Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9884 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15779-2011 proposto da:

GESTIONE B.BAR S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

VICINANZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CINZIA DELLA CIANA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO

MITTONI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 368/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/03/2011 r.g.n. 557/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRA VICINANZA;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 368/2011 la Corte d’appello di Firenze, riformando la decisione del Tribunale di Arezzo, rigettava la domanda di accertamento negativo proposta dalla società Gestione B.Bar s.r.l. relativamente alla pretesa contributiva dell’INPS fondata sul ritardo nella regolarizzazione dei dipendenti M.F. e Z.M., accertato da verbale ispettivo del 24 marzo 2007. La Corte, inoltre, dichiarava inammissibile per difetto di attuale interesse ad agire il capo di domanda relativo alle sanzioni D.L. n. 223 del 2006, ex art. 36 bis conv. in L. n. 248 del 2006, non essendo ancora stata irrogato alcun provvedimento sanzionatorio.

La Corte territoriale, contraddicendo la decisione di primo grado, affermava che il materiale probatorio acquisito, documentale e testimoniale, induceva a ritenere la sussistenza dei rapporti di lavoro contestati sin dall’epoca individuata dagli ispettori e non poteva dirsi scalfito dalle diverse dichiarazioni rese dagli interessati in corso di causa.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Gestione B. Bar s.r.l. con tre motivi illustrati da memoria. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società Gestione B. Bar s.r.l. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.. In particolare, sostiene la ricorrente, la valutazione negativa del materiale probatorio raccolto durante il giudizio aveva in concreto sovvertito la valenza del corretto principio enunciato dalla Corte territoriale in merito all’efficacia probatoria dei contenuti dei verbali ispettivi ed alla regola di riparto dell’onere probatorio in ipotesi di azione di accertamento negativo.

2. Con il secondo motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione delle prove in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio. Infatti, il percorso logico seguito dalla sentenza impugnata era stato inficiato da errori ricostruttivi palesi quale quello di ritenere che la dipendente M. fosse stata sentita in sede ispettiva contrariamente alle risultanze del verbale. Inoltre, era illogico il giudizio di inverosimiglianza attribuito alle deposizioni testimoniali della M. e della S. e l’aver trascurato la deposizione dello Z. in altro giudizio relativamente al giorno di effettivo inizio del rapporto di lavoro con la ricorrente.

3. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata addebitandole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7 conv. in L. n. 248 del 2006, in ragione della erronea affermazione di carenza di interesse ad agire sul capo di domanda di accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione di sanzioni civili, premi e contributi omessi che, essendo diversi dalle sanzioni amministrative, prescindono dalla effettiva irrogazione. In ogni caso, poi, era evidente l’inapplicabilità delle sanzioni previste dalle norme richiamate dall’INPS alla concreta fattispecie.

4. Il primo motivo è infondato. Esso prospetta, in unico contesto, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Questa Corte di legittimità ha più volte chiarito che mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) può essere fatta valere ai sensi del medesimo art. 360, n. 5 (Cass. n. 15107/2013; 19064/2004).

La ricorrente, dunque, ha correttamente formulato la sola censura relativa alla violazione della regola di riparto dell’onere probatorio, mentre non può essere esaminato il vizio relativo alla valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio. Il profilo ammesso è tuttavia infondato giacchè la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. 14965/2012; 9521/2010).

La Corte d’appello di Firenze ha, correttamente, attribuito all’INPS l’onere di provare i presupposti delle proprie pretese e cioè la fondatezza delle affermazioni contenute nel verbale ispettivo in ordine alla reale data di inizio dell’attività lavorativa dei due dipendenti sopra indicati. Inoltre, ha proceduto a valutare l’intero compendio probatorio acquisito in corso di causa, senza assegnare alle risultanze ispettive alcuna preminenza ma sottoponendo le relative risultanze al confronto con i dati contrari.

5. Il secondo motivo, che correttamente si rivolge all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ripropone la critica allo sviluppo motivazionale adottato dalla sentenza impugnata e richiede la verifica di corretto svolgimento del percorso logico e ricostruttivo della decisione in punto di interpretazione dei dati probatori acquisiti in giudizio, materia regolata dagli artt. 115 e 116 c.p.c..

5.1 La motivazione viene criticata in quanto:

– non ha attribuito credibilità alle dichiarazioni testimoniali della dipendente M., affermando di prestare maggior fede alle dichiarazioni rese dalla stessa durante l’accesso ispettivo, mentre dallo stesso verbale si evince che la dipendente non rese alcuna dichiarazione agli ispettori;

– la Corte non avrebbe potuto attribuire natura confessoria alle risultanze del libro presenze giacchè gli stessi ispettori avevano ravvisato che i tre giorni di presenza (7, 8 e 9 ottobre 2006) non risultavano nel prospetto paga e, dunque, non vi era alcun convergenza documentale sul punto;

– anche le dichiarazioni rese dallo Z. agli ispettori, ritenute credibili dalla Corte fiorentina, erano state contrastate dalle dichiarazioni testimoniali della M. e dalla S. oltre che da quanto lo stesso Z. aveva riferito testimoniando in altra causa proposta da tale G.D.;

– i testi V.C. e D.G. erano stati valutati come credibili in ordine alla prassi della società di regolarizzare i rapporti solo dopo un periodo di prova anche se nei loro confronti gli ispettori non avevano ravvisato alcun ritardo nella regolarizzazione.

6. In punto di vaglio di legittimità delle valutazioni istruttorie da parte dei giudici di merito questa Corte di cassazione ha affermato che qualora le deposizioni testimoniali, ancorchè ritualmente portate all’esame del giudice di legittimità, affermino o neghino obiettivamente fatti costitutivi dei diritti controversi e non siano state esaminate dal giudice di merito, è configurabile il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), mentre qualora comportino comunque valutazioni ed apprezzamenti di fatto, ivi compresa la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c., il motivo è inammissibile, soprattutto laddove si pretenda una valutazione atomistica delle singole deposizioni e non già il necessario esame complessivo delle stesse, non essendo consentito alla S.C. di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. (Cass. n 15205 del 03/07/2014; 91/2014; 5424/2012)

7. Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze non si è discostata dal principio giacchè ha dato atto, alle pagine 5 e 6 della sentenza, dell’intero quadro probatorio emerso durante il giudizio di primo grado. Non risulta, dunque, trascurato alcun dato che abbia affermato o negato uno dei punti, primari o secondari, ma comunque decisivi per il giudizio. Tale non è, certamente, la circostanza che la dipendente M. non fosse stata sentita in sede ispettiva, poichè la Corte ha formulato il proprio giudizio non esclusivamente su tale affermazione ma a seguito di una valutazione complessiva dei dati. Del tutto irrilevante, al fine di integrare il vizio di legittimità relativo alla motivazione, è poi il diverso giudizio che si sarebbe potuto formulare valutando differentemente altre risultanze di per sè non dotate di decisività alcuna.

8. Invero, nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra – da un lato – la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e – dall’altro – il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall’ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. E’ in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un’adeguata incidenza causale dell’errore oggetto di possibile rilievo in Cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al “punto decisivo”) (vd. Cassazione n. 12468/2003; 7537/2006).

9. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte di merito ha ritenuto carente di attuale interesse ad agire la parte ricorrente in primo grado, con riferimento al capo di domanda di accertamento negativo della ricorrenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni previste dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis conv. in L. n. 248 del 2006, ciò in quanto nessuna sanzione era stata ancora irrogata da parte della competente Direzione provinciale del lavoro. La ricorrente afferma, senza riportare l’esatta e completa formulazione della domanda, di aver chiesto di accertare che nulla doveva all’INPS a titolo di sanzioni civili e che la Corte ha male interpretato il capo di domanda. Il motivo, in modo piuttosto illogico, pone poi come possibile che la sentenza abbia semplicemente errato nella terminologia, scambiando le sanzioni amministrative con quelle civili, ed in questo caso ipotizza che la decisione di applicabilità alla fattispecie sarebbe stata comunque errata date le caratteristiche della fattispecie concreta.

10. Questa Corte di cassazione ha precisato che affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed íneludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità dì esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. (Cass. n.15367/2014; 6361/ 2007).

11. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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