Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9881 del 24/04/2010
Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9881
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consiglie – –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consiglie – –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
F.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato Benfanati
Paola per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente
domiciliato in Roma, via di Montegiordano n. 36 presso l’Avvocato
Scorza Guido (Studio legale Mazzetti, Rossi & Associati);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato
e difeso dagli Avvocati Carestia Giulia e Stella Richter Giorgio per
procura speciale in atti;
– resistente con procura –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 5789/05,
depositata in data 12 ottobre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Leccisi Giampaolo, il quale ha chiesto il rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale in
persona del Dott. Leccisi Giampaolo, che si e’ riportato alle
conclusioni scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con sentenza depositata in data 12 ottobre 2005, il Giudice di pace di Bologna ha rigettato l’opposizione proposta da F.D. avverso sei verbali di contestazione della violazione dell’art. 7 C.d.S., commi 9 e 13, elevati nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Bologna, per essere transitato, con il proprio motociclo, nella via (OMISSIS) violando il divieto di circolazione in vigore per tale categoria di utenti;
che, per quanto ancora rileva, il Giudice di pace, con riferimento al terzo motivo di opposizione – violazione della legge sulla privacy -, ha rilevato che il Comune aveva ottenuto la specifica autorizzazione di cui al D.P.R. n. 250 del 1999 per l’utilizzo dei dati rilevati tramite il sistema di controllo automatico degli accessi alla ZTL, e che i dati venivano utilizzati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, e cioe’ solo in caso di commessa violazione;
che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso F.D. sulla base di un motivo, mentre l’intimata amministrazione ha depositato procura per partecipare alla discussione in pubblica udienza.
Considerato che, con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 1996, art. 13 e quindi del principio di inutilizzabilita’ dei dati raccolti;
che, invero, dopo aver premesso che il fatto dedotto dall’amministrazione nel giudizio di merito, e cioe’ l’avvenuta installazione del cartello di segnalazione dell’uso di telecamere, non era stato provato ed anzi i verbali erano stati elevati in un periodo in cui i segnali non erano ancora stati installati, il ricorrente ritiene che il Giudice di pace abbia errato nell’applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003;
che, in particolare, l’art. 13 citato prevede che all’atto della raccolta dei dati l’interessato deve essere informato sugli elementi essenziali contenuti nel medesimo articolo;
che, quindi, per applicare correttamente la prescritta informativa, il garante dei dati personali ha introdotto semplificazioni, consentendo a chiunque operi tali modalita’ di controllo di esibire la sola informativa semplificata, sicche’ anche la P.A. che intende procedere a rilevamenti, anche al fine dell’accertamento di illeciti amministrativi, attraverso sistemi di videosorveglianza, deve procedere all’installazione dei segnali di preavviso secondo il fac- simile allegato al provvedimento dell’Autorita’ Garante, non derogato, ma solo integrato dal D.P.R. n. 250 del 1999;
che la violazione delle prescrizioni concernenti l’informazione, conclude il ricorrente, comporta la inutilizzabilita’ dei dati personali rilevati a mezzo sistema di videosorveglianza;
che il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, dal momento che con il richiamato motivo sarebbe stata dedotta una questione nuova;
che, ai fini della decisione, appare necessaria l’acquisizione del fascicolo del giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice di pace di Bologna, del quale il ricorrente ha ritualmente e tempestivamente chiesto la trasmissione;
che occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura della Cancelleria, venga sollecitata all’Ufficio del Giudice di pace di Bologna la trasmissione del fascicolo relativo al giudizio i scritto al R.G. n. 7052 del 2004.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura della Cancelleria, venga sollecitata all’Ufficio del Giudice di pace di Bologna la trasmissione del fascicolo relativo al giudizio iscritto al R.G. n. 7052 del 2004.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010