Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9884 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9843/2007 proposto da:

COMUNE di VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B.

TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI Nicolò, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIDONI GIULIO,

IANNOTTA ANTONIO, MORINO MARIA MADDALENA;

– ricorrente –

contro

ALILAGUNA SRL, T.M.;

– intimati –

sul ricorso 13332/2007 proposto da:

ALILAGUNA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUZZARDI GAETANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE VENEZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 316/2006 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 06/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLTSTO PARZIALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che si riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., per la pronuncia della inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e comunque per il suo rigetto per manifesta infondatezza.

Per l’udienza fissata per la Camera di consiglio, perveniva tempestiva rinuncia del ricorrente e del controricorrente in via incidentale.

Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., può essere dichiarata l’estinzione del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

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