Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9885 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.19/04/2017),  n. 9885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3229-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6145/9/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, emessa

l’11/06/2014 e depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. NAPOLITANO

LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 6145/9/14, depositata il 18 giugno 2014, non notificata, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno rigettò l’appello proposto nei confronti del sig. N.C. dall’Agenzia delle Entrate, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Salerno, che aveva accolto il ricorso del contribuente per l’annullamento dell’impugnato avviso di accertamento, che aveva accertato in via induttiva con metodo sintetico per l’anno d’imposta 2005 un maggior reddito imponibile, recuperando a tassazione le maggiori imposte dovute per IRPEF e relative addizionali; ciò sulla base di un versamento soci in conto capitale di Euro 541.406,00 rilevato dal bilancio della Prima S.r.l., di cui il N. deteneva la quota del 67%, nonchè in forza della disponibilità di un’abitazione principale in piena proprietà e del pagamento di rate di mutuo.

La CTR ha ritenuto idonea a superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, nel testo applicabile ratione temporis all’accertamento in oggetto la dimostrazione, da parte del contribuente, attraverso la produzione di stralci delle dichiarazioni dei redditi per il periodo 2001-2005, della disponibilità di somme sufficienti a far fronte alle spese incrementative e di gestione innanzi indicate.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, col quale denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che la decisione impugnata erroneamente abbia ritenuto l’idoneità della prova offerta dal contribuente per il superamento della presunzione di cui al citato art. 38, non emergendo dalla mera produzione di stralci delle dichiarazioni dei modelli UNICO per gli anni 2001 – 2005 la prova in ordine alla provenienza “non reddituale” delle somme necessarie per giustificare gli incrementi patrimoniali ed il mantenimento dei beni individuati nell’accertamento, nè la durata del relativo possesso.

L’intimato non ha svolto difese.

Il motivo è manifestamente fondato.

La statuizione della CTR, che ha ritenuto all’uopo sufficiente la prova da parte del contribuente della mera disponibilità di somme per far fronte alle spese incrementative e di gestione per il periodo dal 2001 al 2005, anno oggetto di accertamento, si pone, infatti, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in materia, che ha affermato che l’accertamento del reddito con metodo sintetico pone al contribuente l’onere di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente sia costituito in tutto in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Occorre dunque la prova documentale quanto meno su circostanze sintomatiche del fatto che detti ulteriori redditi abbiano effettivamente consentito di finanziare le spese sostenute, con riferimento all’entità ed alla durata del loro possesso (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 13 dicembre 2016, n. 25585; Cass. sez. 6-5, ord. 31 ottobre 2016, n. 22092; Cass. sez. 5, 19 ottobre 2016, n. 21142; Cass. sez. 6-5, ord. 17 settembre 2015, n. 22944; Cass. sez. 5, 26 novembre 2014, n. 25104).

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al succitato principio di diritto, va dunque cassata, in accoglimento del ricorso e la causa rimessa per nuovo esame alla CFR della Campania – sezione staccata di Salerno – in diversa composizione, che si uniformerà a detto principio e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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