Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9883 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BUONALBERGO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocato PROZZO Roberto per procura

speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Merulana n. 234, presso lo studio dell’Avvocato Giuliano Bologna;

– ricorrenti –

contro

D.S., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avvocato GRASSI Ludovico, presso lo

studio del quale in Roma, via san Tommaso D’Aquino n. 80, è

elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di San Giorgio La Molara n.

64/05, depositata in data 30 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto l’accoglimento del

ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale in

persona del Dott. Giampaolo Leccisi, che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 30 novembre 2005, il Giudice di pace di San Giorgio La Molara accoglieva l’opposizione proposta da D.S. avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, elevato nei suoi confronti dalla Polizia municipale del Comune di Buonalbergo, che aveva proceduto all’accertamento a mezzo di apparecchio traffipax speedophot.

Il Giudice di pace riteneva fondato il motivo di opposizione con il quale il D. aveva dedotto la illegittimità del verbale opposto per non essere stata l’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità sottoposta a periodica taratura.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Comune di Buonalbergo sulla base di un unico complesso motivo; l’intimato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico complesso motivo, il Comune ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., e degli artt. 192 e 345 reg. esec. C.d.S.; omessa o insufficiente motivazione ed omesso esame di un documento decisivo; violazione e/o falsa applicazione del decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 182 del 2000, della L. n. 273 del 1991, della raccomandazione R91 del 1990 dell’O.I.L.M. e delle norme UNI 30012, nonchè violazione del principio del contraddittorio.

Il Giudice di pace, ad avviso del ricorrente, avrebbe errato nel ritenere esistente nel nostro ordinamento l’obbligo di periodica taratura delle apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità.

Il ricorso è manifestamente fondato e va quindi accolto.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia c.d. metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie” (Cass., n. 23978 del 2007). Inoltre, si è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., degli art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6 e art. 345 reg. C.d.S., “nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo -preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature” (Cass., n. 29333 del 2008).

La sentenza impugnata non si è, all’evidenza, attenuta a tali principi, sicchè il ricorso risulta manifestamente fondato e va accolto.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, avendo il Giudice del merito già preso in esame e rigettato gli altri motivi di opposizione proposti dal D., la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’opposizione.

L’intimato, in applicazione del principio della soccombenza, deve quindi essere condannato alla rifusione delle spese dell’intero giudizio, che liquida, per il grado di merito, in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, Euro 230,00 per diritti, e Euro 220,00 per onorari, e, per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per entrambe le fasi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo sul merito, rigetta l’opposizione; condanna il resistente al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, per il merito, in Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per spese, Euro 280,00 per diritti, e Euro 220,00 per onorari e, per la fase di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge per entrambe le fasi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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