Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9881 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8345-2019 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8

SCALA C, presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CALABRESE;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA – SAI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1575/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.S. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1575-2018 della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 26 luglio 2018, articolando un solo motivo.

Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., già Fondiaria Sai.

Il ricorrente espone in fatto di avere convenuto in giudizio la Fondiaria Sai Assicurazioni, nella qualità di impresa designata per la Regione Sicilia alla liquidazione dei danni di cui al FDVS, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni subiti, cadendo rovinosamente dal ciclomotore Honda, sul quale viaggiava in qualità di terzo trasportato, a causa della manovra eseguita da C.G., alla guida della moto, al fine di evitare la collisione con un’autovettura che invadeva la opposta carreggiata di marcia, rimasta non identificata, anche a seguito delle indagini penali seguite alla denuncia-querela presentata ai carabinieri.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava l’accadimento e chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, accoglieva la domanda dell’attore e condannava la società Fondiaria-Sai a corrispondergli la somma di Euro 52.687,06, al netto degli interessi, ed al pagamento delle spese di lite.

La Fondiaria Sai investiva del gravame la Corte d’Appello di Palermo che, ritenuto di dover rivalutare tutto il materiale probatorio raccolto in primo grado, riformava la decisione di prime cure, rigettava, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, la domanda risarcitoria dell’odierno ricorrente e lo condannava al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Il ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 2376 c.c., n. 2”, per avere la Corte territoriale proceduto ad una valutazione del materiale probatorio, escludendo il giuramento suppletorio e decidendo la causa sugli elementi incompleti che avevano indotto il giudice di prime cure a deferire il giuramento suppletorio.

2.Deve esaminarsi con priorità la questione pregiudiziale relativa alla sussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore del ricorrente in relazione al presente giudizio di legittimità, essendo l’atto di conferimento della cd. rappresentanza tecnica, elemento indefettibile e indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l’esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività del soggetto da lui assistito.

Ed invero, l’avvocato che sottoscrive il ricorso diretto alla Corte di Cassazione deve essere munito di procura speciale, a pena d’inammissibilità del ricorso medesimo (artt. 365 e 83 c.p.c.).

Secondo i principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, il carattere di specialità prescritto a tutela della stessa parte ricorrente si concretizza nel conferimento ex professo dell’incarico di difesa in relazione alla fase ed al grado del processo da instaurare innanzi alla Corte di Cassazione e sulla base di una specifica valutazione della decisione da impugnare (per tutte v. Cass. 14/12/1994, n. 10696). Nell’ottica descritta si è quindi affermato che dalla necessità di tale specifica valutazione discende l’inidoneità della procura generale alle liti a conferire mandato per ricorrere in Cassazione (Cass. 16/05/2003, n. 7710; Cass. 20/11/2009, n. 24548).

Sempre in via di premessa va rimarcato come il requisito della specialità della procura – che postula una consapevole valutazione della pronuncia da impugnare nonchè la sussistenza dello ius postulandi al momento dell’instaurazione del rapporto processuale con la controparte – richieda che essa sia conferita dopo la pubblicazione della sentenza e non oltre la notificazione del ricorso all’intimato.

Pertanto la procura per il ricorso per cassazione è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (fra le molte: Cass. 9/03/2011, n. 5554).

La procura del presente ricorso risulta conferita da C.S. all’Avv. Giuseppe Calabrese il 25 febbraio 2018, cioè ben prima dell’adozione della sentenza impugnata (la decisione della Corte d’Appello è stata emessa il 28 giugno 2018 ed è stata deposita il 26 luglio 2018).

Quand’anche l’indicazione della data venga ritenuta frutto di un errore materiale, in considerazione del fatto che la relata di notifica del ricorso e della procura reca la data del 25 febbraio 2019, resterebbe l’ostacolo insormontabile rappresentato dal fatto che la procura difetta dei caratteri della specialità.

La procura è, infatti, contenuta su un foglio spillato al ricorso e non numerato (il ricorso consta di 15 pagine numerate, la procura invece non reca alcun numero di pagina), non contiene alcun riferimento al provvedimento impugnato, e conferisce all’Avv. Giuseppe Calabrese facoltà che sono quelle tipiche di una difesa dinanzi al giudice di merito (chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, costituirsi nell’eventuale giudizio di opposizione).

La procura è, quindi, da considerarsi inammissibile.

3.In ogni caso il ricorso non meriterebbe accoglimento, perchè il giudice del gravame ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte che, ove la decisione di primo grado sia stata assunta sulla base di un giuramento suppletorio e nel giudizio di appello venga contestata la ricorrenza dei presupposti per deferire il giuramento suppletorio, impone al giudice di sottoporre a rivalutazione tutto il compendio probatorio raccolto prima della delazione del giuramento e, se pervenga al convincimento che gli elementi così acquisiti risultavano di per sè idonei alla decisione della vertenza, pronunciare sentenza prescindendo all’esito del giuramento (Cass. 31/12/2014, n. 27563; Cass. 11/02/2004, n. 2659).

4.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

5.In ordine alla regolamentazione delle spese, occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 10/05/2006, n. 10706) hanno affermato che “in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo”.

Nel caso di specie consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale – che come sopra evidenziato costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione l’unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass., Sez. Un., n. 10706 del 2006, cit.; Cass. 25/05/2018, n. 13055; Cass. 12/06/2018, n. 15305; Cass. 28/07/2020, n. 16134; Cass. 11/11/2020, n. 25334).

6.Lo stesso principio vale per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, il quale va posto a carico, per le medesime ragioni, del predetto avvocato (Cass. 28/05/2019, n. 14474).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avv. Giuseppe Calabrese al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Giuseppe Calabrese, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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