Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9886 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.19/04/2017),  n. 9886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3287-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7201/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 16/07/2014 e depositata il

22/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. NAPOLITANO

LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 7201/3/14, depositata il 22 luglio 2014, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Caserta, nei confronti del sig. Z.A. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Caserta, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per Iva, Irpef ed Irap.

La CTR confermò la decisione di primo grado, disattendo l’eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente riproposta come specifico motivo di gravame, ritenendo nulla la notifica dell’atto impositivo.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione in forza di un solo motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare che la nullità della notifica, effettuata, attesa l’irreperibilità relativa del destinatario, nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., ritenuta dalla CTR nulla, non essendo stato dato conto da parte dell’ufficiale notificatore del mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., sarebbe stata in ogni caso sanata dall’avere ricevuto il destinatario consegna della raccomandata informativa spedita a completamento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c..

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, se è vero che il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, sicchè è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella fattispecie l’omessa indicazione del mancato rinvenimento delle persone abilitate a riceverlo, quali indicate nell’art. 139 c.p.c.), nondimeno essa deve intendersi sanata per raggiungimento dello scopo per avere il destinatario comunque ricevuto la raccomandata di conferma del deposito dell’atto presso la casa comunale (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 30 settembre 2016, n. 19522; Cass. sez. 5, 22 febbraio 2013, n. 4517; Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11713).

Ciò, come indicato in ricorso, nel quale è stato riprodotto l’avviso di ricevimento di detta raccomandata, è avvenuto in data 16 giugno 2009, allorchè il destinatario stesso ha ricevuto la consegna della succitata raccomandata informativa, dovendo quindi in questo momento ritenersi comunque perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c., con relativa sanatoria del vizio di nullità della notifica dell’atto impositivo con effetto ex tunc.

Essendo incontroverso che il contribuente aveva notificato il ricorso con atto spedito il 4 gennaio 2010, tardivamente essendo stata proposta l’istanza di accertamento con adesione, a ciò consegue la fondatezza del motivo di appello con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva ribadito l’eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente in relazione al disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al succitato principio di diritto, va dunque cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè la causa non poteva essere proposta.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, ponendosi le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza, a carico dell’intimato.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna l’intimato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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