Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9883 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9883 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 25462-2009 proposto da:
CHITTARO

LORIS

CHTLRS61E22L483A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77,
presso lo studio dell’avvocato SALVATORE INTORRE, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
1058

contro

VALLERUGO PIERANTONIO VLLPNT64H02L483Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO PECORA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARLO ONESTI;

Data pubblicazione: 14/05/2015

- controricorrente

avverso la sentenza n. 380/2008 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 10/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO

udito l’Avvocato SALVATORE INTORRE, difensore del
ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato STEFANO DI NEO, con delega
dell’Avvocato

FRANCESCO

PECORA

difensore

del

resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ANTONIO BURSESE;

t
e

Chittaro – Vallerugo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notif. in data 17.1.2002 Loris CHITTARO evocava
in giudizio avanti al Tribunale di Udine, Pierantonio VALLERUGO, esponendo

in forza della quale il Vallerugo s’impegnava a vendere ad esso attore ( che
s’impegnava a sua volta ad acquistare) un appartamento sito in Lignano, via
Centrale, al prezzo di L. 143.000.000, di cui L. 50.000.000 venivano corrisposti
a titolo di caparra confirmatoria, all’atto della stipula dello stesso preliminare.
Aggiungeva l’attore che il convenuto si era reso inadempiente alle obbligazioni
assunte, essendosi rifiutato di stipulare il contratto definitivo davanti al notaio,
per cui chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del preliminare per
inadempimento del promittente venditore, con la di lui condanna a
corrispondergli il doppio della caparra a suo tempo versata.
2 — Si costituiva in giudizio il Vallerugo contestando la domanda attrice, e
formulando in via riconvenzionale,domanda d’ intervenuta risoluzione del
contratto, ma per colpa esclusiva della controparte, che si era resa
,• ,

gravemente inadempiente ai propri obblighi nascenti dal contratto stesso, con
conseguente riconoscimento che egli poteva legittimante trattenersi la somma
ricevuta a titolo di caparra. Al riguardo precisava che, in difformità dei patti
contrattuali in precedenza convenuti, egli in effetti era stato chiamato il giorno
24.9.01 avanti al notaio, ma per stipulare, non un atto definitivo di

Corte Suprema di Cassazio

v. – est. dr. G. A. Bursese-

3

di avere con lui stipulato in data 5.6.2001, un preliminare di compravendita

3

compravendita come stabilito, ma soltanto una procura a vendere a favore di
un terzo soggetto; egli però, poiché aveva interesse a disfarsi della proprietà
del bene, al di là dell’integrale pagamento del prezzo pattuito, non aveva
accolta siffatta proposta del compratore, a cui legittimamente aveva

dell’11.10.2011.
3- L’adito Tribunale di Udine, con sentenza n. 104512005 in data 16.7.2005,
rigettava la domanda attrice, ed accoglieva la riconvenzionale del convenuto,
per cui dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del Chittaro,
con il corrispondente diritto del Vallerugo a ritenere la somma ricevuta a titolo
di caparra.
4- Avverso la sentenza proponeva appello il Chittaro

riportandosi alle

precedenti istanze e richieste. Osservava in specie che il ritardo nella stipula
del definitivo non poteva ritenersi eccedente il limite di tollerabilità e che egli si
era detto comunque sempre disponibile ad adempiere ed a saldare il prezzo,
e questo anche dopo il mancato accoglimento da parte del Vallerugo della sua
proposta di rilascio della procura a vendere. Si costituiva l’appellato che
contestava l’impugnazione; quindi la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n.
380/08 depos. in data 10.10.2008, rigettava l’appello, con condanna
dell’appellante alle spese del grado. La corte territoriale confermava la
legittimità del recesso dal contratto preliminare esercitato con lettera del
1.10.2001 dal Vallerugo ex art. 1385,2° co. c.c., sulla base della sussistenza di

Corte Suprema di

orte— II

civ. – est. dr. G. A. Bursese-

4

comunicato il suo formale recesso ex art. 1385, 2° co. c.c. con lettera

un grave inadempimento del Chittaro alle proprie obbligazioni, mentre non era
ravvisabile qualsivoglia inadempimento da parte del Vallerugo. L’accertato
comportamento del Chittaro che aveva convocato controparte avanti al notaio,
non per stipulare il definitivo, ma solo per sottoscrivere una procura a vendere

inadempimento non ” di scarsa importanza” che legittimava il recesso.
4- Per la cassazione di tale sentenza ricorre Loris Chittaro sulla base di 4
mezzi; resiste con controricorso Pierantonio Vallerugo.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il 1° motivo la ricorrente,

denunzia

la violazione dell’ art. 360 n.

3 c.p.c. in relazione all’art. 1385 c.c. L’inadempimento attribuito al ricorrente non
era giuridicamente rilevante ( era di scarsa importanza).
Il motivo è corredato del seguente quesito di diritto:
< Dica e stabilisca la Corte se la proposta formulata da una delle parti contrattuali di modificate gli accordi originariamente sottoscritti possa costituire di per sé inadempimento giuridicamente rilevante rispetto agli accordi originari>.
< Dica e stabilisca la Corte se il recesso ex art. 1385 c.c. possa essere validamente proposto da una palle contrattuale in assenza d'inadempimento giuridicamente rilevante della controparte>.
2 – Con il 20 motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’

art. 1455 c.c. ( importanza dell’inadempimento). Lamenta che la corte territoriale
non ha compiutamente valutato la gravità dell’asserito inadempimento del

Corte Suprema di Cass one — Il s

v. – est. dr. G. A. Bursese-

5

( tra l’altro da rilasciarsi in favore di un terzo), costituiva senz’altro

Chitarro, considerandone il solo profilo oggettivo, ed ignorandone il profilo
soggettivo della colpa, ciò che potrebbe, in relazione alla particolarità del caso,
attenuare il giudizio di gravità, nonostante l’eventuale rilevanza della prestazione
mancata o ritardata.

non anche sotto quello soggettivo ( presenza della colpa ) . Nel caso di specie
non vi è stato uno squilibrio sensibile del sinallagma; il comportamento del
ricorrente non poteva causare in realtà alcun danno a controparte.
Il motivo è corredato del seguente quesito di diritto:
< Dica e stabilisca la Corte se, sotto il profilo della gravità dell'inadempimento, sia o meno rilevante accertare l'effettivo squilibrio del sinallagma negoziale, da valutare in relazione al criterio soggettivo della colpa>.

3 Con il 3 0 motivo l’ esponente denunciando la violazione art. 1455 c.c. ed il
vizio di motivazione, rileva che anche il comportamento del Vallerugo si era
tradotto in vari inadempimenti, non opportunamente valutati dalla Corte che non
ha operato una valutazione comparativa dei ” i due contrapposti inadempimenti
delle parti.
Il motivo è corredato del seguente quesito di diritto:
< Dica la Corte se nell'ipotesi di comprovato inadempimento di entrambe le parti contrattuali, tale situazione sia idonea ad escludere , per effetto di compensazione, la rilevanza del comportamento di una di esse parti, ai fini di un'invocata pronuncia di risoluzione,oppure sia, quantomeno, idonea ad Corte Suprema di Cassazione—Il sez. . G. A. Bursese- 6 L'inadempimento è stato considerato dalla Corte solo sotto il profilo oggettivo e influenzare la valutazione della gravità dell'inadempimento di una di dette parti, con la conseguenza di escludere tale gravità e la rilevanza dell'inadempimento ai fini della succitata pronuncia>.

4 — Con il 4 motivo, infine, l’esponente denuncia il vizio di motivazione” con

1175 e 1375 c.c.”. Deduce che la Corte distrettuale ha completamente omesso
di valutare i principi della buona fede e correttezza contrattuale, certamente non
rispettati dal Vallerugo, che una volta spirato il termine contrattualmente previsto
per la sottoscrizione del rogito, si era affrettato a comunicare il di lui recesso dal
preliminare, trattenendosi la caparra e vendendo immediatamente l’immobile
ad un terzo soggetto.
5 — Le doglianze di cui sopra — opportunamente trattate congiuntamente, stante
la loro stretta connessione – non hanno pregio, risolvendosi in buona sostanza in
censure di fatto, non rilevabili in questa sede attesa la congrua motivazione della
sentenza. La corte distrettuale ha accertato e ritenuto in primo luogo la
sussistenza di un inadempimento nel comportamento del Chittaro,
inadempimento ritenuto non di scarsa importanza ( art. 1455 c.c.) tale da
legittimare il formale recesso del Vallerugo ex art. 1385,2° co. c.c. Non ha poi
ravvisato in capo a quest’ultimo alcun impedimento ( ), per cui non era necessario valutare e contemperare gli

“opposti inadempimenti” come auspicato dal ricorrente.

Corte Suprema di Cassazione —

t. dr. G. A. Bursese-

7

riferimento ai principi di buona fede contrattuale e correttezza sanciti dagli artt.

Il giudicante ha infatti correttamente ritenuto inadempiente il Chittaro per totale
stravolgimento da parte sua degli obblighi

consacrati con il preliminare, in

relazione alla sua pretesa di stipulare, non un atto definitivo di compravendita
come stabilito, ma soltanto una procura a vendere e per giunta a favore di un

importanza, ” avuto riguardo alla volontà manifestata dai contraenti nel contratto
preliminare ed all’interesse dell’altra parte”, mentre nessun rilievo poteva avere il
fatto che il Chittaro, dopo la lettera di recesso del ’11 ottobre 2001, abbia poi
invitato controparte a presentarsi avanti notaio il giorno 19 ottobre per la stipula
del rogito notarne. li giudicante ha inoltre puntualizzato che , in conseguenza del
recesso intimato ( avente natura legale e non convenzionale), la risoluzione, in
base al principio di cui all’art. 1458 c.c., aveva efficacia retroattiva tra le parti e
determinava l’estinzione di tutti gli effetti giuridici sia del contratto che
dell’inadempimento; tale circostanza

nella fattispecie

rendeva irrilevante il

comportamento tenuto dal Chittaro dopo la comunicazione del recesso.
Al

riguardo questa S.C. si è così espressa: “In terna di risoluzione per

inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio
oggettivo, avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento della
prestazione attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in misura
apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità,
e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro
contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale,

Corte Suprema di Cassazio

civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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terzo soggetto. Né secondo la Corte si trattava d’inadempimento di scarsa

nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel
comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una
tempestiva riparazione, ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una
protratta tolleranza dell’altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso,

Conclusivamente il ricorso dev’essere dunque rigettato. Le spese processuali
seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
che liquida in € 4.000,00 per onorario e € 200,000 per spese.
In Roma li 26 marzo 2015
IL P

IL CO SIGLIERE REL.
(dott. G

uigi Pcialli)

ntonio Bursese)

DEPOSUATO IN CANCEIgRIA

1DENT

Roma,

1 It MAG. 2015

attenuarne l’intensità” ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014).

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