Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9882 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17918-2018 proposto da:

L.E., in proprio e quale genitore esercente la potestà sui

minori C.L. e C.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentata e difesa dagli

avvocati DARIO MARCHESI, ELENA LUCIA TERMINE;

– ricorrente –

contro

CACI CREDIT AGRICOLE CREDITOR INSURANCE LIFE LTD, CACI CREDIT

AGRICOLE CREDITOR INSURANCE NON LIFE LTD;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1651/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.V. ha stipulato con le compagnie di assicurazione Caci life Ltd e Caci non life LTD una polizza vita a copertura di un mutuo di 50 mila Euro, acceso il 27.10.2010.

L’assicurazione prevedeva il pagamento del mutuo residuo in caso di decesso dell’assicurato.

Il C. è deceduto il (OMISSIS), ma le società assicuratrici hanno rifiutato il pagamento, sostenendo che all’epoca della stipula del contratto ((OMISSIS)) il C. era affetto da una patologia grave, una forma di obesità importante, che lo ha portato alla morte, e che ha taciuto tale circostanza alle imprese di assicurazione. Con la conseguenza della inoperatività della polizza, proprio in ragione di apposita clausola che, nel caso di decesso dovuto a malattie o a situazioni patologiche note all’assicurato, e da questi taciute, esclude l’obbligazione dell’assicuratore.

La vedova del C., L.E., ha agito in giudizio in proprio e per conto dei figli minori, L. e C.V., ottenendo in primo grado una pronuncia favorevole.

Il Tribunale, espletata consulenza tecnica, ha ritenuto che il decesso non è avvenuto per causa dell’obesità, ma quale complicazione di un intervento chirurgico, e che comunque nel sottoscrivere la polizza il C. aveva solo dichiarato di essere “in buona salute”, affermazione generica, compatibile con il suo stato di obesità e dunque niente affatto reticente.

La Corte di appello ha rinnovato la CTU, all’esito della quale ha invece, in accoglimento della impugnazione, rigettato la domanda della vedova del C., sul presupposto che lo stato di obesità dovesse ritenersi una malattia, nota all’assicurato e da questi taciuta, e che, quella obesità ha causato la morte.

Ricorre la vedova, L.E. con tre motivi. Non v’è costituzione delle parti intimate. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Corte di appello parte dal presupposto che la clausola in questione, in base alla quale è esclusa la copertura assicurativa se il decesso è dovuto ad una malattia taciuta dall’assicurato, si riferisce anche al caso in cui la malattia è concausa del decesso, anche se non esclusiva causa di questo.

Ciò premesso, ritiene, sulla base della consulenza tecnica, che la morte dell’assicurato è avvenuta, si, a seguito di complicazioni dell’intervento chirurgico, ma in ragione della obesità che lo aveva reso necessario, cosi che questa condizione deve ritenersi essa stessa una concausa, e ritiene altresì che, già nel 2010, l’obesità del C. fosse particolarmente grave tanto da dover essere considerata una malattia e dover essere dichiarata come tale dall’assicurato.

2. – La L. ricorre con tre motivi.

2.1. – Con il primo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e rilevante (art. 360 c.p.c., comma 5).

Secondo la ricorrente il fatto rilevante trascurato dalla corte di merito consiste nella circostanza secondo cui la clausola che regolava l’esclusione prevedeva che la malattia (che poi provoca il decesso) dovesse essere nota all’assicurato, clausola che andava tenuta in considerazione in ragione del fatto che dalla CTU emergeva che l’obesità solo nel 2011 era dichiarata dall’OMS come malattia, e dunque al momento della stipula (2010) non poteva considerarsi tale e non poteva dunque l’assicurato essere tenuto a dichiararla.

Inoltre, il CTU, nel corso della sua relazione, fa presente che appare normale che il C., sulla base del suo stato al momento della stipula, avesse dichiarato di essere in buona salute.

2.2. – Con il secondo motivo invece la ricorrente censura violazione degli artt. 40 e 41 c.p.. Ritiene che la corte di merito sia incorsa in errore nell’affermare che, per ritenere accertato il nesso causale, è sufficiente che un antecedente abbia svolto un qualche ruolo, anche di occasione o di concausa, mentre, per come è intesa la regola di accertamento del nesso di causalità, solo l’antecedente che è possibile ritenere come causa efficiente è da considerarsi causa dell’evento, e l’obesità, per stessa ammissione della corte di merito, non aveva questo ruolo, essendo il decesso intervenuto per le complicanze dell’intervento chirurgico.

2.3. – Con il terzo motivo, invece, la ricorrente assume violazione degli artt. 1362 e ss. C.c., in relazione alla clausola della polizza di esclusione del rischio. Secondo la ricorrente quella clausola mira ad escludere dalla copertura solo le malattie che da sole, ossia come causa efficiente, comportano la morte, e non comprende invece quelle malattie che svolgono il ruolo di occasione del decesso, o a limite, di concause.

Invece, la corte di merito avrebbe erroneamente interpretato la suddetta clausola nel senso che la copertura è esclusa solo che la malattia taciuta abbia avuto un qualche ruolo causale (compreso quello di costituire mera occasione) rispetto all’evento morte.

3. – L’esame del terzo motivo è preliminare poichè serve a definire il contenuto della clausola applicata dalla società di assicurazione a danno dell’assicurato.

Al punto 2.3 del contratto è previsto che la copertura è esclusa ove il decesso sia dovuto a “malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’assicurato”.

Secondo la corte di appello si tratta di espressione tanto generica da riferirsi sia alle malattie quali cause esclusive della morte che alle malattie che costituiscono concausa, o che comunque sono in qualche modo da ricollegare causalmente all’evento.

Questa lettura è contestata dalla ricorrente, che invece ritiene doversi intendere la clausola in senso restrittivo, come un richiamo ai soli antecedenti che possano ritenersi causa esclusiva.

Il motivo è infondato.

Il tenore della clausola non lascia dubbi sul fatto che tra le circostanze rilevanti, che avrebbero dovuto essere dichiarate dall’assicurato, vi era non solo la malattia, ma anche qualsiasi situazione patologica già nota. Ciò si dice, innanzitutto, a smentita della tesi per cui l’obesità di cui soffriva l’assicurato non era, al momento della stipula del contratto, ancora riconosciuta ufficialmente come malattia dalle organizzazioni mediche internazionali, e dunque il contraente non aveva l’obbligo di dichiararla.

In sostanza, a sostegno della tesi della corte di appello sta intanto (e non solo) la genericità del riferimento alle cause, genericità idonea ad includere anche quelle che non hanno da sole, in via esclusiva, determinato l’evento, ma altresì l’indicazione, tra i fattori rilevanti non solo le malattie, ma anche genericamente delle situazioni patologiche già note all’assicurato.

La rilevanza delle situazioni patologiche, pur se non ufficialmente malattie, si spiega facilmente se si considera la ratio della clausola, che è pur sempre una clausola assicurativa, ossia che partecipa della funzione del contratto di assicurazione, legata al rischio di un evento.

Essendo il contratto di assicurazione un contratto aleatorio, in cui il concretizzarsi del rischio incide sulle reciproche prestazioni, ne deriva che non è incompatibile con la volontà delle parti (criterio ermeneutico invocato dalla ricorrente), nè con gli altri criteri di interpretazione, intendere la clausola come riferita ad ogni evento che aumenta il rischio morte, che cioè accresce la probabilità che esso si verifichi.

Ed una situazione patologica come l’obesità grave, pur se non ritenuta, all’epoca come malattia dalle organizzazioni ufficiali, è comunque una situazione di aggravamento del rischio, che incide sulla causa del contratto di assicurazione, attesa l’aleatorietà che lo caratterizza.

Ora, questa ricostruzione incide altresì sulla fondatezza del secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole di una malintesa concezione della causa svolta dalla corte di merito, secondo cui rileverebbero oltre che gli antecedenti che costituiscono causa efficiente altresì quelli che “contribuiscono” all’evento come concause.

Non si tratta di adottare un modello di causa anzichè un altro, o decidere quale sia in astratto il modello di accertamento causale da preferire, ma di stabilire quale contributo causale la clausola in questione esige per ritenere determinato l’evento morte, cosi che in base a tale prospettiva è rilevante, ai fini della funzione del contratto, non solo ogni malattia, ma altresì ogni situazione patologica taciuta, che abbia concorso a causare la morte, aumentando il rischio di tale evento.

Ciò posto, va preso atto che la corte di appello, con accertamento in fatto qui non sindacabile, e dopo aver rinnovato la consulenza tecnica, ha ritenuto che la situazione di obesità ha contribuito, quale concausa, all’evento morte.

3.1. – Ciò detto, ne deriva l’infondatezza del primo motivo.

La ricorrente, come detto, lamenta omesso esame di un fatto specifico, ossia della conoscenza da parte del de cuius di avere una malattia da dichiarare. Secondo la ricorrente la corte di merito non avrebbe tenuto in considerazione che dagli atti emergeva, anche alla luce della CTU, che il de cuius non sapeva di essere malato, non attribuiva alla obesità la caratteristica di una grave malattia, e dunque non poteva essergli rimproverato di non averla dichiarata.

Il motivo è infondato, intanto, per quanto si è detto in precedenza, ossia in quanto era irrilevante che l’assicurato considerasse l’obesità una malattia, essendo sufficiente, perchè fosse tenuto a dichiararlo, che sapesse di una situazione patologica in corso, e tale era quella sua condizione di obesità, tanto da avere reso necessario un intervento chirurgico.

Inoltre, la corte di merito esamina il fatto in questione, a pagina 8, e considera ben nota la situazione di salute al de cuius “in ragione del suo percorso terapeutico”, di cui la corte stessa dà conto nelle righe precedenti, facendo presente che una prima operazione chirurgica, anteriore alla stipula, non aveva dato risultati sperati imponendone una seconda, quella fatale.

Dunque, il fatto è esaminato, altra essendo la sua fondatezza, che non è sindacabile nella presente sede di legittimità in quanto frutto di un accertamento rimesso al giudice di merito.

Il ricorso va pertanto rigettato. Non è a farsi luogo a (Ndr: testo originale non comprensibile) in ordine alle spese del giudice di Cassazione, non avendo gliaintimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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