Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 988 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 17/01/2011), n.988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 818/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 13/12/07,

depositata il 31/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli ulti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La sig.ra C.E. ha impugnato la cartella esattoriale notificatale il 6 ottobre 2003, con la quale l’agenzia delle entrate ha liquidato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis le imposte dovute e non versate per l’anno 1999, quali risultavano dalla dichiarazione del 2000.

A sostegno del ricorso introduttivo, la contribuente ha eccepito, unitamente al vizio di motivazione, la decadenza dal potere impositivo per scadenza del relativo termine.

La CTP ha rigettato il ricorso. La CTR, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, meglio in epigrafe indicata, ha invece accolto il ricorso della contribuente, sul rilievo che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nel testo in vigore sino all’8.6.2001, disponeva che il concessionario doveva notificare la cartella di pagamento entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, mentre il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 1 nel testo al tempo in vigore disponeva che l’A.F., avvalendosi delle procedure automatizzate, doveva procedere entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno precedente (giugno 2001), alla liquidazione delle imposte dovute”.

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate fa leva su tre motivi, il primo dei quali e’ manifestamente infondato, in quanto viene denunciato erroneamente una mutatio libelli, sul rilievo che soltanto in appello la contribuente ha eccepito la violazione del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 mentre in primo grado aveva denunciato la violazione del D.P.R. 600 del 1973, art. 25 o del relativo termine. Trattasi di questione che attiene alla corretta qualificazione giuridica della vicenda in esame (iura novit curia) e non di nuova eccezione in senso tecnico, anche perche’ la domanda della contribuente aveva ad oggetto l’accertamento della intempestivita’ della notifica della cartella, in relazione al parametro giuridico di riferimento che deve essere individuato dal giudice ex officio. Il secondo motivo, invece, appare manifestamente fondato ed assorbe il terzo. Infatti la sentenza impugnata non e’ in linea con la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ motivo di discostarsi, secondo la quale, In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 7 giugno 2005, n, 106, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis -, ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelli: di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il comma 2 del D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36 che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentale entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: il termine si applica, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, qualora sia stato notificato il solo avviso di mora – sul presupposto dell’equivalenza del relativo contenuto -, anche a tale atto. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora “sub iudice”. (Cass. 4745/2006; conf. 16826/06). Ne deriva che, in base allo ius superveniens, la notifica in contestazione deve ritenersi tempestiva.

Nessuna attivita’ difensiva ha svolto la parte intimata”.

Considerato che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, al giudice “a quo”.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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