Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9886 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13286-2019 proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DONATELLA PLICATO;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA AULETTA;

– controricorrente –

contro

D.C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 549/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 549-2019 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata l’8 febbraio 2019, articolando due motivi.

Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Il ricorrente espone in fatto di essere stato convenuto, ex art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Milano, dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. che, deducendo di essere creditrice di Euro 213.307,48, nei confronti della Ba. Food S.r.L., di cui era amministratore e per cui aveva prestato fideiussione in data 19 settembre 2012, chiedeva venisse dichiarata l’inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto con cui aveva ceduto a D.C.L., sua ex moglie, a titolo di assegno divorzile una tantum, la piena proprietà dell’abitazione familiare sita in (OMISSIS).

Il Tribunale con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rigettava il ricorso proposto dall’istituto di credito.

La Banca Nazionale del Lavoro si rivolgeva alla Corte d’Appello di Milano, chiedendo la riforma dell’ordinanza impugnata.

La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva il gravame e dichiarava inefficace l’atto di trasferimento.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione con riguardo all’art. 2901 c.c., anche in relazione alle norme di cui agli artt. 1936,1938,1941 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè l’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’Appello ritenuto che il credito di BNL fosse anteriore all’atto dispositivo solo perchè l’obbligo di garanzia era stato assunto in data antecedente al predetto atto.

Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d’Appello avrebbe ritenuto il credito azionato dalla banca creditrice anteriore all’atto dispositivo, senza indagare se, alla data dell’atto dispositivo, l’obbligo di garanzia fosse attuale e quindi se la banca avesse effettivamente maturato un diritto di credito.

Il ricorrente ipotizza che la decisione impugnata sia in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della valutazione di anteriorità o posteriorità del credito rispetto all’atto revocando, fa leva non sul momento del rilascio della garanzia, ma su quello dell’effettivo accreditamento al debitore principale delle somme date a debito. Trattandosi, nel caso di specie di un’apertura di credito in conto corrente, il momento rilevante avrebbe, quindi, dovuto individuarsi nella utilizzazione dell’affidamento concesso. Dalla documentazione prodotta dalla banca creditrice sarebbe emerso che il debito della Ba. Food si era formato nel corso del 2014, quindi, dopo la regolazione delle questioni patrimoniali discendenti dal loro divorzio da parte dei coniugi C.- D.C..

1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c..

Vanno richiamati i principi espressi più volte da questa Corte in tema di anteriorità del credito, secondo cui il credito della banca nasce al momento stesso dell’accredito e non già per effetto di successive operazioni di prelievo o per la sopravvenuta revoca dell’affido. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di azione revocatoria, la relazione cronologica fra il credito tutelato dell’atto impugnato per revocazione va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, del tempo dell’effettivo prelievo da parte dell’accreditato (Cass. 27/06/2002, n. 9349).

L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all’apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacchè l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.

Con la conseguenza che il trasferimento immobiliare per cui è causa deve considerarsi posteriore alla stipula della fideiussione, anche se anteriore alla morosità del debitore principale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 2901 c.c. anche in relazione alle norme degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonchè per nullità, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per assenza o illogicità della motivazione e per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte ritenuto dimostrata la scientia damni in capo al terzo sulla base di un’unica circostanza, irrilevante, e, comunque, inidonea a costituire una presunzione dotata dei caratteri della gravità, precisione e concordanza.

La Corte d’Appello avrebbe tratto il convincimento che D.C.L. fosse a conoscenza del pregiudizio che l’atto dispositivo avrebbe arrecato ai creditori dell’ex marito da un unico indizio, rappresentato dalla contiguità domiciliare e dalla presenza assidua di C.A. presso la propria famiglia, confondendo la coabitazione con la comunione materiale e spirituale, omettendo di considerare le cause del divorzio, la ampiezza della casa che consentiva all’ex coniuge di alternare periodi di vicinanza con i figli avuti con D.C.L. ad altri di convivenza con la nuova compagna ed il figlio avuto con la stessa.

Il motivo è inammissibile.

Lo sforzo confutativo del ricorrente si concentra sulla non significatività della convivenza dei due coniugi nonostante la separazione rispetto alla persistenza del consortium vitae posto a base del matrimonio – lunga digressione sulle ragioni che avevano portato i coniugi a divorziare, la divisibilità della casa coniugale, l’alternanza di periodi di convivenza con la nuova compagna – ma non si rivela pertinente nè in grado di scalfire il ragionamento inferenziale che ha indotto la Corte d’Appello a ritenere provato l’elemento soggettivo della scientia damni da parte di D.C.L., basato sulle seguenti circostanze, la cui gravità, precisione e concordanza, non sono state censurate dal ricorrente: mancato ottemperamento agli obblighi assunti con l’atto di separazione quando alla divisione della casa familiare, mantenimento della residenza presso la casa familiare da parte di C.A. fino al divorzio avvenuto nel 2013, nonostante fosse separato dalla moglie dal 2001, dichiarazione da parte di D.C.L. di essere la moglie convivente all’atto della notifica dell’atto giudiziario, la tempistica del divorzio, la causa una tantum della dazione, in assenza di un originario diritto al mantenimento da parte di D.C.L. e persistendo la sua autosufficienza economica.

3.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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