Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9881 del 07/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9881 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto
DA

CALCIANO GIOVANNI,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Sesto

Fiorentino n. 41, presso lo studio dell’Avv. CARMELO FABRIZIO FERRARA,
rappresentato e difeso dall’Avv. LORENZO SALVATORE INFANTINO per
procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO

SAIPEM S.p.A., in

persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via L.G. Faravelli n. 22, presso lo studio
dell’Avv. ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende, unitamente e
disgiuntamente, con l’Avv. VALERIA COSENTINO per procura a margine

Data pubblicazione: 07/05/2014

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del controricorso
Controricorrente

NONCHE’ CONTRO

_

GHIZZONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
Intimata
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Messina n.
1149/11 del 18.10.2011/10.11.2011 nella causa iscritta al n. 155 R.G.
dell’anno 2008.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.03.2014
dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. VALERIA COSENTINO per la controricorrente SAIPEM S.p.A.;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l’inammissibilità

e, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 1959/2006
rigettava il ricorso proposto da GIOVANNI CALCIANO, con cui chiedeva che
venisse dichiarata l’illegittimità della cessione del suo rapporto di lavoro
dalla SAIPEM S.p.A. alla GHIZZONI S.p.A, conseguente alla cessione del
ramo di azienda “Costruzioni TERRA ITALIA” di SIPEM alla seconda, con la
condanna della stessa SAIPEM alla rei,ntegrazione nel suo posto di lavoro.
La Corte di Appello di Messina con sentenza n. 1149 del 2011, a seguito di
appello proposto dal Calciano, ha confermato la decisione del primo giudice,
osservando che nel caso di specie l’operazione di cessione del ramo di

.

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azienda era effettiva e che era stata fornita la prova dell’esistenza di una
struttura autonoma contabilmente organizzata, con il suo personale e il suo
responsabile, per la realizzazione di opere a terra in Italia, struttura
individuabile e preesistente anche se inserita nel più ampio contesto

La Corte ha aggiunto:
-l’assunto della simulazione negoziale risultava contraddetto dall’effettività
della cessione;
-la cessione del ramo di azienda non costituiva un tentativo di superare la
crisi economica dell’azienda ceduta, anche se quest’ultima presentava
esuberi del personale necessario;
– non rilevava la mancanza di prova dell’invio alla RSU della comunicazione
prescritta dall’art. 47 della legge n. 428 del 1990 ai fini della validità del
negozio traslativo;
– neppure aveva rilievo il fatto- dedotto dal lavoratore- della sua non
appartenenza al ramo di azienda ceduto per essere stato inviato per tre
mesi in Arabia Saudita prego cantieri di costruzione, evincendosi dal
complessivo curriculum lavorativo dello stesso lavoratore che si trattava di
momentanea trasferta dal ramo di azienda costruzioni Italia;
– nessuna violazione dell’art. 2112 Cod. Civ. era riscontrabile in relazione
alla mancanza di consenso dei lavoratori alla cessione, non essendo
necessario tale consenso.
2. Il Calciano ricorre per cassazione con otto motivi.
La SAIPEM S.p.A. resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato rispettiva eraa memoria ex art. 378 CPC.

aziendale fino alla sua cessione alla Ghizzoni S.p.A.

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3. Con il primo motivo del ricorso il Calciano deduce vizio di motivazione,
sostenendo che il giudice di appello, prima di esprimere un giudizio
sull’esistenza o meno di un preesistente ramo di azienda, avrebbe dovuto
descrivere l’entità oggetto della cessione effettuata con il contratto

Con il terzo e quarto motivo

il ricorrente lamenta violazione degli art. 115-

116 CPC, 2112 e 2697 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione, rilevando che
ai fini della insussistenza del requisito della preesistenza di una struttura
autonoma il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare tutta la
documentazione (lettera di richiesta della CIGS del 10.04.200, verbale di
accordo del 15.04.2000, l’ordine di servizio n. 61/00, perizia estimativa
Provasoli).
I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
La

sentenza

impugnata

ha

accertato

attraverso

l’esame

della

documentazione, in precedenza richiamata, l’esistenza di un autonomo ramo
di azienda denominato “Costruzioni terra Italia”, destinato alla
progettazione, fabbricazione e posa a terra di tubi di grande diametri, a cui
era assegnato, tra gli altri anche il ricorrente.
Tale accertamento, non infirmato dal fatto che dette attività possano essere
state ostacolate dalla crisi delle commesse, non è censurabile in sede di
legittimità, nel quale il ricorrente tenta una rivisitazione dei fatti e una
contrapposizione di un diverso apprezzamento alla valutazione del giudice
di merito, sorretta da adeguata e coerente motivazione, con richiamo di altre
decisioni dì questa Corte di legittimità, che si è pronunciata in analoghi
giudizi proposti da lavoratori appartenenti alla stessa compagine del

16.11.2000.

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Calciano (cfr Cass. n. 21277 del 2013; Cass. n. 13171 del 2009).
4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con
riguardo all’indicazione degli elementi comprovanti l’esistenza di un legame
funzionale tra i beni, il personale e le attività oggetto di cessione

infondato, giacché il giudice di merito ha verificato l’esistenza di un
autonomo ramo di azienda attraverso la perizia estimativa e gli altri atti
ricordati (cfr pag. 4 e pag. 5 della sentenza di appello)

rimarcando il

legame funzionale dei beni, del personale e dei servizi (cfr Cass. cit n.
27277 del 2013 che in vicenda analoga, riguardante, come già detto, altri
lavoratori, ha confermato decisione di appello proprio in relazione al ramo di
azienda in questione sia sul punto della sussistenza della cessione sia sul
punto della preesistenza- alla cessione- di una attività caratterizzata da un
complesso di macchinari e di persone funzionalmente organizzato alla
realizzazione e posa in opera- in terra-

di reti di condotte di grandi

dimensioni distinto dalla restante attività della SAIPEM relativa a progetti
che si svolgono in mare e prevalentemente all’estero)
5. Con il quinto e sesto motivo del ricorso il Calciano lamenta vizio di
motivazione e violazione di norme di legge (art. 2697 e 2112 Cod. Civ.),
contestando al giudice di appello di avere omesso qualsiasi valutazione
sulla insussistenza del requisito della conservazione del ramo di azienda in
questione successivamente al trasferimento.
Le censure contenute nei due motivi, concernenti lo stesso tema, sono
inammissibili, poiché il ricorrente non ha assolto all’onere non solo di
allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in

Il motivo, che può essert letto anche in relazione al primo, è pur esso

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relazione al principio di autosufficienza del ricorso di cassazione, di indicare
in quale specifico atto del precedente giudizio lo abbia fatto, per consentire
al giudice di legittimità di controllare la veridicità di tale asserzione prima di
esaminare il merito dall’anzidetta questione (cfr Cass. n. 23675 del 2013)

1344, 2112 Cod. Civ, nonché degli art. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991,
ribadendo quanto già sostenuto un sede di appello sul reale scopo
perseguito dalla datrice di lavoro,

ossia sull’intenzione di eludere,

attraverso la simulata cessione del ramo di , azienda, le garanzie previste
dalla legge per il caso di riduzione del personale, di cui alla richiamata
legge n. 213f4vg,
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata (cfr pag. 6) ha fornito sul punto una puntuale e
coerente argomentazione, in linea‘l’indirizzo giurisprudenziale di questa
Corte (cfr Cass. cit. n. 27277 del 2013 e Cass. cit. n. 13171 del 2009),
rilevando che il tentativo precedente di aprire una procedura di mobilità,
che aveva comunque comportato periodi di CIGS, non poteva avvalorare la
prospettazione della cessione di azienda come atto in frode alla legge o
simulazione negoziale, potendo piuttosto il ricorso successivo alla cessione
del ramo di azienda, previo il richiamo dei lavoratori già collocati in mobilità,
rappresentare una soluzione alternativa , consentita dalla legge n. 223 del
1991, per fronteggiare la crisi.
7. Con l’ottavo motivo il Calciano critica la sentenza impugnata su una
ritenuta non idonea valutazione del materiale probatorio con riguardo alla
non appartenenza di esso ricorrente al ramo ceduto dell’azienda in

6. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1343,

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questione, ribadendo che egli era stato inviato per la durata di tre mesi
•••presso il cantiere di costruzioni sito in Arabia Saudita.
• .tift’,\,
-4 critica non merita di essere condivisa, giacché il giudice di appello, sulla
se della documentazione in atti, ed in particolare del curriculum lavorativo

ceduto, ritenendo quindi che nel caso di specie non potesse configurarsi un
vero e proprio trasferimento, quanto una temporanea trasferta. Trattasi di un
accertamento di fatto, che, in quanto sorretto da congrua motivazione,
sfugge al sindacato del giudice di legittimità.
‘Non va sottaciuto che la sentenza impugnata (cfr pag. 7) ha posto in rilievo
come la contestazione mossa dal lavoratore non risultava dedotta in primo
grado e quindi non poteva essere oggetto di un utile riscontro.
8. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo a favore della SAIPEM S.p.A.
Nessuna pronuncia per le spese nei confronti della GHIZZONI S.p.A., che
non ha svolto alcuna attività difensiva.

PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio, che liquida a favore della parte costituita in € 100,00
per esborsi ed € 3500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Nulla per le
spese nei confronti della GHIZZONI S.p.A.
Così deciso in Roma addì 13 marzo 2014
Il Consigliere rel. est.

Il Presidente

del Calciano, ha affermato l’appartenenza di quest’ultimo al ramo di azienda

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