Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9885 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 9885 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SZNTSNEA

OM(1■94

k; ,01

sul ricorso 10336-2007 proposto da:
CONDOMINIO ABA sito in Latina, VIA A GABRIELI n. 3,
c.f. 91035240596, in persona dell’Amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELL’ASTRONOMIA 21, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIO PICCIALUTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

2015
1072

Q

A

contro

DONATUCCI ADRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DOMENICO COMPARETTI 30, presso lo studio
dell’avvocato GRASSI LUIGI, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 14/05/2015

dall’avvocato IAZZETTA MICHELE;
controricorrente

avverso la sentenza n. 4603/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 25/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

ANTONIO BURSESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso come da conclusioni
scritte.

consiglio del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO

Condominio ABA-Donatucci
LA CORTE
v. gli atti;
considerato che il Condominio ABA di via Paganini, 23 in Latina ha proposto ricorso per

25.10.2006 pronunciata nella causa vedente tra lo stesso Condominio e Adriano Donatucci.
rilevato che questa Corte con ordinanza emessa all’udienza deli’8.4.2013 ha concesso
termine di gg. 90 al ricorrente condominio, per la produzione della delibera dell’assemblea
condominiale, autorizzante l’amministratore a stare in giudizio, con riferimento alla sentenza
Cass. S.U. n. 18331/201
considerato che, come attestato dalla cancelleria, alla data del 6.5.2014 non risultava
avvenuto alcun deposito in esito all’ordinanza emessa;
ritenuto pertanto — su conforme richiesta del P.G. — il ricorso per cassazione dev’essere
dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo
giudizio;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali che liquida in 2.200,00, di cui E 200,00 per sp se.
ln Roma li 26 marzo 2015

Ghidiziado

O
Corte

Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

POSTATO IN CANCELLEM

Roma, I 4 MAG. 2015

3

cassazione avverso sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4603/06 depositata in data

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