Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9880 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30805-2018 proposto da:

L.M., C.S., C.B., domiciliati ex lege in

ROMA, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SCOZZARELLA;

– ricorrenti –

contro

RELEASE SPA, in persona del proprio legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F DENZA 15, presso

lo studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati RUGGERO CAMERINI, STEFANO CAVICCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1672/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso notificato via pec il 17 ottobre 2018, affidato a tre motivi e illustrato da successiva memoria, i ricorrenti C.S., F.M. e C.B. impugnano la sentenza n. 1672/2018 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 12 luglio 2018 e notificata a mezzo PEC in data 17 luglio 2018, con la quale è stata rigettata la loro impugnazione della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze che in accoglimento del gravame incidentale di controparte ha totalmente svolto la relativa domanda di pagamento, in via tra loro solidale, delle rate rimaste insolute di un contratto di leasing stipulato in data 5 marzo 2008 da Visetur s.p.a (utilizzatrice) e Mercantile Leasing s.p.a. (dante causa della società Release attrice), in relazione al quale i ricorrenti hanno rilasciato fideiussione di cui è stata contestata validità ed efficacia sotto diversi profili.

2. La società nesiste con controricorso ponendo questioni pregiudiziali attinenti alla improcedibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Va pregiudizialmente osservato che l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente è fondata.

2. Come da quest’ultima eccepito, e dai ricorrenti ammesso nella memoria, risulta ex actis che la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo pec inviata all’avv. Corti, procuratore costituito dei C. e del F., in data 17/7/2018 (e non in data 18/7/2018), dal medesimo ricevuta il 17/7/2018. Sicchè il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 16/19/2018 e non già come nella specie il 17/10/2018.

3. Nè è possibile accogliere la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., formulata dagli odierni ricorrenti nella suindicata memoria, non essendo tale istituto volto ad ovviare ad un erroneo computo del termine ex art. 325 c.p.c..

4. Difatti, la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184 bis e 153 c.p.c.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell’interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate (Sez. U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019).

5. Conseguentemente il ricorso è inammissibile.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della parte ricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in via tra loro solidale, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.400,00, di cui Euro 8.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione terza civile, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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