Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9885 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12957-2019 proposto da:

C.C.C., R.M., P.M.A.,

R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE FERRERO DI

CAMBIANO, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO STANIZZI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO ALBERTO MARIA COZZOLINO;

– ricorrenti –

contro

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL

DE LUCA 22, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /02/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARILENA GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.M., R.A., C.C.C., P.M.A. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 406/2019 della Corte d’Appello Di Bari, pubblicata il 18 febbraio 2019, notificata il 18 febbraio 2019, articolando un solo motivo.

Resiste con controricorso d.V..

I ricorrenti espongono di essersi opposti, dinanzi al Tribunale di Lucera, al decreto ingiuntivo n. 36/08, ottenuto da d.V. per il mancato pagamento delle competenze professionali rese nel giudizio contro la Banca di Novara, svoltosi dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise; di avere in quella sede dedotto l’erronea quantificazione del corrispettivo richiesto da parte del professionista, di avere dimostrato di avere regolato i pagamenti dovuti al procuratore domiciliatario, di avere versato numerosi acconti al professionista che avrebbero dovuto essere detratti dall’importo oggetto del decreto ingiuntivo e di aver chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposto al pagamento di Euro 645.027,10, oltre ad interessi ed accessori, che erano stati condannati a corrispondere alla Banca Popolare di Novara, per non avere svolto il mandato professionale con la diligenza richiesta.

Il Tribunale di Lucera, con sentenza n. 696/14, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda riconvenzionale e compensava le spese di lite.

d.V. impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, ritenendo erronea la decisione del giudice di prime cure per avergli addebitato un errore professionale che aveva reso inutile l’attività difensiva svolta, per aver ravvisato a suo carico un comportamento professionale negligente, atteso che non aveva proposto querela di falso, sebbene non gli fosse stato conferito alcun mandato a tal fine, per aver ignorato che gli odierni ricorrenti avevano proposto alla Banca Popolare di Novara di definire transattivamente l’esposizione debitoria, per aver ritenuto che fossero stati impugnati sia il decreto ingiuntivo n. 36/08 sia il n. 37/08.

Gli odierni ricorrenti chiedevano il rigetto dell’appello per infondatezza.

La Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva il gravame e confermava il decreto ingiuntivo. In particolare, riteneva che il tribunale avesse erroneamente considerato come principale la domanda di nullità delle garanzie fideiussorie reclamate dalla banca per avere i fideiussori sottoscritto i moduli in bianco, là dove la domanda formulata in giudizio era una tipica azione di accertamento negativo del credito, derivante dalla illegittimità di alcune clausole del conto corrente, e avesse omesso di considerare che il difensore degli odierni ricorrenti non era legittimato a proporre autonomamente querela di falso e che non era nelle intenzioni dei medesimi di proporla. Giudicava non provato il versamento nè tramite assegni nè in contanti di somme ulteriori rispetto all’assegno di Euro 500,00 per le competenze del domiciliatario, già portato in deduzione; riteneva che la causa avesse un valore determinato e che pertanto d.V. avesse emesso una parcella non erroneamente quantificata; giudicava provata la partecipazione del professionista alle udienze contestate.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I ricorrenti deducono “in Ordine al Capo sub A) della sentenza della Corte d’Appello: omesso esame su un punto decisivo della controversia in relazione al motivo per cui è stato riassunto il procedimento interrotto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Marcianise; omesso esame del ricorso per riassunzione di processo interrotto del 29.11.2004 a firma dell’avv. d.V., allegato con il n. 3.29.4/23 del fascicolo di parte opposta – Avv. d.V. – del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Lucera (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La tesi dei ricorrenti è che la corte d’Appello abbia errato nel ritenere la domanda di nullità delle garanzie fideiussorie per avere i fideiussori sottoscritto moduli in bianco, una domanda residua, buttata lì quale domanda di stile, senza effettiva convinzione.

Al contrario, il loro precipuo interesse e quello delle rispettive consorti, dopo il fallimento della società Pomital, debitrice principale, era quello di vedersi riconosciuta l’illegittimità delle garanzie fideiussorie ad essa concesse, come era stato ritenuto tanto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere quanto dal Tribunale di Lucera.

Alla conclusione denunciata la Corte d’Appello sarebbe pervenuta, avendo omesso di esaminare il ricorso per riassunzione, da cui emergeva che d.V. aveva precisato che gli odierni ricorrenti avevano interesse a riassumere il processo interrotto, per il fallimento della (OMISSIS), “a tale scopo sottolineando di eccepire l’inesistenza giuridica e gradatamente la nullità delle fideiussioni invocate dalla Banca (…)”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

L’art. 360 c.p.c., n. 5 introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”. Ne consegue che nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività.

Nessuno di tali adempimenti risulta soddisfatto dal ricorrente.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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