Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9880 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5630-2019 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MONTONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato PAOLO SARDINI;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI PESCARA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1568/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1568-2018 della Corte d’Appello di L’Aquila, pubblicata il 10 agosto 2018, articolando due motivi che illustra con memoria.

Resiste con controricorso la Provincia di Pescara.

Il ricorrente espone in fatto di aver citato, dinanzi al Tribunale di Pescara, la Provincia di Pescara, al fine di accertane la responsabilità per i danni, materiali e fisici, riportati per causa del sinistro verificatosi il 14 maggio 2010 e condannarla al risarcimento di complessivi Euro 15.491,40.

La Provincia, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo l’insussistenza di alcuna sua responsabilità.

Il Tribunale, con sentenza n. 1243/12, rigettava la domanda e compensava le spese di giudizio.

B.G. interponeva appello avverso la suddetta decisione, lamentandone l’erronea statuizione circa l’esclusione di responsabilità della Provincia.

La Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello, confermava la decisione del Tribunale e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: omessa valutazione stato dei luoghi, omessa ammissione di prova testimoniale (Avv. Carlo Corradi) e omessa valutazione della documentazione inerente un punto decisivo della controversia (dichiarazione testimoniale Avv. Carlo Corradi)”.

Alla Corte territoriale viene imputato di avere ritenuto, solo sulla base delle fotografie in atti, che la buca presente sull’asfalto era posizionata al di fuori della sede stradale, in un tratto inibito al traffico, anche dei ciclisti, senza avere escusso il testimone oculare Carlo Corradi, il quale spontaneamente aveva dichiarato di avere notato la presenza di un ciclista che sopraggiungeva dalla corsia opposta, che veniva affiancato da un’auto di colore scuro, procedente a velocità moderata e mantenendo la destra, e che cadeva rovinosamente a terra, perchè la ruota anteriore della bicicletta impuntava contro qualcosa; aggiungeva di essere sopraggiunto in suo soccorso e di avere constatato che la caduta del ciclista era stata causata “da una evidente buca presente sull’asfalto in corrispondenza ad una grata di scolo per le acque piovane ivi presente”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente è infatti incorso nella preclusione di cui all’art. 348 ter, u.c., per cui in caso di doppia conforme, per giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del dl n. 83/2012, ove parte ricorrente non si faccia carico di provare che la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, posta alla base delle rispettive decisioni, è stata diversa, è escluso il controllo su detta ricostruzione e il sindacato di legittimità può essere richiesto esclusivamente per i motivi di cui dell’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

Peraltro, risulta ictu oculi la mancata dimostrazione della decisività della testimonianza di Carlo Corradi, dalla quale è dato evincere esclusivamente un fatto non controverso, cioè che la caduta del ricorrente era stata provocata da una buca presente sull’asfalto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, all. f; violazione e falsa applicazione di ogni norma in materia di caso fortuito; violazione e falsa applicazione art. 116 c.p.c.”.

La sentenza impugnata non avrebbe considerato che: a) in virtù del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei fossi e delle banchine ad esse latitanti devono considerarsi parte delle strade medesime e perciò soggette allo stesso regime di demanialità, in forza della presunzione iuris tantum posta dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, all. f. (Cass. n. 12759/1991); b) la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada si estende anche agli elementi accessori e alle pertinenze (Cass. n. 9547/2015); c) l’ente pubblico di una strada extraurbana ha l’obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione anche la zona non asfaltata, posta a livello tra i margini della carreggiata stradale e i limiti della sede stradale, definita banchina (Cass. n. 203/2002; Cass. n. 10577/1993); d) anche essa non deve presentare per l’utente insidie o trabocchetti, con conseguente imputabilità alla P.A. dei danni che ne sono derivati (Cass. n. 2707/1997); e) anche le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni (Cass. n. 3651/2006); f) ove il sinistro sia riconducibile all’assenza di barriere di protezione e/o opportune segnalazioni, non vale ad interrompere il nesso di derivazione causale e ad integrare il caso fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell’utente, perchè l’esistenza di uno scalino tra carreggiata e ciglio erboso occultato dalla folta vegetazione è stato ritenuto pericolo occulto rispetto al quale si estendono gli obblighi di manutenzione della P.A. (Cass. n. 260/2017).

Il ricorrente soggiunge che la Corte d’Appello non avrebbe dovuto limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma avrebbe dovuto valutare, al contempo, l’efficacia causale, anche concorrente, che aveva assunto la condotta omissiva colposa della P.A. (Cass. n. 8847/2007).

Le suddette argomentazioni difensive non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata che non ha mai escluso che la responsabilità degli enti pubblici proprietari delle strade aperte al pubblico transito si estendesse alle loro pertinenze (p. 6), ma ha negato che la zona teatro della caduta fosse destinata al traffico.

Per di più, la seconda ragione decisoria – quella secondo cui la deformazione del manto stradale era facilmente ed agevolmente visibile, anche in considerazione del fatto che il sinistro si era verificato di giorno e che, quindi, il ciclista avrebbe potuto con l’uso dell’ordinaria diligenza percepire la situazione di pericolo – non è stata attinta dalle censure del ricorrente. Tanto basta a far ritenere inammissibile il motivo, perchè, ove la sentenza risulti sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, la impugnazione rivolta soltanto contro una di esse determina il passaggio in giudicato della ratio non impugnata.

3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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