Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 988 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 988 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 7915-2008 proposto da:
BIANCHINI STEFANO BNCSFN73R11A462H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio
dell’avvocato MICHETELLI CRISTINA, rappresentato e
difeso dall’avvocato BAGALINI OTELLO giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

GENERALI ASSIC.

S.P.A.,

RETE FERROVIARIA ITAL.

S.P.A., MIN. TRASPORTI ;
– intimati –

1

L

Data pubblicazione: 20/01/2014

sul ricorso 11514-2008 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITAL.

S.P.A.,

in persona del

rappresentante legale Dott. DOMENICO MARICCHIOLO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S.
SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVI

RENATO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BIANCHINI STEFANO BNCSFN73R11A462H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA, 6, presso lo studio
dell’avvocato MICHETELLI CRISTINA, rappresentato e
difeso dall’avvocato BAGALINI OTELLO giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2007 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 24/02/2007 R.G.N. 975/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale.

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AUGUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato COLA

R.g.n. 7915-08; 11514-08 (ud. 14.11.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Con sentenza del 24 febbraio 2007 la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato
l’appello proposto da Stefano Bianchini avverso la sentenza dell’agosto 2004, con la quale
il Tribunale di Ancona aveva rigettato, nel contraddittorio della interveniente compagnia
assicuratrice Assicurazioni generali s.p.a., la domanda del Bianchini, originariamente
proposta nei confronti dell’Ente Ferrovie dello Stato e del Ministero dei Trasporti e,

quindi, con atto del 1998 rinnovata nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, intesa ad
ottenere il risarcimento dei danni fisici sofferti dall’attore il 16 giugno 1991, allorquando,
nel mentre viaggiava, affacciato al finestrino, a bordo del primo vagone ferroviario
passeggeri di un treno straordinario adibito a trasporti dei tifosi della squadra calcistica
dell’Ascoli, diretti a Reggio Emilia, era stato colpito al volto da un non meglio identificato
corpo contundente che gli aveva cagionato gravi lesioni personali, con esiti di parziale
invalidità permanente.
§2. Al ricorso per cassazione, notificato alla Rete Ferroviaria s.p.a. (già Ferrovie
dello stato s.p.a.), al Ministero dei Trasporti ed alle Assicurazioni generali s.p.a., ma
rivolto contro la prima, ha resistito quest’ultima con controricorso, nel quale ha svolto
anche ricorso incidentale, al quale il Bianchni ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Preliminarmente il ricorso incidentale va riunito a quello principale, in seno al
quale è stato proposto.
Il ricorso incidentale involge, con i suoi tre motivi (il terzo dei quali non indicato
formalmente, ma oggettivamente proposto), questioni che la sentenza impugnata, pur
essendo state ad essa riproposte dalla ricorrente incidentale con appello incidentale, non ha
considerato nel pervenire al rigetto dell’appello principale del Bianchini e, dunque,
nell’attribuire la vittoria nella controversia all’ora Rete Ferroviaria s.p.a.
Le questioni proposte formalmente con i primi due motivi avrebbero carattere
pregiudiziale, che pur concernendo il rito processuale sono state prospettate in realtà
perché, se fossero fondate, nella prospettazione della ricorrente incidentale, la loro
fondatezza determinerebbe la fondatezza di un’eccezione di prescrizione del diritto fatto
valere dal Bianchni. Ne deriva che il vero motivo su cui si fonda il ricorso incidentale è, in
realtà, quello che, muovendo dalla fondatezza delle eccezioni di rito di cui ai formali primi
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Est. Cons. itaffaele Frasca

R.g.n. 7915-08; 11514-08 (ud. 14.11.2013)

due motivi, inerisce la prescrizione. Infatti, l’oggetto dei primi due motivi concerne gli
effetti della sanatoria della citazione di primo grado – ipoteticamente nulla per essere stata
eseguita all’Ente ferrovie dello Stato, dopo la sua trasformazione in s.p.a. Ferrovie dello
Stato – a seguito della rinnovazione a quest’ultima avvenuta nel 1998, nonché
gradatamente la nullità della notificazione della originaria citazione introduttiva in quanto
indirizzata all’Avvocatura dello Stato, ma non con riferimento alle relative questioni di rito
siccome determinative di nullità processuali, bensì esclusivamente con riguardo

all’efficacia dell’atto rinnovativo riguardo alla prescrizione dell’azione del Bianchini.
Ora, come s’è già detto, la ricorrente incidentale è stata vittoriosa nel giudizio di
appello.
In tale situazione viene in rilievo il principio di diritto secondo cui «anche alla luce
del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine
primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il
ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che
investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o
preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni
espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni
pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di
decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di
merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va
esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse,
sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale.>> (Cass. Sez.
Un. n. 5456 del 2009).
Nella specie, l’applicazione di esso comporta che, poiché la questione di prescrizione
costituente il vero oggetto dei motivi non è questione rilevabile d’ufficio, bensì affidata al
dominio della parte, il carattere oggettivamente condizionato del ricorso non viene meno
sulla base del ricordato principio di diritto, che lo riferisce (oltre che alle questioni di rito)
alle questioni preliminari rilevabili d’ufficio.
Ne deriva che si deve, dunque procedere prioritariamente all’esame del ricorso
principale.
Peraltro, occorrerà considerare che nella specie il ricorso incidentale ha natura di
impugnazione incidentale tardiva, in quanto è stato proposto ben oltre il termine c.d. lungo
dalla pubblicazione della decisione impugnata, con la conseguenza che l’esame del detto
ricorso potrà avvenire solo se il ricorso principale supererà la soglia dell’ammissibilità.
4
Est. Cons Raffaele Frasca

R.g.n. 7915-08; 11514-08 (ud. 14.11.2013)

§2. Con il primo motivo di ricorso principale si prospetta “violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 1 della L. 07 ottobre 1977 n. 754,
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
L’illustrazione del motivo è conclusa dal seguente quesito di diritto: <>.
§3.1. Anche questo quesito risulta totalmente privo di conclusività nei sensi indicati a
proposito del quesito di cui al primo motivo: non contiene, infatti, alcun pur riassuntivo e
minimale riferimento alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio ed alla motivazione
della decisione cui l’astratto interrogativo proposto si correlerebbe.
Il motivo è, dunque, nuovamente inammissibile per inosservanza dell’art. 366-bis
c.p.c.
§3.2. Ove fosse esaminabile, inoltre, il motivo, nel prospettare la rilevanza dell’art.
1681 c.c. nell’ottica di una responsabilità contrattuale dell’ente ferroviario, sarebbe
palesemente infondato, là dove ipotizza che, trattandosi di treno che trasportava tifosi di
calcio, l’allora ente ferroviario, siccome obbligato ad adottare le misure atte ad evitare il
danno, dovesse assicurare che non fossero gettati oggetti dai finestrini tramite idonee
misure, quali il blocco dei vetri, grate provvisorie e controllo del personale specializzato,
non solo senza farsi carico nuovamente della rilevanza del fatto del danneggiato
addebitabile al ricorrente, ma anche ipotizzando misure del tutto eccentriche rispetto alla
natura del rapporto oppure evocando un potere riferibile eventualmente all’autorità
preposta all’ordine pubblico di scorta al treno.
§3.2. Va detto anzi che, là dove ipotizza che il comportamento dell’ente ferroviario
dovesse avere le caratteristiche indicate si concreta nella introduzione di allegazioni
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Est. Cons.I Ra ele Frasca

R.g.n. 7915-08; 11514-08 (ud. 14.11.2013)

fattuali, inerenti l’inesistenza delle relative cautele e l’atteggiarsi dell’obbligo del
medesimo ente, che non si dice se e come fossero state oggetto di dibattito nelle fasi di
merito e che nemmeno sono considerate dalla sentenza impugnata, onde sotto tale profilo
la prospettazione presenterebbe profili di novità in questa sede di legittimità e non si
connoterebbe solo come una quaestio iuris relativa a fatti discussi nelle fasi di merito.
§4. Con il terzo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 2050

L’illustrazione del motivo è conclusa dal seguente quesito di diritto: <>.
§4.1. Anche questo quesito si presenta del tutto astratto e privo di conclusività in non
diversa guisa da quelli precedentemente scrutinati, perché nuovamente motivo, in disparte
ogni pur riassuntivo e minimale riferimento alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio ed
alla motivazione della decisione cui l’astratto interrogativo proposto si correlerebbe.
Il motivo è, dunque, nuovamente inammissibile per inosservanza dell’art. 366-bis
c.p.c.
§4.2. Il motivo, se si procedesse alla sua lettura, sarebbe anche privo di fondamento,
là dove vorrebbe, sul presupposto che nella specie l’attività di trasporto di tifoseria in
trasferta sarebbe stata qualificabile come oggettivamente pericolosa, addebitare all’ente
ferroviario di non avere assolto l’onere probatorio di cui all’art. 2050, ma senza precisare
da dove in concreto emergerebbe il rilievo della supposta e tutta da verificare pericolosità,
che, a tutto voler concedere supporrebbe nella prospettazione del motivo che il corpo
contundente sia stato scagliato dagli stessi tifosi trasportati sul treno in altro
scompartimento e, nuovamente, l’irrilevanza (di impossibile spiegazione) del
comportamento del Bianchini di cui s’è detto sopra, quale fatto dello stesso danneggiato.
§5. Con il quarto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043
c.c. e dell’art. 8 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 nonché dell’art. 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
L’illustrazione del motivo è conclusa dal seguente quesito di diritto: <<nell’esercizio dell’attività ferroviaria si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri così come prescritto dall’art. 8 del D.P.R. 11-07-1980 10 Est. Cons. Frasca c.c. e 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. R.g.n. 7915-08; 11514-08 (ud. 14.11.2013) n. 753 e, in caso di sinistro occorso alla persona del viaggiatore è sufficiente che si dia la prova della anormalità del servizio intesa come devianza rispetto all’ordinario normale servizio stesso, restando a carico dell’amministrazione ferroviaria l’onere di dimostrare che eventuali cautele non sarebbero state da sole sufficienti ad interrompere il nesso eziologico tra il fatto che l’evento>>.
§5.1. Anche per tale quesito vale la medesima valutazione di inidoneità per palese

§5.2. Non solo: se si leggesse il motivo se ne paleserebbe l’assoluta mancanza di
pertinenza con la vicenda, dato che si assume la rilevanza della norma invocata nel quesito
sostenendo, contro le risultanze di fatto pacifiche, che il corpo contundente sarebbe entrato
nello scompartimento, dato che si asserisce nella specie non si sarebbero adottate cautela
per evitare che un oggetto proveniente dall’esterno colpisse un viaggiatore all’interno dello
scompartimento. Il motivo sarebbe inammissibile perché non terrebbe conto della
motivazione della sentenza impugnata, là dove essa ha accertato che il Bianchini si
sporgeva dal finestrino (circostanza che, peraltro, nemmeno il ricorrente sostanzialmente
nega, come si evidenzia poi nei due motivi seguenti, ma contesta quanto alla misura dello
sporgersi).
§6. Con il quinto motivo si lamenta “omessa, insufficiente e/o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quale è il comportamento
del Bianchini, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.
§6.1. Il motivo, che si conclude con un momento di sintesi relativo alla c.d. “chiara
indicazione”, cui alludeva l’art. 366-bis c.p.c. con riguardo al motivo ai sensi del n. 5
dell’art. 360 c.p.c. e sotto tale profilo è ammissibile, è tuttavia inammissibile, perché si
fonda innanzitutto su dichiarazioni che si dicono rese alla polizia in un verbale del 19
giugno 1991, riguardo alle quali si riporta il contenuto o almeno la parte di contenuto
ritenuta rilevante a sorreggere il motivo, così sotto tale profilo adempiendo al requisito
della indicazione specifica di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. (norma costituente il precipitato
normativo del c.d. principio di autosufficienza e sulla cui esegesi si veda Cass. n. 7455 del
2013, da ultimo, fra tante), ma non si fornisce, siccome imposto sempre dalla stessa norma
come componente della indicazione specifica, se e dove sia esaminabile, ove prodotto, in
questa sede il detto verbale, siccome necessario secondo consolidata giurisprudenza
(ancora la sentenza appena citata e, precedentemente, sempre fra tante, Cass. sez. un. nn.
28547 del 2008 e 7161 del 2010). In tal modo la Corte non è messa in grado di esaminare il
detto verbale e, quindi, le dichiarazioni, quali atti su cui il motivo si fonda.

11
Est. Cons.

ele Frasca

astrattezza e, quindi, difetto di conclusività.

R.g.n. 7915-08; 11514-08 (ud. 14.11.2013)

Il motivo si fonda, poi, anche sulle dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi
soggetti, evidentemente — ma non lo si dice — nel giudizio di primo grado, ma, pur
indicandosi il verbale di assunzione del 27 gennaio 2001, quale atto processuale da cui
emergono, non si dice se e dove esso sarebbe esaminabile ed in particolare, ai fini del
rispetto — agli effeti della procedibilità – dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. non si
dice se si è inteso adempiere all’onere di produzione colà previsto – che altrimenti avrebbe

della presenza nel fascicolo d’ufficio di primo grado, in ipotesi presente nel fascicolo di
secondo grado (secondo una prospettiva ammessa da Cass. Sez. Un. n. 22726 del 2011 per
la produzione degli atti processuali, che, però, ha mantenuto ferma la necessità di
un’indicazione specifica in tal senso agli effetti dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
Il motivo è, pertanto, inammissibile per inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
§6.2. Il motivo, peraltro, nemmeno attingerebbe, se se ne potesse verificare la
fondatezza tramite riscontro degli atti su cui si fonda, la soglia del vizio ai sensi del n. 5
dell’art. 360 c.p.c., giacché la circostanza che – secondo le dichiarazioni rese alla polizia il Bianchini, per un dichiarante si sporgesse con le braccia, tenendo appoggiata al bordo del
finestrino la parte compresa fra il petto ed il collo, e per l’altro, tenendo le mani fuori o
appoggiate al finestrino e comunque più degli altri due compagni di viaggio, mentre la
sentenza impugnata ha detto che si sporgeva fin quasi alla vita, non risulterebbe — se anche
le dette dichiarazioni fossero veritiere (il che dovrebbe supporre l’irrilevanza del fatto che
le dichiarazioni testimoniali, a tutto voler concedere, non sono affatto coincidenti ed una —
quella D’Annunzio — è in manifesta contraddizione con quella resa alla polizia) – in alcun
modo decisiva.
Infatti, in ogni caso non resterebbe eliso il valore della condotta gravemente
imprudente del Bianchini, comunque sussistente anche con una sporgenza che tenesse il
capo fuori dal finestrino (circostanza che del tutto apoditticamente poi si nega, senza dire
come e perché essa sarebbe compatibile con l’appoggio della parte compresa fra petto e
collo al bordo del finestrino). Tanto più di fronte all’affermazione della sentenza
impugnata che nel tratto in cui avvenne il sinistro il treno viaggiava a circa 130 km orari.
Affermazione della quale parte ricorrente si disinteressa totalmente e che giustificherebbe
un apprezzamento della vicenda concreta nel senso che anche una minima sporgenza dal
finestrino aperto di un treno viaggiante a quella velocità ben si presterebbe ad assumere il
valore di causa determinate in via esclusiva sul piano di una causalità adeguata, rispetto
alla verificazione di un danno come subito dal ricorrente.

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Est. Cons.

ele Frasca

dovuto essere adempiuto con la produzione di copia dei verbali — tramite l’indicazione

R.g.n. 7915-08; 11514-08 (ud. 14.11.2013)

§7. Con il sesto motivo si prospetta “omessa, insufficiente e/o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio riferito al corpo solido,
alla provenienza e al suo mancato reperimento, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.
§7.1. Il motivo si conclude con il momento di sintesi, ma si fonda, senza fornire
l’indicazione specifica nei termini sopra indicati sulla testimonianza Luzi, dela quale viene
riprodotto solo un inciso, su una testimonianza Cannellini, di cui si indica il verbale di

rinvenire, e su una non meglio identificata testimonianza Serafini, di cui nemmeno si
indica la sede di assunzione.
Donde l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
§7.2. Il motivo sarebbe anch’esso inidoneo ad assumere decisività, tenuto conto che
si occupa della questione dell’origine dell’oggetto che colpì il Bianchni, ma nuovamente
senza considerare che, se anche le dichiarazioni testimoniali evocate fossero idonee a
dimostrare la tesi della provenienza del medesimo dal treno e dalla sua parte superiore (ma,
per il vero, si resta sul piano della mera possibilità, sì che le ragioni desunte dalle
testimonianze non sono decisive), resterebbe sempre il problema della mancanza di
idoneità della circostanza — pu in ipotesi provata — ad elidere il rilievo del comportamento
del Bianchini.
§8. Stante l’inammissibilità di tutti i motivi, il ricorso principale è, pertanto,
dichiarato inammissibile.
§9. Ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c. il ricorso incidentale diventa
inefficace e comunque sarebbe rimasto assorbito.
Va rilevato che inammissibilità del ricorso principale rende irrilevante la circostanza
che esso fosse stato notificato in modo nullo al Ministero dei Trasporti, cioè presso
l’Avvocatura dello Stato distrettuale anziché presso l’Avvocatura Generale in Roma, onde
non si è ritenuto di fare luogo ad un ordine di rinnovo della notificazione, atteso che la
situazione resta regolata nei termini di cui alla sentenza impugnata.
§10. Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate atteso che anche
il ricorso incidentale sarebbe stato inammissibile per genericità dei due quesiti formulati
sui due apparenti motivi in rito di cui sé detto e per mancanza di formulazione del quesito
sul motivo vero e proprio di prescrizione.

P. Q. M.

13
Est. Cons. R

le Frasca

assunzione, ma non si fornisce l’indicazione specifica, precisando dove esso si dovrebbe

R.g.n. 7915-08; 11514-08 (ud. 14.11.2013)

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace
l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14

novem 2013.

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