Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9881 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2017, (ud. 30/01/2017, dep.19/04/2017),  n. 9881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27909-2015 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.D.B., C.F. (OMISSIS), F.R. C.F.

(OMISSIS), D.P.M.T. C.F. (OMISSIS), R.F.

C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NATALE MANGANO,

MARIA SONIA VULCANO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 347/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/05/2015 R.G.N. 469/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito l’avv. CLAUDIO LUCISANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 19.5.2015, la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito dell’INPS relativo ai contributi a percentuale dovuti per l’anno 2005 da C.D.B., D.P.M.T., F.R. e R.F., che l’Istituto aveva richiesto a seguito di avviso di accertamento di maggior reddito emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di ICEF s.n.c., di cui essi erano soci.

La Corte, anzitutto, riteneva che, essendo l’INPS titolare di autonomi poteri di accertamento rispetto a quelli propri dell’Agenzia delle Entrate, la prescrizione del credito relativo ai contributi dovesse decorrere anche anteriormente all’accertamento del maggior reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate; sotto altro profilo, riteneva che tale accertamento non potesse interrompere la prescrizione dei contributi, trattandosi di atto proveniente da soggetto diverso dal titolare del credito; da ultimo, riteneva che non fosse applicabile in specie l’istituto della sospensione della prescrizione, non potendo ravvisarsi nella condotta meramente omissiva dei contribuenti alcun artificio volto a sottrarre i redditi a fronte dell’attività dichiarata.

Contro tali statuizioni ricorre l’INPS, formulando tre motivi di censura, illustrati con memoria. Resistono con controricorso C.D.B., D.P.M.T., F.R. e R.F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., della L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis, (conv. con L. n. 438 del 1992), per avere la Corte di merito ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi c.d. a percentuale dovesse identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento, invece che con quello, eventualmente successivo, in cui l’Agenzia delle Entrate avesse accertato un maggior reddito.

Con il secondo motivo, l’Istituto lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 per avere la Corte territoriale ritenuto che l’avviso di accertamento proveniente dall’Agenzia delle Entrate non avesse efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’INPS.

Con il terzo motivo, infine, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis, (conv. con L. n. 438 del 1992), per avere la Corte di merito ritenuto inapplicabile l’istituto della sospensione della prescrizione nelle more dell’avviso di accertamento.

Ciò posto, il primo motivo è infondato.

La tesi dell’Istituto, secondo cui l’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non costituirebbe un mero atto interruttivo della prescrizione, ma il fatto che determina il sorgere del diritto dell’INPS ai contributi c.d. a percentuale, con conseguente decorrenza da tale momento del termine prescrizionale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 trascura di considerare che l’obbligazione tributaria e l’obbligazione contributiva, quand’anche l’efficacia del rispettivo fatto costitutivo sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento (come avviene tipicamente nel caso in esame, in cui, dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta, gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell’importo pagato), sono pur sempre obbligazioni la cui genesi è collegata dalla legge ad un fatto economico giuridicamente rilevante, che nel caso di specie è la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo (L. n. 233 del 1990, art. 1, comma 4). Ed essendo pur sempre questo fatto economico giuridicamente rilevante a costituire il fatto costitutivo dell’obbligazione, oltre che il fatto determinativo della misura del debito, il procedimento di accertamento, che è procedimento di verificazione del presupposto del debito, non attinge mai la sostanza di accertamento con valore costitutivo, non creandosi per suo tramite certezze legali di alcun tipo, ma resta semplicemente un elemento condizionante l’efficacia del fatto costitutivo dell’obbligazione, nel senso che, qualora esso non sia stato definito entro il termine di prescrizione all’uopo previsto dalla legge, il fatto costitutivo dell’obbligazione legale non può più produrre i suoi effetti, salvo quelli eventualmente prodottisi per iniziativa del contribuente.

Dovendo pertanto escludersi che il fatto costitutivo dell’obbligazione di versare i contributi a percentuale possa ricollegarsi ad altro che alla produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un reddito superiore alla soglia della L. n. 233 del 1990, art. 1, comma 4, è il caso di aggiungere che a diverse conclusioni non è dato pervenire nemmeno considerando che il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ha previsto che “per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 10 (…) devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”: trattasi infatti di disposizione che provvede al riparto delle competenze in materia di accertamento tra l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali e che, come tale, non può incidere sulla struttura dell’obbligazione contributiva, per come dianzi descritta.

E’ invece fondato il secondo motivo.

Muovendo proprio dal fatto che il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ha demandato all’Agenzia delle Entrate un’attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall’Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’INPS (Cass. n. 17769 del 2015); e trattasi di arresto cui il Collegio intende dare continuità, non potendo logicamente sostenersi che, a seguito dell’attribuzione delle potestà relative alla liquidazione, all’accertamento e alla riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, l’Agenzia delle Entrate possa essere considerata un soggetto diverso dal titolare del credito, nel senso di cui all’art. 2943 c.c. –

Pertanto, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Tenuto conto dell’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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