Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9880 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENENZA

sul ricorso proposto da:

O.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato SPADETTA ANTONIO

per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, via Rodi n. 32, presso lo studio dell’Avvocato

Martino Umberto Chiocci;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI MILANO, in persona

del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma,

via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Desio n. 983/05,

depositata in data 10 novembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LECCISI Giampaolo, il quale ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale in

persona del Dott. Giampaolo Leccisi, che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 10 novembre 2005, il Giudice di pace di Desio rigettava l’opposizione proposta da O.F. avverso l’ordinanza del Prefetto di Milano che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale di Milano per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.

Il Prefetto aveva ritenuto tardivo il ricorso e il ricorrente si doleva del fatto che il Prefetto stesso non avesse tenuto conto della sospensione feriale dei termini ed avesse emesso l’ordinanza oltre il termine di 180 giorni di cui all’art. 204 C.d.S..

Il Giudice riteneva legittima l’ordinanza prefettizia opposta in quanto il ricorso ex art. 203 C.d.S. era stato depositato oltre il termine di sessanta giorni previsto da detta norma, non potendo trovare applicazione nella specie la sospensione feriale dei termini, di, cui alla L. n. 742 del 1969, operando questa nei soli procedimenti giudiziari ordinari e amministrativi e non anche nei procedimenti davanti alle autorità amministrative investite in sede di ricorso gerarchico. Riteneva infondata altresì l’ulteriore ragione dedotta dall’opponente (violazione del termine di 180 giorni e omessa audizione dell’interessato), affermando che trattandosi di provvedimento che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perchè tardivo, il ricorso stesso doveva essere considerato tamquam non esset, con il conseguente venir meno degli obblighi temporali scanditi dal procedimento amministrativo.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre O.F. sulla base di un unico motivo; l’intimata amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa, applicazione della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, e L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.

Attribuendo al ricorso al prefetto ex art. 203 C.d.S., il valore di un ricorso gerarchico, a il Giudice di pace avrebbe violato le indicate disposizioni, in quanto il ricorso in questione costituirebbe una forma alternativa concessa all’interessato e non una condizione di procedibilità per l’opposizione innanzi all’autorità giudiziaria.

Il ricorso è manifestamente infondato, perchè la sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno vale per i termini processuali, ma non si applica al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento, stabilito dall’art. 203 C.d.S., per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto.

La lettera e la ratio della L. n. 742 del 1969, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, impongono invero di riferire l’istituto della sospensione feriale a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l’azione giudiziaria (Corte cost., sentenza n. 268 del 1993; ordinanza n. 296 del 1998), ma non consentono di ampliarne l’applicabilità al termine per l’impugnazione dinanzi al prefetto del verbale di contestazione o di accertamento dell’infrazione al codice della strada, il quale non è un termine processuale nè è connesso con l’esercizio di un’azione giudiziale, ma attiene ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo.

Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel negare l’applicabilità della L. n. 742 del 1969, art. 1, al di fuori del processo e degli atti di accesso al giudice (Cass., Sez. 1^, 8 ottobre 2008, n. 24866, in tema di termine per la pronuncia del lodo previsto dall’art. 820 c.p.c.; Cass., Sez. 1^, 26 febbraio 2004, n. 3842, e Cass., Sez. 2^, 22 gennaio 2007, n. 1280, entrambe con riguardo ai termini per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada; Cass., Sez. 3^, 12 aprile 1990, n. 3143, in relazione al termine di sessanta giorni entro cui, ai sensi del D.Lgs. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, per i sinistri con soli danni alle cose, l’assicuratore deve comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta).

Nello stesso senso è orientato il giudice amministrativo, che esclude l’operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale in materia di ricorsi amministrativi, ivi compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato (Cons. Stato, Sez. 3^, 31 gennaio 1984, n. 155; Cons. Stato, Sez. 5^, 3 ottobre 1989, n. 577; Cons. Stato, Sez. 6^, 3 dicembre 1994, n. 1727; Cons. Stato, Sez. 3^, 8 gennaio 2002, n. 1492/2001; Cons. giust. amm. Reg. Siciliana 14 dicembre 1992, n. 539/92).

Nè, così interpretato, la L. n. 742 del 1969, art. 1, appare lesivo dei precetti di cui agli artt. 3 e 24 Cost.. Infatti, posto che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un adeguato riposo agli avvocati durante la pausa estiva (Corte cost., sentenza n. 255 del 1987; ordinanza n. 61 del 1992; sentenza n. 380 del 1992) ed è istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo (Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2008, n. 24866, cit.), l’esclusione dell’applicabilità della sospensione feriale al termine di sessanta giorni di cui all’art. 203 C.d.S., per proporre ricorso al prefetto non lede l’art. 24 Cost., non avendo quel procedimento carattere giuri-sdizionale e non essendo in esso prevista l’esplicazione di una difesa tecnica; e neppure l’art. 3 Cost., dato che la diversità delle situazioni poste a confronto – impugnazione del verbale dinanzi al prefetto, ai sensi dell’art. 203 C.d.S., da un lato; impugnazione dello stesso, in via alternativa, dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., promuovendo all’uopo un vero e proprio giudizio, con l’assistenza, volendo, di un avvocato (e con l’applicabilità, quindi, della sospensione feriale: Cass., Sez. 1^, 15 luglio 2004, n. 13127), dall’altro – giustifica la differente disciplina prevista nell’uno e nell’altro caso.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione, in favore dell’Amministrazione contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA