Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9879 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PAVIMENTAL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro –

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avvocato Moro Maurizio, presso lo studio del quale in

Roma, via Fulcieri P. De Calboli n. 1, e’ elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

POLIZIA STRADALE DI ROMA e UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Civitavecchia n. 752/05,

depositata in data 21 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Leccisi Giampaolo, il quale ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale in

persona del Dott. Leccisi Giampaolo, che si e’ riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 21 novembre 2005, il Giudice di pace di Civitavecchia respingeva l’opposizione proposta da PAVIMENTAL s.p.a. avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 21 C.d.S., commi 2 e 4, elevato dalla Polizia stradale di Roma l’11 giugno 2004, e notificato il 22 ottobre 2004, per avere omesso la indicata societa’ di posizionare gli appositi accorgimenti per la sicurezza e la fluidita’ della circolazione nel cantiere di lavori stradali sull’A12, al Km 55,4 in direzione Roma.

Il Giudice riteneva prive di giuridica consistenza le ragioni addotte dalla societa’ opponente, in quanto, da un lato, non vi era necessita’ della contestazione immediata della violazione, stante il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4; dall’altro, l’opponente non aveva provato quanto eccepito in ordine al fatto che la segnaletica era stata subito ripristinata dagli operai del cantiere.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre PAVIMENTAI; s.p.a. sulla base di tre motivi; non hanno svolto attivita’ difensiva ne’ la Polizia stradale di Roma, ne’ l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, cui il ricorso e’ stato notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso e’ il rilievo che il giudizio di merito si e’ svolto nei confronti di soggetti non legittimati. Questa Corte ha infatti piu’ volte affermato che “in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all’autorita’ giudiziaria avverso l’originario verbale di accertamento e contestazione dell’infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del Sindaco; per i Carabinieri, il Ministero della difesa, e, in alternativa, il Ministero dell’interno, al quale l’art. 11 C.d.S. attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo Ministero dell’interno, ecc. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimita’, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato. (Nella fattispecie erano stati intimati la prefettura e la polizia stradale, che aveva redatto il verbale di infrazione al codice della strada;

poiche’ invece doveva essere evocato in giudizio il Ministero dell’interno, in persona del ministro pro-tempore, con notificazione dell’atto introduttivo presso l’Avvocatura distrettuale dello stato, la S.C. ha rilevato la nullita’ del giudizio, in funzione della responsabilita’ non della parte ma dell’ufficio del giudice, e cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione)” (v., di recente, Cass., n. 17189 del 2008).

E’ ben vero che le Sezioni Unite hanno affermato il diverso principio, secondo cui “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell’Amministrazione, con la conseguente inapplicabilita’ del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarita’, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione. (Nella specie, era stata proposta opposizione avverso un verbale di accertamento della violazione del limite di velocita’, rilevata tramite autovelox dalla polizia stradale; benche’ la domanda fosse stata proposta nei confronti del Prefetto, anziche’ del Ministro dell’Interno, in qualita’ di organo di vertice dell’amministrazione dalla quale dipendeva l’organo verbalizzante, la S.C. ne ha escluso l’inammissibilita’, prendendo atto che l’Amministrazione non aveva formulato alcuna censura al riguardo)” (Cass., S.U., n. 3117 del 2006). Ed e’ altresi’ vero che tale orientamento e’ stato seguito in ulteriori sentenze di questa Corte (Cass., n. 16458 del 2006; Cass., n. 10706 del 2007).

Tuttavia, si deve rilevare che, nel presente giudizio, le ipotesi alle quali puo’ ritenersi subordinata la sanatoria della irregolarita’ (rinnovazione della notificazione dell’opposizione all’organo legittimato; costituzione in giudizio dell’Amministrazione, la quale nulla abbia eccepito; proposizione del ricorso per cassazione senza la deduzione di uno specifico motivo sul punto), non risultano essersi verificate.

Ne consegue che, nel caso di specie, deve essere dichiarata la nullita’ del giudizio di opposizione, in quanto svoltosi nei confronti di soggetto non legittimato.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Civitavecchia che, in persona di diverso magistrato, procedera’ a nuovo esame del ricorso in opposizione al verbale elevato dalla polizia stradale di Roma, disponendo la comunicazione del . ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Al giudice di rinvio e’ demandato altresi’ il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altro Giudice di pace di Civitavecchia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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