Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9884 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2304-2018 proposto da:

N.P.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

SPAGNA, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), M.V., CASA DI

CURA VILLA TIBERIA SRL;

– intimati –

nonchè da:

ALLIANZ SPA, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

N.P.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

SPAGNA 35, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

nonchè contro

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), M.V., CASA CURA VILLA

TIBERIA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7786/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 11.12.2017 n. 7786 la Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello principale proposto da ALLIANZ s.p.a. – che assicurava la responsabilità professionale di M.V. – e l’appello incidentale proposto da Assicurazioni Generali s.p.a. – che assicurava la responsabilità civile delle Casa di cura di Villa Tiberia s.r.l.- nonchè ha rigettato l’appello incidentale proposto da N.P.N., confermando l’accertamento di responsabilità compiuto da primo Giudice che, ravvista la imperizia nella scelta dell’intervento di chirurgia oculistica per riduzione mio P. a mezzo laser (PRK), metodica non compatibile con il preesistente glaucoma di cui era affetta la N., e, ritenuto un pari concorso causale della stessa paziente nella determinazione del danno consistito nella perdita del visus, ha condannato la struttura sanitaria in solido con il medico operatore al risarcimento del danno biologico e morale, con conseguente condanna delle società assicurative a manlevare gli assicurati.

Il Giudice di appello ha invece riformato la decisione di prime cure in punto di liquidazione del danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa, applicando un aumento del grado percentuale di invalidità permanente dal 14% al 18% in luogo della somma una tantum di Euro 30.000,00 quantificata dal Tribunale: in conseguenza risultando una somma risarcitoria complessivamente inferiore a quella liquidata dal primo Giudice, ha condannato la N. a restituire al debitore l’importo eccedente delle somme già corrisposte in ottemperanza alla sentenza di primo grado.

La sentenza di appello notificata telematicamente in data 12.12.2017 è stata ritualmente impugnata per cassazione N.P.N. con ricorso affidato ad un unico motivo.

Resistono con distinti controricorsi Assicurazioni Generali s.p.a. ed ALLIANZ s.p.a. quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo contrastato dal controricorso della N..

Non hanno svolto difese la Casa di cura Villa Tiberia s.r.l. e M.V. ai quali il ricorso è stato notificato in via telematica ai rispettivi indirizzi PEC in data 10.1.2018.

ALLIANZ s.p.a. ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La eccezione di improcedibilità del ricorso principale, proposta da ALLIANZ s.p.a., per omesso deposito della relata di notifica telematica della sentenza di appello e conseguentemente per omessa attestazione di conformità della copina analogica “dei documenti tra i quali la relata di notifica allegata al messaggio di posta elttronica” agli originali digitali, è infondata.

Risultano depositati nel fascicolo della ricorrente la copia analogica, della sentenza impugnata corredata del messaggio di posta elettronica trasmesso dal notificante, avv. Marco Vincenti difensore di Generali Ass.ni s.p.a., cui è allegata la relata di notifica a mezzo PEC, documenti tutti attestati, con firma autografa, conformi all’originale informatico ricevuto dal difensore della N..

Esame del ricorso principale ( N.P.N.).

Con l’unico motivo N.P.N. impugna la sentenza di appello per omessa considerazione di un “fatto decisivo” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5., in quanto la Corte territoriale non avrebbe pronunciato sulla istanza che la N. aveva depositato alla udienza 30.9.2016, unitamente ad altri documenti ad essa allegati, e con la quale aveva richiesto l’espletamento di una nuova c.t.u. e l’ammissione di prove orali, volte a dimostrare i “nuovi fatti” dannosi insorti soltanto nel corso del giudizio e che costituivano “aggravamento del danno subito per l’errato intervento all’occhio”.

La censura è del tutto fuori centro laddove contesta un omesso esame di fatto decisivo, individuando come tale la istanza proposta alla udienza 30.9.2016, essendo appena il caso di rilevare come i fatti cui si riferisce il vizio di legittimità in questione delineato nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non hanno ad oggetto le attività ed i poteri esercitati dalla parte nel corso del processo e diretti a sollecitare le attività – anch’esse processuali – del Giudice secondo uno schema di tipo sequenziale inteso allo svolgimento delle fasi processuali, sibbene si riferisce ai solo fatti storici, primari o secondari, giuridicamente rilevanti in quanto assunti dalla fattispecie normativa ad elementi costitutivi ovvero impeditivi, modificativi o estintivi del diritto o dell’interesse meritevole di tutela che è controverso in giudizio.

Dalla esposizione del motivo, tuttavia, emerge che la parte non si è limitata a censurare la asserita mancanza di un provvedimento istruttorio inteso ad ammettere o meno le richieste istruttorie formulate nella predetta istanza, ipotesi che avrebbe condotto alla inammissibilità del motivo di ricorso per le ragioni indicate, ma ha inteso ritenere, invece, “decisivi” i fatti storici oggetto dei mezzi istruttori richiesti, nel senso che se la parte fosse stata ammessa a provarli, avrebbero fornito la dimostrazione di fatti storici che avrebbero immutato la decisione: la censura prospettata in relazione al vizio di legittimità per “error facti”, così formulata, può pertanto accedere al sindacato di legittimità.

Il motivo è tuttavia inammissibile per plurime ragioni.

La Corte d’appello introducendo l’esame del motivo di appello incidentale proposto dalla N. ha riferito che la stessa, con il secondo motivo di gravame, aveva richiesto la liquidazione anche del danno patrimoniale, ed ha rigettato tale motivo sul presupposto della totale assenza di prova del pregiudizio patrimoniale sofferto in conseguenza della lesione alla salute.

Tale statuizione non viene idoneamente censurata.

Se, da un lato, la N., nel ricorso per cassazione, si limita soltanto a richiamare i mezzi di prova di cui aveva chiesto l’ammissione con la predetta istanza presentata alla udienza di precisazione delle conclusioni, dall’altro vale osservare come difetti del tutto la dimostrazione che i fatti allegati a sostegno della richiesta di liquidazione del maggior danno psichico ed esistenziale, nonchè patrimoniale, siano “sopravvenuti” in corso di causa, essendo insorti soltanto dopo la costituzione della parte in grado di appello (e dunque non sia stato possibile allegarli con la comparsa di costituzione e risposta depositata in secondo grado), non avendo specificato la ricorrente:

1) quanto all’allegato “danno psichico”, le patologie sofferte e gli elementi clinici sintomatici o diagnostico-strumentali convergenti a corroborare tale allegazione, in violazione del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè il “fatto storico decisivo” che sarebbe stato omesso dal Giudice di seconde cure: a tal fini non potendo soccorrere il mero riferimento alla Tabella redatta dall’Ordine degli psicologi del Lazio secondo cui lo “stato evolutivo psicologico – depressivo” della paziente potrebbe essere ricondotto in un danno stimabile tra il 31% ed il 50%, trattandosi di una mera valutazione e non di un fatto, tanto più considerando che detto stato psicologico-depressivo era stato allegato già con l’atto di citazione senza tuttavia ricevere alcuna conferma quale autonoma voce di danno biologico nella indagine svolta dai CC.TT.UU., e non viene fornito alcun riscontro di una successiva manifestazione del danno psichico attraverso la prova di eventuali terapie somministrate od anche di certificati medici o prescrizioni farmaceutiche, rimanendo del tutto ipotetica la sopravvenuta insorgenza -a distanza di anni dall’evento lesivo- della nuova patologia psichica. La ricorrente omette, peraltro, di illustrare, impendendo in tal modo ogni verifica della decisività del fatto, quali variazioni peggiorative siano intervenute, successivamente alla introduzione del giudizio di appello, rispetto alla condizione psicofisica della paziente indagata dai CC.TT.UU. in primo grado, apparendo altresì del tutto equivoca la censura se, come la stessa ricorrente afferma (pag. 15 controricorso al ricorso incidentale), il danno psichico sarebbe stato, invece, considerato dai CC.TT.UU. e liquidato dal Tribunale mediante incremento del grado percentuale di invalidità biologica permanente: in tal caso difettando del tutto la indicazione degli elementi sintomatici della asserita evoluzione peggiorativa (e tale incertezza in ordine alla descrizione delle vicende fattuali viene a risolversi nella stessa mancanza del requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’ammissibilità del motivo di ricorso).

2) quanto al “danno patrimoniale”, se e quali altri documenti fossero stati prodotti in giudizio a riscontro delle perdite patrimoniali (la stessa N. ha ammesso di avere indicato, tardivamente, soltanto nella comparsa conclusionale in grado di appello, le variazioni reddituali), omettendo finanche di specificare le ragioni per le quali tale perdita si sarebbe verificata soltanto a decorrere dall’anno 2012, a distanza di oltre dieci anni dalla esecuzione dell’intervento chirurgico da cui era derivata la invalidità biologica;

3) in che modo gli ulteriori danni allegati si configurerebbero non come “nuove” conseguenze dannose -oggetto quindi di una distinta pretesa risarcitoria da far valere in altro giudizio- ma quali “aggravamenti” del danno preesistente, ciò che escluderebbe una inammissibilità della domanda proposta in grado di appello: indipendentemente dalla mancata individuazione di “fatti storici decisivi” di cui la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto ai fini dell’accertamento della invalidità lavorativa specifica e del conseguente danno patrimoniale da riduzione reddituale, osserva il Collegio che “costituiscono….un “aggravamento” della patologia preesistente tutte quelle conseguenze che costituiscono un mero sviluppo ed -appunto un- aggravamento del danno già insorto, e non integrano “nuove ed autonome” lesioni…” (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 29492 del 14/11/2019). Al riguardo occorre considerare che nel sistema della responsabilità civile il danno biologico viene valutato quanto ai postumi invalidanti, successivamente al loro consolidamento; finchè perdura la malattia -ossia finchè è in atto la evoluzione della alterazione della integrità psicofisica del soggetto, determinata dall’evento lesivo- il danno non può ritenersi stabilizzato e non può quindi essere valutato in termini di invalidità permanente (potendo eventualmente essere accertata una inabilità temporanea). La ricorrente non specifica in alcun modo a cosa intenda riferirsi con la locuzione “aggravamento” (un ripresa dello stato morboso acuto; la mancata stabilizzazione della malattia originaria; la incidenza di altre menomazioni concorrenti). A ben vedere è proprio la relazione causale -che costituisce accertamento in fatto devoluto al Giudice di merito- tra originario “evento lesivo” ed il sopravvenuto aggravamento del danno psichico e patrimoniale -tale da costituire i secondi come naturale conseguenza del primo – che non risulta individuata dalla ricorrente attraverso la indicazione di un “fatto storico decisivo”, dimostrato o dimostrabile in giudizio che il Giudice di appello avrebbe omesso di considerare, tenuto conto che tanto il danno patrimoniale, quanto il danno psichico erano stati oggetto di allegazione e domanda risarcitoria proposta dalla N. ed avevano costituito oggetto della verifica istruttoria nel corso dei due gradi di merito, senza tuttavia secondo quanto riferisce la ricorrente-essere stati riconosciuti per carenza di riscontri probatori.

Non essendo ravvisabile il carattere della “decisività”, richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei fatti oggetto dei mezzi di prova indicati nella istanza formulata a verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in grado di appello, e non essendo neppure stati allegati i fatti da cui desumere il collegamento evolutivo tra l’evento lesivo e la sopravvenienza -soltanto in grado di appello- della patologia psichica e del danno patrimoniale, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

Esame del ricorso incidentale (ALLIANZ s.p.a.).

La eccezione di improcedibilità, inammissibilità, nullità od inesistenza del ricorso incidentale, proposta -nel controricorso al ricorso incidentale- da N.P.N., in quanto l’atto trasmesso in formato digitale risulterebbe privo della sottoscrizione digitale del difensore di ALLIANZ s.p.a. e mancherebbe anche l’attestazione di conformità del documento informatico all’originale analogico redatto dal medesimo difensore, deve ritenersi infondata.

Irrilevante è, al proposito, la difesa di ALLIAZ s.p.a. laddove si invoca la sanatoria del raggiungimento dello scopo del procedimento notificatorio, ex art. 156 c.p.c., comma 3, atteso che, nella specie, la eccezione pregiudiziale investe la stessa validità dell’atto-ricorso incidentale per difetto dell’elemento essenziale della sottoscrizione.

Tanto premesso, risulta provato che il ricorso incidentale è stato notificato in via telematica dal difensore ALLIANZ s.p.a. corredato dalla “firma digitale”.

Osserva il Collegio che, se l’atto trasmesso fosse stato redatto in forma nativa digitale, lo stesso non doveva, allora, recare alcuna sottoscrizione autografa, e la eccezione risulterebbe manifestamente infondata, in quanto il ricorso incidentale informatico, firmato digitalmente, assolve al requisito di validità prescritto dall’art. 365 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018 che ha enunciato il principio secondo cui “In tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l’atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell’atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo”). Viceversa, tale sottoscrizione autografa era certamente indispensabile qualora l’atto fosse stato, invece, redatto in forma nativa analogica (e quindi successivamente scansionato in formato elettronico e trasmesso con notifica telematica): in tal caso infatti l’atto originale sarebbe da ritenere invalido ab origine per difetto di requisito essenziale.

Orbene, mentre la ricorrente assume a presupposto della eccezione pregiudiziale questa seconda ipotesi, il difensore di ALLIANZ s.p.a. allega, al contrario, che l’atto era stato redatto in forma nativa digitale.

Osserva il Collegio che se la tesi del difensore della società assicurativa non sembra trovare riscontro in atti, in quanto la copia analogica del ricorso incidentale, depositata presso la Cancelleria della Corte, risulta priva di sottoscrizione autografa, tuttavia, anche aderendo alla prospettazione dell’eccipiente, secondo cui il ricorso incidentale era stato redatto in forma nativa analogica e poi scansionato, l’atto privo di sottoscrizione autografa non potrebbe egualmente considerarsi invalido, dovendo ritenersi egualmente raggiunto lo scopo identificativo della sottoscrizione e quindi l’accertamento della provenienza dell’atto dal difensore, con il deposito delle copie analogiche estratte dai documenti informatici (ricorso incidentale; procura speciale; messaggio di PEC; relata di notifica con attestazione di conformità all’originale analogico) notificati per via telematica e della attestazione di conformità, con sottoscrizione autografa, dei documenti estratti all’originale. Va, infatti, dato seguito al principio secondo cui “è ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa allorchè l’originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest’ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione autografa dell’originario cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica.” (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019).

Venendo all’esame del fondo del motivo di ricorso incidentale con il quale si deduce la violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osserva il Collegio che la società ricorrente incidentale viene a contestare la illogicità insanabile nella sentenza di primo grado che, da un lato, aveva affermato di condividere le conclusioni dei CC.TT.UU. e, dall’altro, aveva poi illogicamente incrementato fino al 28% il grado di invalidità permanente (accogliendo la valutazione compiuta dal CTP della N.) che nella relazione dell’ausiliario era stato, invece, determinato in misura pari al 10% di invalidità permanente: la critica rivolta alla sentenza del Giudice di appello, che ha confermato tale valutazione del grado di invalidità, ritenendo che il Tribunale avesse inteso considerare anche i rilievi formulati dal CTP, quando, al contrario, aveva affermato che le censure mosse alla c.t.u. erano da ritenere infondate.

Il motivo è inammissibile in quanto non conforme al requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, al fine di garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e che può ritenersi soddisfatto -senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi- laddove il contenuto del ricorso consenta al Giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006; id. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016).

La Corte d’appello ha, infatti, esaminato la questione dedotta con l’appello principale di ALLIANZ s.p.a. rilevando che il danno biologico da invalidità permanente era stato liquidato dal Tribunale alla N. con criterio tabellare determinando il valore punto riferito alla età della danneggiata in relazione ad un grado di invalidità che il Collegio degli ausiliari aveva riconosciuto nel 10% e che il primo Giudice in considerazione anche di argomentazioni desunte dalla relazione dei CC.TT.PP. aveva incrementato al 14%, al netto del concorso causale attribuito alla N. nella determinazione dei postumi invalidanti per non aver ottemperato scrupolosamente alle terapie post-operatorie prescrittele dal medico.

Tale statuizione non viene incrinata idoneamente dalla esposizione degli argomenti critici svolta nel motivo di ricorso incidentale, in quanto le brevi proposizioni estrapolate dalla relazione dei CC.TT.UU. e dalla motivazione della sentenza di primo grado non consentono affatto di pervenire alla conclusione che il Giudice di appello abbia equivocato sul significato da attribuire alle risultanze peritali ed all’accertamento compiuto dal Tribunale, atteso che se pure sono state ritenute infondate le osservazioni critiche mosse dal CTP della N. alla c.t.u., ciò non consente di escludere che il Tribunale abbia considerato complessivamente lo stato di invalidità della danneggiata, tenendo conto anche delle indagini e valutazioni compiute dallo stesso e dagli altri CC.TT.PP.: in difetto di trascrizione della relazione peritale e della motivazione della sentenza di prime cure, rimane impedita infatti la verifica della contestazione mossa dalla ricorrente incidentale.

Quanto poi alla critica fondata sull’assunto che il grado di IP del 10% sarebbe stato accertato dai CC.TT.UU. senza considerare il concorso causale della N. nella produzione del danno, che sarebbe stato invece oggetto di considerazione solo dal Tribunale (cosicchè il grado del 14% sarebbe il risultato della diminuzione, conseguente al concorso causale, di un grado di invalidità parti al 28%), anche in tale caso l’ipotesi ricostruttiva, formulata dalla ricorrente incidentale, non può essere indagata da questa Corte, in difetto di trascrizione della motivazione della sentenza del Tribunale.

In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono essere dichiarati inammissibili, con conseguente dichiarazione di integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra detta parti e condanna della N. alla rifusione delle spese sostenute da Generali Assicurazioni s.p.a. liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese processuali tra N.P.N. e ALLIANZ s.p.a..

Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente Generali Assicurazioni s.p.a. che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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