Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9882 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato BIANCIARDI

Dionigi per procura speciale in calce al ricorso, domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrenti –

contro

STAZIONE DEI CARABINIERI DI SAN BENEDETTO PO;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Mantova n. 1702/05,

depositata in data 28 novembre 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LECCISI Giampaolo, il quale ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale in

persona del Dott. Giampaolo Leccisi, che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata in data 28 novembre 2005, il Giudice di pace di Mantova ha rigettato l’opposizione proposta da A. S. avverso il verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti dai Carabinieri di San Benedetto Po, per violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 3 e 8;

che il Giudice di pace, all’esito del giudizio svoltosi nella contumacia dei Carabinieri – Stazione di San Benedetto Po, ai quali era stato notificato il ricorso in opposizione, ha ritenuto che l’istruttoria svolta confermasse in ogni sua parte il verbale redatto dai Carabinieri, intervenuti in seguito ad incidente stradale;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso A. S. sulla base di due motivi, cui non ha resistito l’intimata amministrazione.

Diritto

CONSIDERATO N DIRITTO

che, preliminare alla stessa illustrazione dei motivi di ricorso, è il rilievo che il ricorso è stato notificato alla Stazione dei Carabinieri di San Benedetto Po;

che, invero, come affermato da questa Corte in analoga fattispecie, “in tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative, è giuridicamente inesistente e comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace, la notificazione di tale ricorso eseguita presso un organo interno e periferico dell’Amministrazione dello Stato (nella specie presso la Compagnia dei Carabinieri di elusone in persona del Comandante pro tempore), anzichè presso l’Avvocatura Generale dello Stato nella persona del Ministro competente, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11” (Cass., n. 1221 del 2005; con riferimento ad altri uffici statali, Cass., n. 19856 del 2007; Cass., n. 12538 del 2003;

Cass., n. 11047 del 1997, nonchè, in motivazione, Cass., n. 19681 del 2007);

che, pertanto, alla luce di tale principio, che il Collegio condivide e fa proprio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

 

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