Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9885 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 26/04/2010), n.9885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234,

presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato INFRASCA ADRIA STELLA, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRITANNIA

36, presso lo studio dell’avvocato TREZZA GAETANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato VALLESI GIUSEPPE, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 09/03/2006 R.G.N. 569/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL RICORSO

La controversia ha per oggetto la richiesta della signora M. T. di condanna del signor L.R. per il pagamento di una somma di denaro a titolo di differenze retributive per i periodi di lavoro svolti presso la parruccheria di quest’ultimo in San Benedetto del Tronto. Costituitosi il contraddittorio ed istruita la controversia, il giudice di primo grado dichiarava l’esistenza di un credito a favore della ricorrente a titolo di differenze retributive, peraltro compensandolo integralmente con quanto dovuto alla lavoratrice a titolo di residuo sul TFR con una posta creditoria a favore del convenuto a titolo di risarcimento del danno in favore del datore per avere svolto la prestazione in maniera negligente abbandonando il lavoro senza averlo terminato e lasciando la cliente servita in situazioni di disagio.

Con sentenza n. 75/2006, depositata il 9 marzo 2006 e notificata il successivo 13 aprile 2006, la Corte d’Appello di Ancona condannava il L.R. al pagamento in favore della M. di una somma di denaro inferiore a quella pretesa e respingeva la domanda riconvenzionale di pagamento dei danni proposta da quest’ultimo, compensando parzialmente le spese dei due di giudizio e ponendone la parte residua a carico del datore di lavoro.

Avverso la sentenza d’appello il L. ha proposto ricorso per cassazione notificato, in termine, il 9 giugno 2006.

La M. ha resistito con controricorso notificato, in termine, in data 11 luglio 2006.

Il ricorrente, infine, ha depositato una memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c..

Secondo il ricorrente, il predetto art. 2697 c.c., non sarebbe stato interpretato correttamente; argomenta a questo proposito che, qualora il lavoratore subordinato chieda il giusto compenso per il lavoro prestato a favore del datore di lavoro, ed abbia denunziato l’insufficienza e l’inadeguatezza delle retribuzioni percepite, ma non abbia chiesto l’applicazione automatica del contratto collettivo di lavoro di categoria, è onere del dipendente stesso fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio e della insufficienza della retribuzione percepita rispetto alla attività prestata.

2. Nel secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Lamenta che la sentenza non spieghi perchè sia giunta alla differenza indicata per differenze salariali, basata sull’entità sull’accertamento peritale.

Secondo il ricorrente, il consulente tecnico d’ufficio aveva computato per il primo periodo teoricamente un orario a tempo pieno quantificando, peraltro, in una somma diversa (e meno elevata) l’importo che sarebbe dovuto corrispondere a quanto dovuto alla M. a titolo di differenze retributive.

Non si era tenuto conto, però, degli orari lavorativi effettivi del dipendente deducibili dalle buste paga, dalle quali risultava che le prestazioni non erano state svolte a tempo pieno.

Il ricorrente critica, inoltre, la ricostruzione dei fatti e la lettura da parte del giudice delle prove orali raccolte su questo punto.

Lamenta ancora che la sentenza era incorsa in una serie di contraddizioni e di omissioni.

3. In un terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, sotto un differente profilo, l’omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione. Sostiene che la sentenza da un lato aveva ammesso che la M. aveva agito più volte con negligenza, ma, d’altra parte, era giunta alla conclusione che il collegamento fra il danno all’immagine della perdita della clientela non fosse stata provata sufficientemente.

4. Il ricorso è infondato.

Lo è, innanzi tutto, il primo motivo.

La critica svolta in esso è del tutto generica, e comunque infondata.

La sentenza d’Appello, che peraltro ha accolto solo parzialmente le domande della signora M., ha ritenuto in diritto che, per il periodo di lavoro a tempo pieno, gravasse sul datore di lavoro l’onere di provare di avere corrisposto una retribuzione adeguata alle effettive prestazioni svolte, ma che invece per il periodo di lavoro non a tempo pieno gravasse sulla lavoratrice l’onere di provare che la retribuzione che le era stata corrisposta non era stata adeguata.

Ha ritenuto, però, motivando adeguatamente sul punto, che l’interessata avesse, almeno in parte, assolto a questo onere a suo carico, e sulla base di queste considerazioni e proprio perchè l’onere di prova a carico della lavoratrice era stato assolto soltanto in parte, ha accolto, ma soltanto parzialmente, le richieste proposte sul punto dall’interessata.

5. Il secondo motivo è inammissibile ed infondato.

Come risulta dal testo delle critiche, il ricorrente si limita a riproporre questioni di fatto, relative alla valutazione delle prove, che non possono essere riesaminate in questa sede di legittimità, contrapponendo inammissibilmente la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti a quelle del giudice di merito.

6. E’ inammissibile ed infondato anche il terzo motivo di impugnazione, sostanzialmente per le stesse ragioni espresse a proposito del secondo. Anche in questo caso il ricorrente si limita, in realtà, a riproporre questioni di fatto, inammissibili in questa sede.

D’altra parte, non va dimenticato, che l’onere della prova sul punto relativo al danno che sarebbe derivato al datore di lavoro da negligenze della M. nella prestazione dell’attività lavorativa ricadeva sul L., che aveva allegato queste circostanze, non sulla M.. Ed il giudice di merito ha ritenuto che questa prova non fosse stata fornita, ed ha motivato adeguatamente sul punto.

7. Conclusivamente, dunque, il ricorso è infondato.

Le spese, liquidate così come in dispositivo seguono la soccombenza in danno del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 19,00 oltre ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre a spese processuali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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