Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9882 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9882 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 24749-2009 proposto da:
TOMMASINI ALFONSO TMMLNS53L22B54F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA MIGNANELLI 3, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI FONTANA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati RINALDO
SARTORI, DINO SARTORI;
– ricorrente e c/ric. al ricorso incidentale –

2015

contro

1057

BOSCHELLI

DELIO

BSCDLE44E30B154X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo
studio

dell’avvocato

ANTONIO

LIUZZI,

che

lo

Data pubblicazione: 14/05/2015

t_

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO
BACIGA;

c/ric. e ric. incidentale

avverso la sentenza n. 575/2009 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 30/03/2009;

udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato GABRIELE GIANESE,

con delega

dell’Avvocato GIOVANNI FONTANA difensore del
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale;
udito

l’Avvocato

MILENA

LIUZZI,

con

delega

dell’Avvocato STEFANO BACIGA difensore del
controricorrente e ricorrente incidentale, che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e del ricorso
incidentale.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

t-

Tommasini Boschelli

SVOLGIMENTO.DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notif. in data 5.12.98 Delio BOSCHELLI evocava
in giudizio avanti alla Pretura di Verona — sez. distac. di Caprino Veronese ,
Alfonso Tommasini , esponendo di avere con questi stipulato in data
23.11.1996, un preliminare per l’acquisto del sottosuolo del fondo sito in
Comune di Brenzone ( Verona) per il prezzo stabilito in L. 10.000.000, oltre
alla realizzazione delle murature di sostegno alla casa del convenuto. E poiché
il Tommasini si era reso inadempiente alle obbligazioni assunte, rifiutandosi
di stipulare il contratto definitivo, chiedeva l’attore che fosse pronunciata nei
suoi confronti sentenza ex art. 2932 c.c. di coattivo trasferimento del cespite
in questione.
2 – Si costituiva in giudizio il Tomrnasini, che contestava la domanda avversa,
sollevando eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c., rilevando che era
stato invece proprio l’attore a rendersi inadempiente ai propri obblighi, con
riferimento alla mancata esecuzione a regola d’arte del muro di sostegno della
sua casa e con riguardo alla mancata realizzazione dell’impianto fognario
relativo alla sua abitazione – ubicata ad est del fondo promesso in vendita — che
lo stesso Boscheili si era obbligato a costruire a sue spese. A questo riguardo il
convenuto lamentava altresì che la realizzazione del solaio di copertura della
sottostante costruzione, aveva determinato una forte riduzione della pendenza
del fondo, ciò che avrebbe ostacolato un efficace collegamento alla pubblica

Corto Suprema di Cassazione

sez. civ

Bursese-

3

fognatura, della condotta servente gli edifici di sua proprietà, per un dislivello
che si sarebbe creato e che avrebbe impedito il normale deflusso dei liquami.
Chiedeva quindi il Tommasini, in via riconvenzionale la condanna dell’attore
ad eseguire a regola d’arte i lavori suddetti e comunque alla remissione in

acque fognarie del confinante ristorante dell’attore stesso, nonché delle
strutture in cemento a ridosso dei muri di confine ed affioranti sulla corte.
3- Il Tribunale ( cui la causa era pervenuta a seguito dell’abolizione delle
Preture), con sentenza n. 3487/04

accoglieva la domanda attrice, e

disponeva , ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento della piena proprietà del sottosuolo del fondo a Delio Boschelli; questi veniva però condannato a
procedere alla demolizione a propria cura e spese del solaio rn cemento
realizzato in corrispondenza della corte del Tommasini, in quanto Id -stesso, in
conseguenza della sua altezza, impediva il collegamento del condotto fognario
del fabbricato posto sul lato est con la pubblica fognatura. La sentenza
respingeva l’eccezione d’inadempimentei e la riconvenzionale relativa alta
condanna dell’attore alla costruzione della condotta

fognante al servizio

dell’immobile del convenuto, rilevando che l’attore non aveva assunto siffatta
obbligazione con il contratto preliminare in discorso.
4- Avverso !a sentenza proponeva appello il Boschelli con riguardo al capo
della medesima relativo alla propria condanna alla demolizione del solaió,
chiedendo che gli venisse riconosciuta la facoltà di provvedervi in altro modo,

Cotte Suprema di Cassazione —il

dr. G. A. 13ursese-

4

pristino dello stato dei luoghi con l’eliminazione del pozzetto di scarico delle

scegliendo una degli interventi edilizi, alternativi alla demolizione, al riguardo
suggeriti e descritti nell’elaborato del CTU.
Si costituiva l’appellato, formulando appello incidentale, con cui chiedeva la
condanna della controparte all’esecuzione dell’impianto fognante e all’

5 – Quindi la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 575/ 2009, depos.
in data 30.3.2009, accogliendo l’appello principale, condannava il Boschelli
ad eseguire a sua cura e spese l’impianto fognario in questione, senza
procedere però alla demolizione della soletta di cemento, ma realizzando a
sua scelta, le opere necessarie per far confluire i liquami nella pubblica
fegnatura, secòndo una delle modalità di esecuzione all’uopo indicate dal
CTU; poi, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, condannava lo
stesso Boschelli alla rimozione di un pozzetto di scarico

relativo alle acque

fognarie del confinante ristorante di sua proprietà, in quanto non autorizzato dal
Tommasini:
6-1-Per la cassazioge di tale sentenza ricorre il Tommasini sulla baSe di 4
b2zi; resiste con controricorso il Boschelli, formulando ricorso incidentale,
(fondato-su 2 motivi), al quale replica il Tommasini con controricorso. Sono
state depositate Memorie ex art. 378 c.p.o.
MOTIVI DELLE DECISIONE

A – RICORSO PRINCIPALE

.•

•••

Corte Suprema di Cassazien

sez. civ. – est. dr. G. A. BlIrSeSC-

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eliminazione dei pozzetti di scarico delle acque fognarie.

I – Con il 1° motivo del ricorso principale II Tommasini , denunziando

la

violazione dell’ art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1453 c.c., sostiene la
sussistenza del sinallagma contrattuale tra la promessa di vendita del fondo ed
altre prestazioni assunte dal Boschelli con specifico riguardo alla costruzione

preliminare. Da qui — secondo l’esponente – l’erroneo rigetto dell’eccezione
d’inadempimento sollevata dal Tommasini non ravvisandosi a torto l’esistenza

di siffatto obbligo nel contesto dei preliminare. Invero, trattandosi di una
prestazione integrativa del prezzo di vendita convenuto, si trattava comunque di
un obbligo contrattualmente previsto a carico -del compratore, ove correttamente
interpretato il preliminare in esame’ sulla base dei vigenti canoni ermoneutici.
La doglianza è corredata dal seguente principio di diritto ex art. 366 bis c.p.c.:
“… se nell’ambito della controversia avente ad oggetto la formulatóne di una
domanda di risoluzione di un contratto preliminare di compravendira, sulla base della’nriancata esecuzione dell’obbligazione dl promissario acquirenW di realizzar6P
l’impianto fognario a servizio dell’abitazione di proprietà del promittente venditore,
ponga in essere una violazione di norma di diritto il giudice d’appello che confermi
la decisione del giudice di primo grado, secondo la’ quale la risoluzione non
avrebbe potuto dichiararsi in quantò l’obbligazione . da realizzare l’impianto
fognario, riconosciuta effettivamente esistente, non poteva tuttavia dirsi legata da
Oh rapporto di ‘sinallagmaticità cdn Tùella di ii -úfgifidibittb. delta`isiro
‘ ‘Metà

Capà

prom. itterde venditore, poiché era. ‘ùtata a’ssunta dai prorri issarib acquÌrente in un.

Corte Supreamrdí Cassazio

enr. – est. dr. G. A. Bure-

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della condotta fognaria, prestazione questa che tuttavia non era stata prevista nel

momento successivo all’assunzione dell’obbligazione di trasferimento da parte del
promittente venditore; ciò ove si consideri, che al fine di una ricorrenza di un
contratto a prestazioni corrispettive, non si richiede la contemporaneità delle
obbligazioni delle parti, con riguardo al momento dell’insorgenza

e

luce dello svolgimento complessivo del rapporto negoziale, siano legate e
contrapposte nel sinallagma negoziale, nel senso che l’una venga concepita ed
assunta come reciproco giustificativo dell’altra”.

La doglianza non ha pregio.
Osserva la Corte che il contratto preliminare in questione, avendo ad oggetto beni
immobili, immancabilmente e necessariamente doveva essere assoggettato alla
forma scritta ex art. 1460 c.c. ; tutti i relativi elementi Costituenti oggetto delle
reciproche prestazioni delle parti contraenti, dovevano conseguentemente
risultare ad substantiam nel testo dello stesso preliminare. Di conseguenza non è
ammessa alcuna integrazione orale del contratto, costituente la ad. prestazione
integrativa. Dunque la prestazione riguardante la costruzidne del condotto
fognario •sia pure sussistente ( come riconosciuto dallo stesso Boschelli), non
essendo stata ricompresa nel contratto, non ne faceva parte e dunque non
rientrava nel relativo sinallagma; quindi non era possibile invocare l’eccezione
d’inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte del venditore, come puntualmente
osservato dal giudice distrettuale.’

Corte Su

azione — Il sez. civ. – est. dr. G. A. Bursesc-

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dell’esecuzione, essendo invece necessario che le obbligazioni medesime, alla

rt:44SP
2 – Con il 2° motivo, l’espone denunciai’ omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in relazione a violazione ex art. 1453 c.c. per avere il giudicante
considerata come nuova la domanda di risoluzione del contratto, ritenendo non
essere stato chiesto l’adempimento, mentre invece siffatta domanda era stata

La doglianza non ha pregio. Sono evidenziabili profili d’inammissibilità in quanto
vengono dedotti vizi motivazionali in funzione di error in procedendo ( art. 345
c.p.c.)
Invero, attesa l’esclusione dal sinallagma contrattuale

del “facere” ( la

costruzione dell’impianto fognario) come sopra evidenziato, non era possibile
dhiedere la risoluzione del contratto preliminare, peraltro già adempiuto
dall’attore tramite il pagamento della somma stabilità di L. 10.000.000 per
l’acquisto del sottosuolo. La richiesta di risoluzione dunque poteva riferirsi soltanto
alle altre obbligazioni assunte oralmente, extra contratto.
3 – Con 11 3° motivo I’ esponente denuncia: la•violazione dell’art. 1285, 1362,
1371′ c.c. La doglianza attiene alla facoltà di scaltiaccoédata dal giudicane
al Boscheili e in ordine alla soluzione tecnica riguardante la realizzazione
dell’impianto fognario al servizio della casa del Tommasini, non essendo state
precisate dalle parti le modalità di esecuzione, e ciò al fine di scongiurare la
demolizione totale del solaio.
Ad avviso del ricorrente siffatta scelta .da parie

“debitOre” . sarebbe del

tutto inusuaie, ‘non trattandosi p6raltro di obbiigàgone , altérhafiva‘;’ an-dhe in

Corte Suprema di Cassazione — a se

A. Bursese-

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formulata in via riconvenzionale.

questo caso occorrerebbe richiamare correttamente le norme in tema di
interpretazione del contratto.
La doglianza non ha pregio.
Va precisato che il quesito di diritto, è incongruo e poco chiaro, comunque non

profilo l’inammissibilità del motivo.
Peraltro il ricorrente richiama genericamenie l’art. 1362 c.c. , né indica quali
dovrebbero essere a suo avviso le corrette modalità dell’esecuzione‘tra l’altro
stabilite dal CTU) i per cui la doglianza si risolve in buona sostanza in una
inammissibile censura in fatto.
4 — Con il 4 0 motivo, denunziandosi

< la nullità del procedimentWéx art. 360- , '"-- n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia> , si deduce la mancata pronuritia in ordine” alla domanda di rimozione derincamiciamento” dell’impianto di
condizionamento del locale nella soletta, in quanto lo spessore. dello stesso
solaio che ne derivava, risultava maggiore ( peicirca 20 cm) rspetto a quello
originarianiente concordato. Tale struttura d’innesto dell’impianto nella soletta (
c.d. incamicianiento ) poteva pr. egiudidare ancor di Più la costruziòné
dell’impianto fognario, in quanto sporgev . al di sopra della stessa soletta per circa
20 cm, quindi alterando quindi le quote di tale struttura.
La doglianza è inammissibile non essendo corredata del quesito di diritto richiesto
ratione temporis dall’art. 366 bis c.p.c.

B) RICORSO INCIDENTALE

Corte Suprema di CAss ff e — Il

– est. dr. G. A. Bursese-

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rispondente ai requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c. con conseguente evidente

I — Con il 1° motivo del ricorso incidentale, il Boschelli deduce l’insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La
doglianza riàuérda la condanna del Boschelli a togliere il pozzetto di scarico
posizionato nel cortile che si baserebbe sul non corretto presupposto che in

Boschelli ( posto al piano sottostante il cortile), mentre invece si trattdrebbe delle
acque di scarico di pertinenza dei locali del Tommasini come stabilito dal CTU.
2 — Con il 20 motivo di denunzia la violazione dell’art. 100 c.p.c. : invero
dovrebbe escludersi l’ interesse ad agire del Tommasini , trattandosi di pozzetto
in cui sono convogliate acque di scarico di pertinenza dei fabbricati di costui.
Le due dogliahze congiuntamente esaminate — non hanno pregio,lenuto . conto
della ratio del dicturn che si riferisce soltanto al posizionamento del pbzzetto anzi
loot

dei pozzetti ne! cortile

in quanto-r autorizzati dal Tommasihi. La corte

distrettuale ha in proposito affermato infatti, che” poiché l’installazione da parte o
del Boschelli nella proprietà del convenuto di tali pozzetti non risulta autorizzata,
ne consegue che va accolta la richiesta di rimozione limitatamente, peraltro, ad un
solo pozzetto di scarico ( unico richiesto nel giudizio di primo grado) …. relativo
alle acque fognarie del confinante ristorante del Boschelli”.
Conclusivamente vanno rigettati entrambi i ricorsi. La reciproca soccombenza
comporta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazi

etv. – est. dr. G. A. Flursese-

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esso sono convogliati le acque di scarico che provengono dal ristorante del

rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese
processuali.

In Roma li 26 marzo 2015

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