Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9881 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36537-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENEDETTO

CAIROLI 2, presso lo studioRep. dell’avvocato ORAZIO CASTELLANA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO LONGARINI;

– ricorrente –

contro

M. DI M.M. & C SAS IN LIQUIDAZIONE,

M.M., F.L., M.A.;

– intimati –

Nonchè da:

M.A., F.L., M. DI M.M. SAS

IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore, elettivamente

domiciliati in ROMA, V. SCIPIO SLATAPER 9, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO FILIE’, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 709/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Sig. S.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza del 4/10/2018 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., dalla Corte d’Appello di Perugia rigetto del gravame interposto in relazione alla pronunzia del Trib. Spoleto 5/12/207, che ha respinto la domanda di accertamento della legittimità del recesso esercitato dal contratto di comodato (senza determinazione di durata) e di restituzione dell’immobile proposta nei confronti della società M. s.a.s. e dei sigg. M. e M.A. e F.L., in quanto coperta da giudicato formatosi sulla pronunzia della Corte d’Appello di Perugia 2/10/2006.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con unico motivo, contenente plurime doglianze, la ricorrente in via principale denunzia violazione degli artt. 1105 e 2909 c.c., artt. 324 e 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Esso risulta formulato in violazione del requisito prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dalla ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione notificato in data 14.11.1999″. al “contratto di locazione con decorrenza dall’1.06.1986, rinnovato alla scadenza quinquennale”. all'”interposto gravame dinnanzi alla Corte di Appello di Perugia”, ai documenti prodotti nel primo grado di giudizio, alla “raccomandata” inviata “agli altri comproprietari del capannone (doc. n. 1 delle memorie integrative del 02.12.2016)”, alla “missiva del 05.01.2007 (doc. n. I delle memorie integrative del 2016)”, al “doc. n. M delle memorie integrative del 2016”, all’atto di appello, alla “richiesta di convocazione dell’assemblea del 05.01.2007”, al “recesso unilaterale della S. dal contratto di comodato”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010. n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012. n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

4. Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

5. A tale stregua. l’accertamento in fatto e la decisione dalla Corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

6. E al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formulazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

7. Essi rilevano ai fini della esistenza giuridica e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass.. 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass.. 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984: Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013. n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076: Cass., 23/1/2006, n. 1221).

8. A tale stregua, pure ai fini della censura di error in procedendo ex art. 112 c.p.c., i requisiti di formulazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo (v., da ultimo, Cass., 3/10/2019, n. 24648; Cass., 20/6/2019, n. 16591).

9. Nè può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.

10. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 6, deve essere infatti dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente da questa Corte ripetutamente affermato: v., da ultimo. Cass., 9/3/2018. n. 5649, nonchè, con particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978, nonchè, da ultimo, Cass., 20/6/2019, n. 16591), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere – dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali. preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass. 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012. n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 4/3/2016. n. 5934 e Cass., 25/9/2017, n. 22333: Cass., 20/6/2019, n. 16591 e Cass., 3/10/2019, n. 2464).

11. Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass.. Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ragione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche ai vizi della motivazione ovvero all’omesso e a.fortiori all’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

12. Emerge dunque evidente come nella specie la ricorrente invero inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

13. Con unico motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

14. Si dolgono che la Corte di merito abbia erroneamente compensato le spese del 2 grado di giudizio in ragione della ravvisata “novità e oggettiva incertezza della materia”, pur essendo stati essi risultati totalmente vincitori, a tale stregua violando la regola sulla soccombenza.

15. Il motivo è fondato.

16. Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il criterio della soccombenza in materia di spese giudiziali ex art. 91 c.p.c. vieta (soltanto) di porre le spese a carico della parte totalmente vincitrice (v. Cass., 25/2/2015, n. 3779; Cass., 6/10/2011, n. 20457; Cass., 16/62011, n. 13229. E già Cass., 8/10/1962, n. 2877).

17. Orbene, nel disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del gravame pur avendo rigettato il gravame dalla S.A., interposto avverso la pronunzia di primo grado di rigetto della domanda dalla medesima spiegata, il giudice dell’appello (oltre ad aver violato l’art. 92 c.p.c., laddove ha posto a base dell’adottato provvedimento in argomento la ritenuta “novità” e “oggettiva incertezza della materia” senza fornire indicazione alcuna degli elementi al riguardo tenuti in considerazione, con omissione pertanto dell’esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano il provvedimento de quo (cfr. Cass., 13/07/2011, n. 15413) non potendo anche dopo la sentenza Corte Cost. n. 77/2018 la valutazione discrezionale data al giudice riposare su argomenti astratti e del tutto avulsi dalla fattispecie esaminata e decisa: cfr. Cass., 3/7/2019. n. 17816), ha nel caso violato il suindicato principio.

18. Alla stregua di tutto quanto sopra rilevato ed esposto, rigettato quello principale, in accoglimento del ricorso incidentale l’impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

19. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara inammissibile quello principale. Cassa, in relazione, l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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