Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9880 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9880 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. r.g. 21166/2009 proposto da:

S.r.l. S.A.I.B.O. (c.f. e p. IVA: 02086660921)

In persona del suo legale rappresentante pro tempore , sig Carmine Maria Bonogli,
rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Caroleo, con domicilio eletto in Roma, piazza
Della Libertà n.20, come da procura a margine del ricorso.
– Ricorrente Contro
– Ditta Fratelli Deplano sen.c. di Gabriele & C. ( p. IVA: 00762170918)
in persona del suo amministratore pro tempore sig Gabriele Depla.no; rappresentata e
difesa dall’avv. Sebastiano Poggiu; dall’avv. Maria Paola Manca, dall’avv. Giovanni
Monni nonché dall’avv. Antonio Liuzzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in
Roma, via Dardanelli n. 13, giusta procura a margine del controricorso
Coniroricorrente –

A

ti-c-ve-A-Gr-k

1

Data pubblicazione: 14/05/2015

contro la sentenza n. 98/2009 della Corte di Appello di Cagliari, pubblicata il 23
marzo 2009; notificata il 23 giugno 2009.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20 marzo 2015 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

raccoglimento del ricorso;

Udito l’avv. Milena Liuzzi, munita di-delega dell’avv. Antonio Liuzzi, per la contro
ricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale , dr.
Sergio Del Core, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1

Il Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Sanluri, ingiunse alla snc Fratelli

Deplano di Gabriele & C. di pagate alla srl SAIBO la somma di lire 91.004.038 oltre
interessi, giusta la fattura emessa da quest’ultima — allora con la denominazione di
Bonogli Costruzioni snc- , relativa ad importi dovuti a titolo di corrispettivo- anche
attraverso lo svincolo delle ritenute di garanzia- per la costruzione di un’autorimessa e
stazione di servizio per autobus in Nuoro, località Pratosardo; la società ingiunta
propose opposizione eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del
Tribunale ingiungente; nel merito rilevò la inesatta esecuzione delle opere, data dalla
presenza di copiose infiltrazioni di acqua piovana dalle pareti esterne del capannone
industriale e osservò che per tale ragione sarebbe stato pienamente legittimo l’omesso
svincolo delle ritenute in garanzia, in presenza di danni che avrebbero dovuto essere
emendati a cura e spese dell’appaltatrice. L’opposta, nel costituirsi, oltre a ribadire il
corretto radicamento del giudizio innanzi a1 Tribunale adito, eccepì la decadenza dalla
garanzia per vizi, non essendo stati,questi ultimi, denunciati al momento del collaudo e
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere. L’opposizione venne
respinta e la Fratelli Deplano condannata al pagamento delle spese; interposto gravame

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2

1-

Udito l’avv. Francesco Caroleo, per la ricorrente che ha concluso per

da parte di quest’ultima, la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza depositata il 23
marzo 2009 e notificata il 23 giugno 2009, riformò la precedente decisione, accogliendo
l’opposizione e condannando la SAIBO alla restituzione di curo 48.035,03 oltre
interessi , pari alla somma pagata in corso del giudizio di primo grado, in ragione della

tale decisione osservando, per quello che conserva interesse nella presente sede, che
dalle varie testimonianze acquisite sarebbe emerso che tempestivamente- rispetto alla
manifestazione delle infiltrazioni- sarebbe stata portata a conoscenza del legale
rappresentante della appaltatrice l’esistenza di tali vizi e che lo stesso si sarebbe attivato
per porvi rimedio, interessando un’impresa terza, senza peraltro raggiungere il risultato
sperato: da ciò la Corte territoriale dedusse che il riconoscimento del vizio avrebbe
esonerato l’appaltante dal dimostrare la tempestività della denuncia.
2 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la società SAIBO facendo
valere quattro motivi di annullamento; la Fratelli Deplano ha risposto con
controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con i primi due motivi viene denunciata nullità della sentenza di appello sia per la
non corrispondenza tra chiesto ed il pronunciato sia per violazione del divieto di
introduzione nova in sede di impugnazione — portato dall’art. 345 cpc nella formulazione
successiva alla novellazione introdotta con la legge 353/1990 e successive integrazioni non avendo, la Corte cagliaritana, pronunciato sulla pur evidenziata inammissibilità
dell’eccezione di non necessità della denuncia per vizi per pregresso loro
riconoscimento — a’ sensi dell’art. 1667, II comma, cod. civ.- proposta solo nell’atto di
appello della snc Fratelli Deplano
La — I due mezzi, valutati congiuntamente per la loro stretta connessione
argomentativa, sono infondati.

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concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. La Corte territoriale pervenne a

I.a.1 — Va invero rilevato che a giustificazione della novità della deduzione difensiva che
valorizzava il riconoscimento dei vizi, la società oggi ricorrente riporta stralci della
propria comparsa di costituzione in appello — vedi foll 9/10 del ricorso- in cui la
contestazione riguardava invece le domande nuove ( specificamente sottolineate a fol 9

condanna della SAIBO ad eliminare i vizi costruttivi; la questione invece del
riconoscimento dei vizi aveva formato oggetto di una mera allegazione difensiva
articolata nell’ambito dell’esame critico delle testimonianze che controparte aveva
portato a sostegno delle proprie tesi (vedi penultimo paragrafo a fol 10 ibidem ); al
postutto la “novità” della eccezione di riconoscimento del vizio e l’obbligo valutativo
incombente sulla Corte del merito di esaminare le difese oppositive sul punto
dell’odierna ricorrente avrebbero comportato che fossero state esposte analiticamente le
argomentazioni svolte nei rispettivi atti di appello e nelle comparse di risposta in sede di
impugnazione , in ossequio al canone di specificità del ricorso in sede di legittimità —
nell’ ottica della cd. autosufficienza dell’atto — dal momento che non la mera deduzione
della violazione dell’art. 112 cpc consente ed impone alla Corte di agire come giudice
del fatto processuale controverso — con diretta delibazione degli atti processuali —
essendo invece anche necessario che tale motivo di ricorso sia dotato — appunto — di
un sufficiente grado di specificità in ordine: al contenuto — soprattutto con riferimento
alle allegazioni ed alla narrativa del fatto storico- ; al /ocus ed alla fase processuale ove la
negletta difesa sarebbe stata proposta.
I.a.2 — Consegue la inconferenza dei due quesiti di diritto — di necessaria formulazione
a norma dell’art. 366 hi` cpc, vigente all’epoca — a corredo dei motivi, che danno per
presupposto del sillogismo ( novità dell’eccezione) quello che invece costituiva la res
controversa, così minando la complessiva tenuta argomentativa del ragionamento.
— Con il terzo motivo la società ricorrente deduce la violazione dei confini applicativi
dell’art. 1667, II comma, cod. civ. in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello nel

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ibidem) relative all’accertamento della non debenza delle somme ingiunte ed alla

ritenere che essa appaltatrice avrebbe riconosciuto, per facta concludentia, le difformità ed i
vizi da cui sarebbe stata affetta l’opera dalla medesima realizzata, per il sol fatto di
essersi adoperata per la loro eliminazione: sottolinea in proposito la ricorrente la
genericità della valutazione delle condotte imputate al proprio legale rappresentante al

II.a – Il motivo è inammissibile: a) – per difetto di specificità della critica mossa al
potere delibativo di merito della Corte cagliaritana, non prendendo in esame il
contenuto delle testimonianze acquisite , sul punto oggetto di approfondita analisi da
parte del giudice dell’impugnazione — segnatamente ai foll 8-10 della sentenza-; b) —
perché si traduce in una critica alla valutazione delle risultanze processuali , condotta
con motivazione insindacabile in sede di legittimità

III — Con il quarto motivo viene denunciato ( oltre che una sostanziale violazione
dell’art. 1665, ultimo comma, cod. civ.: v foll 21-22 del ricorso) un vizio di motivazione
in cui sarebbe incorso il giudice dell’impugnazione laddove non avrebbe enunciato da
quali emergenze istruttorie avesse tratto il convincimento che i vizi esecutivi fossero
stati esistenti, pur in presenza di un costante diniego da parte di essa ricorrente.; oltre a
ciò la Corte territoriale non avrebbe neppure esaminato la deduzione difensiva secondo
la quale la garanzia per vizi sarebbe stata oggetto di chiara rinuncia laddove l’appaltante
avrebbe accettato, senza muovere riserva alcuna, l’opera appaltata, come sarebbe
emerso dal rilascio, da parte del Direttore dei lavori della stessa committente, del
certificato di regolare esecuzione nonché dall’esistenza del verbale di positivo collaudo.

III.a — Il mezzo rimane assorbito dalla sopra riscontrata tenuta argomentativa di una
delle due rationes decidendi poste a base della decisione della Corte del merito; al postutto
esso sarebbe stato anche inammissibile per difetto di specificità in quanto parte
ricorrente non ha riportato il contenuto dei propri atti difensivi dal quale sarebbero
emerse sia la propria recisa contestazione di riferibilità a sé dei vizi ( a ciò non essendo,
all’evidenza, sufficiente — anche per la contraddizione logica con la successiva condotta

– 5 –

fine di rinvenire elementi di convincimento della presenza del riconoscimento del vizio

IP .11.1.11

emendativa dei difetti- la mera asserzione di aver eseguito i lavori a perfetta regola
d’arte: v fol. 6, II par., della narrativa di fatto del ricorso) sia la questione
dell’accettazione senza riserve dell’opera come conseguenza dell’esito positivo del
collaudo e della verifica dell’opera appaltata ( non risultando, oltretutto, tale difesa dalla

del ricorso)
IV

La ripartizione dell’onere delle spese segue la soccombenza, secondo la

quantificazione indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in
euro 4.200,00 di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2015 , nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile
della Corte di Cassazione.

lettura dei motivi di appello a foll 6/8 della gravata decisione né tanto meno dall’esame

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