Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9881 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9881 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 24316-2009 proposto da:
Società ANDALORO & F. S.r.l., p.iva 013513708363, in
persona del suo Amministratore Unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che la rappresenta
2015

e difende;
– ricorrente –

1056
contro

Società MEGAR S.a.s. p.iva 02689160154, in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente

Data pubblicazione: 14/05/2015

a.

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167,
‘presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ISGRO’ (Studio
Avv. Francesco Bauro), che la rappresenta e difende;

controrlcorrente

avverso la sentenza n. 2860/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato ALESSANDRO TOZZI,

con delega

dell’Avvocato FEDERICO TEDESCHINI difensore della
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

e

di MILANO, depositata il 24/10/2008;

4

_.

Andaloro — Meciar
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con atto di citazione notif. in data 29.1.1999 la sri Società Andaloro & F.
conveniva avanti al Tribunale di Milano la sas Megar s.a.s. proponendo

intimato il pagamento, in favore della convenuta, della somma di L.
104.140.800 oltre accessori, di cui alla fattura n. 20 del 7.9.1998, a titolo di
pagamento della fornitura di prodotti anticorrosivi di verniciatura.
Eccepiva in via preliminare l’opponente l’incompetenza per territorio del giudice
adito e, quanto al merito, chiedeva la revoca del decreto impugnato
deducendo che la merce, oggetto della fornitura, non era stata neppure
consegnata, come previsto, presso la propria sede di Milazzo; instava pertanto
per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di cui all’ordine n. 134
del 5.08.1998 per dolo commissivo e/o errore essenziale ed anche per vizi della
cosa oggetto della fornitura. Precisava l’opponente che essa società Andaloro,
era stata indotta dal legale rappresentante della sec. Megar sas ( prof.
Bianchetti) a disporre la fornitura di tali prodotti, sull’erroneo e falso
presupposto che essi potevano essere utilizzati ed impiegati per gli speciali

i

lavori di verniciatura che le erano stati commissionati dalla Raffineria di
Milazzo. Il Bianchetti — recatosi presso gli stabilimenti della raffineria – aveva
infatti dato le pii ampie assicurazioni che i prodotti di verniciatura fossero

Corte Suprema di Cassazione — II sez.

r. G. A. Bursese-

3

opposizione al decreto ing. notif. in data 28.12.1998 con il quale le era stato

,

i

muniti della certificazione di qualità, che venivano utilizzati presso altre
raffinerie, impegnandosi a fornire la relativa certificazione.
2 — Si costituiva la soc. Megar contestando i motivi dell’ opposizione di cui
chiedeva il rigetto.

proposta opposizione, affermando la propria competenza e ritenendo
comprovata la tempestiva consegna della merce ordinata presso un deposito
di Legnano, gestito dalla soc. Logistic Center, come indicato nella conferma
d’ordine, escludendo che l’acquirente fosse stata indotta a sottoscrivere l’ordine
in conseguenza dei comportamento fraudolento del legale rappresentante
della venditrice che avrebbe” millantato cose non vere”.
4- Avverso la sentenza proponeva appello la srl Andaloro riportandosi alle
precedenti istanze e richieste istruttorie.
Si costituiva l’appellata e l’adita Corte d’Appello di Milano con sentenza n.
2860/08, depositata in data 24.10.2008, rigettava l’impugnazione, con
condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado. La corte
milanese escludeva che vi fossero gli estremi per ravvisare in danno
dell’acquirente un dolo ex art. 1439, 1° comma c.c. ed in subordine un errore
essenziale rilevante ex art. 1429 n. 1 e 2 c.c. , precisando che neppure poteva
parlarsi di mancanza di causa del negozio in ragione della sottesa , atteso che il Bianchetti doveva ‘sapere che era impossibile
g. effettuarsi la verniciatura con i prodotti oggetto déila comme ssa, che egli

Corte Suprema di Cassaz

sez. eiv. – est dr. G. A. Bursese-

4

3- L’adito Tribunale con sentenza in data 23 maggio 2003, rigettava la

.4

aveva indotto controparte a concludere. Sottolineava altresì la Corte che
l’acquirente, in ragione della sua particolare competenza tecnica, avrebbe
dovuto e potuto acclarare in modo compiuto ed autonomo l’effettiva
rispondenza dei materiali in questione a soddisfare le proprie esigenze,

utilizzare su serbatoi di combustibile all’interno della raffineria).
Era poi infondato sostenere che il luogo di consegna del materiale sarebbe
stata Milazzo, ove aveva sede la società acquirente, atteso che in forza di una
clausola contenuta nel contratto, l’obbligazione del venditore si riteneva
adempiuta con la consegna della merce al véttore in Milano ( “Resa: franco
partenza Milano…”).

4- Per la cassazione di tale sentenza ricorre soc. Andaloro sulla base di 4
mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso la
Megar sas
MOTIVI DELLE DECISIONE
I – Con 111′ motivo la ricorrente,

denunziando

la violazione dell” ad.

360 “n. 3 Ò.pC , e degli artt. 2697,1427 e 1429 c.c., deduce che in terna di
annullamento dér contratto per’ do VO dei . Vendito. ré o per ‘errore esSénZialè sUlla
qùalità del’ bene, incombe sul venditore ( e non sul compratore) l’onere della
prova circa la presenza nella res delle qualità pattuite, specificatamente richieste
dal compratore. Il motivo è corredato dal seguente quesito di dirito:

Corte Suprema di C,assazione—

eiv. – est. dr. G. A. Bursese-

9″

secondo i parametri dettati dalla Raffineria, sua committente ( vernice da

41
. . . .

gravava sull’acquirente che deduceva l’esistenza dell’errore medesimo.

l’onere di dimostrare, mediante prova, di aver richiesto al venditore che il bene
fosse munito delle caratteristiche essenziali richieste e che tali caratteristiche in
concreto mancavano, o gravava viceversa, sul venditore l’onere di dimostrare
mediante prova, che il bene medesima presentasse le qualità richieste dal
compratore ?”
2 – Con il 2° motivo, la ricorrente,

denunziando il vizio di motivazione ( art. 360

n. 5 c.p.c.), evidenzia che l’incontro e le trattative con il prof. Bianchetti ( legale
rappresentante della Megar sas) awennero presso la stessa Raffineria di
Milazzo e che pertanto era nei fatti o implicito che le vernici potessero essere
idonee agli specifici usi. Insomma, “- sarebbe stato possibile escludéri il dolo, solo”
dopo avere acquisito la prova che la merce venduta avesse effettivamente lé
qualità promesse dalla Megar – circostanza questa che avrebbe reso necessario
ammettere quanto meno una CTU — e non come fatto la Code territoriale,
affidando la prova dell’esistenza di tale qualità a documenti provenienti da parte
attrice e unilateralmente da questa predisposti”.

3 — Con il 3° motivo l’ esponente denuncia la violazione art. 1510 c.c. con
riferimento al luogo di consegna della merce che era stata depositata presso un
luogo non pattuito: infatti la merce era stata spedita da Legnano e non da Milano
(come da contratto), con la consegna delle vernici al vettore.
Lamenta in sostanza l’esponente, che, in questo caso, la merce non è stata
consegnata ad un vettore ma ad mero depositarlo e non in Milano come stabilito

Corte Suprema di Cassazione —I ez ciyicst. dr_ G. A. Burscsc-

3

dalla clausola contrattuale ( clausola “franco partenza Milano”) , ma in Legnano,
sede della depositario Logistic Service.
Il motivo è corredato del seguente quesito di diritto:
” Con la vendita da piazza a piazza con la clausola ,i1

dell’obbligazione di consegna della cosa venduta “depositandola” presso una
località ubicata a qualche chilometro di distanza dal luogo di partenza o è
necessario che la consegna della merce medesima venga effettuata ad un
“vettore” che dovrà portarla presso la destinazione indicata in contratto?”.
4 — Con il 4 0 motivo la ricorrente denunziando la violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 c.p.c. nonché il vizio di motivazione

circa la mancata ammissione

dei mezzi istruttori f lamenta che la Corte territoriale non si è pronunciata su un
motivo specifico del gravame, costituito dalle richieste istruttorie della Soc.
Andaloro ( sebbene non vi fosse tenuta) che così non ha potuto fornire quelle
prove il cui onere le era stato addossato. invero le prove richieste dail’appelllante
erano rivolte principalmente all’accertamento del mancato deposito della merce
presso la Logistic Service, come è risultato dalle dichiarazioni dello Zafferoni,
legale rappresentante della stessa; mentre tale ultima società non esercitava
attività di vettore essendo un mero depositario, cori« la conieguneza che ciò
poteva integrare la prova circa il mancato adempimento della Megar sas costituito
dalla mancata consegna della merce nei luogo pattuito.

Corte Suprema di Cassazio

– est. dr. G. A. Bersese-

7

venditore, ai sensi dell’art. 1510 c.c., si libera nei confronti dell’acquirente

i=t+

5 – Ritiene il Collegio che vanno esaminati con priorità logica i motivi 2° e 4 0 , che
sembrano fondati e vanno accolti. Con essi infatti l’esponente lamenta in buona
sostanza la mancata ammissione da parte del giudice di merito di una della CTU
ed in genere dei mezzi istruttori da lui dedotti ( e integralmente trascritti nel

una valida motivazione in proposito. In effetti si rileva che il giudice distrettuale
non ha adeguatamente motivato circa il suo rifiuto di ammettere sia la CTU che le
prove testimoniali dedotte, che sembrano rilevanti sotto diversi profili: la nomina
dell’ ausiliare si renderebbe necessaria – attese [e contestazioni in proposito – per
accertare l:esistenza o meno delle qualità promesse della merce venduta in
relaziotrb alla padicblare destinazione della stessa, mentre l’articolata prova
testimoniale tenderebbe a lumeggiare l’intera vicenda per quanto riguarda la fase
delle contrattazioni avvenute tra le parti e le assente assicurazioni circa la qualità
e caratteristiche della merce in relazione alle specifiche finalità che era destinata
ad assolvere; nonché la qualifica o meno di vettore alla società cui era stata
consednata ‘la merce per [a spedizi o ne’, ed anzi la Consigna stessa della merce
‘essa è avvenuta’ in” bftemariz ea sPecifica Clauscila
contrattUle.e Resa freco partenza Milano …”). Sul punto sono raWisabili tanto
la denunciata violazione di legge ( art. 112 c.p.c.), quanto il vizio di motivazione;
la Corte infatti non si è pronunciata affatto su alcuni motivi d’appello, mentre il
rigetto di’altre istanze istruttorie non è sufficientemente motivato; peraltro ai fini
dell’accertamento della qualità della merce ed a fronte delle precise e serie

Corte Suprema di.Cassazione

sez.

– est. dr. G. A. Bursese-

o
11.1

ricorso) nònostante la loro evidente rilevanza ai fini del decidere, ed in carenza di

contestazioni mosse sul punto dall’acquirente, non sembrerebbe sufficiente la
documentazione tecnica unilateralmente predisposta dalla venditrice ( che peraltro
la ricorrente contesta di avere ricevuta), tenuto conto che l’onere probatorio al
riguardo incombeva solo su quest’ultima.

della ricordata clausola contrattuale, il giudicante non si è soffermato su tale
rilevante punto che è di decisiva importanza a mente dell’art. 1510 c.c. (
richiamato ex professo nel 3° motivo), nonostante l’acquirente abbia sempre
contestato che la società Logistic Center — cui sarebbe stata consegnata la merce
— non lo fosse, trattandosi invece di semplice depositaria.
Appare dunque opportuno che l’intera vicenda in esame venga ~toposta ad
accurato vaglio del giudice del rinvio, alla luce delle prove che riterrà opportuno’
ammettere ed espletare.
6- In conclusione, devono essere accolti i motivi 2 e 4 con assorbiméhto degli altri
motivi. La sentenza dev’essere cassata ‘con rinvio —”anche per le spese — ad altra
sezione della Corte d’appello di Milano.
P.Q:M.

la Corte accoglie il 2° e 3° motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata, con rinvio della causa — anche per le spese di .questo giudizio — ad
altra sezione della Corte d’appello di Milano.
In Roma li 26 marzo 2015

Corte Suprema di Cass

—11 sez. civ est. dr. G. k Bursese-

9

Per quanto riguarda poi la contestata consegna della merce al vettore, in omaggio

(dott. Ga

IL PR

onio Bursese)

( dott.

DEPOSITATO INCANCELLERfA
Roma,

1 4 MAG. 2015

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