Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9880 del 20/04/2018


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Cassazione civile, sez. II, 20/04/2018, (ud. 21/12/2017, dep.20/04/2018),  n. 9880

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con citazione ritualmente notificata D.G.M. conveniva innanzi al Tribunale di Torino P.M. per sentir dichiarare la nullità, per mancanza di forma, della donazione in favore della convenuta, contenuta nella scrittura del 2.12.2005, avente ad oggetto parte del ricavato della vendita di due alloggi a sè intestati, ovvero per sentir accertare la natura indebita del versamento da lui effettuato in favore della convenuta di 130.095,00 Euro, trattandosi di adempimento di obbligazione nulla per mancanza di giustificazione causale.

Con la scrittura suddetta il D.G., proprietario dell’immobile sito in (OMISSIS), dichiarava che “l’acquisto dell’appartamento suddetto, avvenuto con atto del 18.2.2005 per notaio M., era stato fatto, in realtà, con denaro della signora P.M. e con l’accensione di un mutuo ipotecario, tale immobile sarà venduto come da proposta d’acquisto con atto da farsi entro il 15.3.2006 al prezzo di 280.000,00 Euro ed il signor D.G. si impegnava a versare tale somma, detratto l’importo del mutuo, alla signora P.M. alla data del rogito notarile”.

La convenuta, costituitasi, resisteva e chiedeva in via riconvenzionale la condanna del D.G. al pagamento di 4.905,00 Euro, corrispondente alla differenza tra quanto versato dal D.G. alla convenuta, e quanto lo stesso avrebbe dovuto versare in base alla scrittura del 2.12.2005.

Il Tribunale di Torino respingeva la domanda del D.G. ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla P., condannava l’attore al pagamento di 4.905,00 Euro oltre ad interessi legali.

La Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado.

Il giudice di appello, in particolare, confermando la valutazione del primo giudice, attribuiva valore confessorio alla scrittura del 2.12.2005, cui era estraneo l’animus donandi, risultando dalla stessa una precisa e diversa causa restitutoria, la cui sussistenza escludeva la natura indebita del pagamento dedotta dall’attore.

Da ciò l’impossibilità di impugnare tale scrittura per simulazione, posto che la confessione può essere unicamente revocata per violenza o errore di fatto, dovendo dunque escludersi, in assenza di uno di tali tassativi casi, la rilevanza della diversa ricostruzione dei rapporti economici tra le parti da parte dell’attore.

La Corte escludeva, inoltre, in forza della decurtazione dalle somme dovute alla P. dell’ammontare del mutuo, la causa donandi in quanto l’odierno ricorrente si era assicurato, quale intestatario, l’importo capitale corrispondente alle rate già pagate, si da non risentire di alcuna diminuzione patrimoniale in conseguenza dell’intera operazione.

Non poteva inoltre ritenersi configurabile, in capo al ricorrente, la dedotta perdita di un vantaggio derivante dalla vendita dell’immobile, la cui intestazione in suo favore era stato concordato tra le parti.

Anche in ordine alla domanda subordinata, di indebito, la Corte territoriale evidenziava l’efficacia assorbente della confessione, in cui era ben precisata la causa di restituzione, incompatibile con la natura indebita dello spostamento patrimoniale.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il D.G., con tre motivi.

P.M. resiste con controricorso, illustrato da memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2730 c.c. e ss., dell’art. 1324 e 1362 c.c. e ss., ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omesso esame della confessione resa in giudizio dalla controparte circa la mancanza di provvista, quale fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorrente deduce, in particolare, che il contenuto della dichiarazione, ai sensi dell’art. 2734 c.c., dev’essere considerato per intero, stante il principio di indivisibilità, con la conseguenza che le allegazioni confessorie contenute nella scrittura del 2.12.2005 avrebbero dovuto essere valutate unitamente all’esistenza del mutuo contratto dal ricorrente, pure desumibile dalla scrittura medesima.

Secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe travisato il contenuto della scrittura del 2/12/2005, dovendo escludersi l’esistenza di una precisa causa restitutoria fondata sull’appartenenza alla P. delle somme impiegate per l’acquisto dell’immobile, perfezionatosi già il 18/2/2005.

In particolare la scrittura del 2/12/2005, successiva al su menzionato atto di compravendita contrasterebbe, ad avviso del ricorrente, con la quietanza di pagamento, rilasciata dalla P. e contenuta nell’atto pubblico di vendita assumendo, pertanto, natura di controdichiarazione, seppure posteriore alla stipula dell’atto.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la dichiarazione confessoria, contenuta nella comparsa di costituzione della P., di non disporre, prima del rogito del 18/2/2005, della somma di denaro necessaria ad acquistare l’immobile.

L’articolato motivo è destituito di fondamento.

E’ pacifico che la pretesa restitutoria del ricorrente si fonda sulla scrittura del 2/12/2005, che il ricorrente qualifica come donazione o comunque attribuzione nulla per carenza di valido titolo, con la quale il ricorrente medesimo, premesso di essere proprietario di un immobile sito in (OMISSIS), dichiarava che l’acquisto del suddetto appartamento avvenuto con rogito del 18/2/2005 era stato in realtà fatto con denaro di P.M. ed accensione di un mutuo ipotecari, impegnandosi conseguentemente a corrispondere alla P. a titolo restitutorio l’intero ricavato dalla vendita, pari a 280.000,00 Euro, dedotto l’ammontare del mutuo di 130.000,00 Euro.

Alle dichiarazioni contenute in tale scrittura la Corte territoriale ha invece attribuito natura confessoria, sul rilievo che nella stessa era specificato il rapporto sottostante la promessa di restituzione.

La statuizione è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte.

Se infatti, in linea generale, la promessa di pagamento, che secondo il più recente orientamento di questa corte ha natura negoziale (Cass. 15 luglio 2016 n.14533), possiede una rilevanza unicamente processuale, dispensando colui a cui favore tale dichiarazione è stata fatta dall’onere di provarne i fatti costitutivi c.d. relevatio ab onere probandi (ex multis Cass. 13.6.2014 n.13506), nel caso in cui la promessa coesista con l’indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto, tale indicazione ha natura di confessione, la quale, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall’art. 2732 c.c., l’errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (Cass. 5 ottobre 2017 n.23246).

Ciò posto, si osserva, quanto alla dedotta violazione di legge, che il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata, che ha fatto discendere, dalla portata confessoria delle dichiarazioni del D.G., contenute nella scrittura del 2.12.2005, la possibilità di impugnarle nei soli limiti della “revoca” di cui all’art. 2732 c.c., impugnazione che non risulta proposta dall’odierno ricorrente.

Quanto invece all’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla dedotta efficacia di confessione giudiziale delle ammissioni contenute nella comparsa di costituzione della P., si osserva che tali dichiarazioni, per assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., avrebbero dovuto essere sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell’atto.

Di conseguenza, risulta a tale scopo inidonea la mera sottoscrizione della procura scritta, a margine o in calce all’atto contenente le dichiarazioni suddette, la quale, sebbene riportata nel medesimo foglio costituisce atto da esse giuridicamente distinto, benchè collegato (Cass. 24539/2016).

Esclusa dunque l’efficacia confessoria di tali ammissioni, e fermo restando che l’interpretazione degli atti difensivi è riservata al giudice di merito, da un lato non sussiste la dedotta decisività di tali dichiarazioni, in quanto le stesse sono ogni caso inidonee ad inficiare l’efficacia di prova legale della confessione stragiudiziale contenuta nell’atto del 18.2.2005.

Tali dichiarazioni, in ogni caso, sono state prese in esame e valutate dal giudice di appello, onde non sussiste la dedotta omissione.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1273 c.c., art. 1203 c.c., n. 2), artt. 1241 e 1242 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), e l’omesso esame del fatto, pacifico, dell’accollo da parte del ricorrente del debito che gravava sulla P. nei confronti della banca, già creditrice ipotecaria, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

Pure tale censura, che si articola sul duplice piano della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile.

Avuto riguardo alla dedotta violazione delle disposizioni in materia di accollo, surrogazione legale e compensazione, il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

La Corte territoriale ha infatti affermato la tardività dell’eccezione di compensazione, che costituisce eccezione in senso stretto (Cass. 12302/2016), fermo restando che l’esposizione delle circostanze indicate dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, riportate in ricorso, non risultano idonee a dimostrare la rituale proposizione dell’eccezione di compensazione.

Neppure risulta specificamente censurata l’ulteriore autonoma ratio decidendi, secondo cui l’eccezione di compensazione, per come formulata in appello dal ricorrente, aveva ad oggetto una posta creditoria estranea alla scrittura del 2 dicembre 2005 e non dedotta dall’attore nell’atto introduttivo.

Da ciò discende l’inammissibilità dell’ulteriore doglianza, di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5), posto che le circostanze dedotte dal ricorrente risultano, in virtù delle su menzionate rationes decidendi, prive di rilevanza.

Il terzo motivo denuncia la violazione delle disposizioni di legge in materia di mutuo (artt. 1813 e 1814 c.c.), di compravendita (art. 1470 c.c.), di elementi essenziali ed interpretazione del contratto (artt. 1325 e ss., 1362 e ss), di efficacia probatoria della promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), di indebito (artt. 1481 e 2033 c.c.) nonchè delle disposizioni in materia di valutazione della prova (art. 2697 c.c., artt. 113,115 e 116 c.p.c.), in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Il motivo è inammissibile in quanto propone, sotto diversi profili, censure di merito, che non attingono la ratio della pronuncia impugnata.

La sentenza della Corte territoriale ha infatti affermato, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte, l’efficacia confessoria delle dichiarazioni contenute nella scrittura del 2.12.2005.

A fronte della confessione, da parte del ricorrente, del fatto costitutivo dell’obbligazione di restituzione, che, come già evidenziato, può essere superata solo a mezzo revoca, per errore di fatto o violenza ex artt. 2732 c.c., appare irrilevante, ed anzi conferma e rafforza la natura confessoria delle dichiarazioni contenute nella scrittura del 2.12.2005, il fatto che la stessa sia intervenuta successivamente alla stipula del negozio traslativo cui essa specificamente si riferisce.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 3.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2018

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