Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9882 del 19/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2017, (ud. 31/01/2017, dep.19/04/2017),  n. 9882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27591-2015 proposto da:

T.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

GALLEANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO CARACUTA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EUROSECURITY S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO DE

STASIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA ANCONA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2087/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/09/2015 R.G.N. 1160/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FERNANDO CARACUTA;

udito l’Avvocato DE STASIO BERNARDO per delega Avvocato MARIA ROSARIA

ANCONA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con reclamo depositato in data 7.8.2015, T.G. proponeva reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi con la quale era stata dichiarata la legittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli dalla Eurosecurity s.r.l. in data 9.8.2013 e revocata l’ordinanza resa L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 49 con la quale era stata accolta la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro da lui avanzata.

Veniva reiterata la richiesta di tutela reale, precedentemente concessa in sede sommaria e poi negata in fase di opposizione, e censurato il decisum per erronea valutazione degli elementi istruttori acquisiti al procedimento. Resisteva la società, chiedendo dichiararsi pregiudizialmente l’inammissibilità del reclamo.

Con sentenza depositata il 23 settembre 2015, la Corte d’appello di Lecce dichiarava inammissibile il reclamo.

Osservava la Corte che la L. n. 92 del 2012, art. 1, richiamato comma 58 (“contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d’appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.. “), non consente l’esercizio del diritto di azione oltre il termine ivi previsto decorrente dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della sentenza oggetto di reclamo; nel caso di specie il termine ultimo entro cui esercitare il diritto era stato superato poichè il reclamo era stato depositato in data 7.8.2015 mentre il provvedimento reclamato venne comunicato in data 24.3.2015.

La sentenza impugnata ha anche escluso che solamente la notificazione del provvedimento reclamato fosse idonea a far decorrere il termine per l’esercizio del diritto di azione, in base all’art. 133 c.p.c., comma 3, come novellato dalla L. n. 114 del 2014, secondo cui “..la comunicazione non è idonea a”far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325.. “.

L’assunto è stato ritenuto infondato parificando, in contrasto con il dato letterale ed ai fini dell’impugnativa della sentenza resa nel procedimento ex lege n. 92 del 2012, il reclamo all’appello.

Prosegue la sentenza impugnata che tra le impugnazioni considerate dall’art. 325 c.p.c., richiamato dal citato art. 133, non v’è il reclamo e ciò, nel silenzio del legislatore, esclude una applicazione estensiva dell’art. in questione, comma 3; il c.d. termine lungo per reclamare di cui all’art. 327 c.p.c. (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza) è ipotesi residuale prevista dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 61 (“..in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’art. 327 c.p.c…”).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il T., affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 133, 325, 326 e 327 c.p.c., in relazione alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 61, (“in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’art. 327 c.p.c.”).

Lamenta che in base all’art. 133 c.p.c., così come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b) convertito con L. 11 agosto 2014, n. 114, “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”, essendo così indubbio che l’unico mezzo idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione (art. 325 c.p.c.) debba essere esclusivamente la notificazione della sentenza su impulso della controparte. Invocava il principio secondo cui, anche prima della riforma dell’art. 133 c.p.c., la comunicazione non era assolutamente idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

Risultava dunque errata la sentenza impugnata laddove ritenne inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo depositato in data 7.8.2015 avverso sentenza che venne solo comunicata in data 24.3.2015.

1.1- Il ricorso è infondato.

Ed invero proprio la considerazione, svolta dal ricorrente, che anche prima della novella del 2014 la comunicazione di cancelleria del deposito della sentenza non fosse idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, evidenzia la specialità della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, che invece, stanti le pacifiche esigenze acceleratorie del rito cd. Fornero in tema di licenziamenti, stabiliva, ancor prima della novella del 2014, come regola la decorrenza del termine (breve) per impugnare dalla comunicazione o dalla notificazione (se anteriore) della sentenza, prevedendo come ipotesi residuale (“in mancanza di comunicazione o notificazione”, comma 61) il termine cd.lungo, cui è invece ricorso il T..

Trattasi dunque, come è stato più volte osservato da questa Corte, di disciplina speciale che non potrebbe comunque essere derogata da normativa generale ancorchè posteriore. Come chiarito da Cass. ord. n. 23526/14 la modifica dell’art. 133 c.p.c. attiene al regime generale delle comunicazioni dei provvedimenti da parte della Cancelleria, sicchè non può investire, neppure indirettamente, le previsioni speciali che, in via derogatoria, comportino la decorrenza di termini – anche perentori – dalla semplice comunicazione del provvedimento. La novella, come deduce lo stesso ricorrente, è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione (in tal senso cfr. sempre Cass. ord.n.23526/14, pure citata dal ricorrente).

A ciò aggiungasi quanto parimenti osservato da Cass. sez. lav. n. 17251/16, secondo cui la L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1 stabilisce, al comma 62, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello a definizione del reclamo “deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore”. Il successivo comma 64 aggiunge che “in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’art. 327 c.p.c.”.

La disposizione si pone come norma speciale rispetto alla disciplina generale del cosiddetto termine breve di impugnazione, dettata dagli artt. 325 e 326 c.p.c., poichè fa decorrere il termine perentorio dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione (ma solo se anteriore alla prima), e consente l’applicazione del termine (cd. lungo) stabilito dall’art. 327 c.p.c. unicamente nel caso in cui risultino omesse sia la notificazione che la comunicazione della decisione.

Peraltro, affinchè possa decorrere il termine breve, non è sufficiente il mero avviso del deposito della sentenza, essendo, invece, necessario che la comunicazione si riferisca al contenuto integrale della decisione, di modo che la parte sia posta, dal momento della comunicazione, in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza.

A dette conclusioni conduce innanzitutto il tenore letterale del richiamato comma 62 che, diversamente da quanto disposto, ad esempio, dall’art. 420 bis c.p.c., comma 62 fa riferimento, appunto, alla comunicazione della sentenza e non “dell’avviso di deposito” della stessa.

Inoltre la disposizione, sebbene di carattere speciale, nulla specifica in merito alla forma della comunicazione, sicchè vale al riguardo la disciplina dettata dal codice di rito che, all’art. 45 disp. att. c.p.c., comma 2 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce che “il biglietto contiene in ogni caso….il testo integrale del provvedimento comunicato”. La necessità della comunicazione del testo integrale è stata del resto ribadita dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

L’odierno ricorrente neppure deduce, prima ancora che documentare, che la comunicazione di Cancelleria non contenesse il testo integrale della sentenza.

2.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore della società, dichiaratosi antecipante.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. Maria Rosaria Ancona.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA