Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9878 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15708-2017 proposto da:

D.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. APPIA NUOVA 612,

presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA IANNUZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO IMBIMBO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190,

presso lo studio dell’avvocato MARCO FILIPPETTO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ALDO DEL FORNO, PAOLO SANTUCCI;

– ricorrente incidentale –

contro

D.M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2737/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. FIECCONI Francesca.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il sig. D.M.C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del Trib. Avellino 14/12/2016 che, in riforma della pronunzia – emessa su riuniti giudizi – del Giudice di Pace di Cervinara del 19/10/2013, ha rigettato la domanda di indebito avente ad oggetto il pagamento effettuato alla società Poste Italiane s.p.a. del richiesto costo della CAN (Comunicazione di Avvenuta Notifica) in relazione alla notificazione a mezzo posta di atti giudiziari.

2. Resiste con controricorso la società Poste Italiane s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo, illustrato da memoria. Osservato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.1. Lamenta non essersi dal giudice dell’appello dichiarata l’inammissibilità del gravame, trattandosi nella specie di causa di valore inferiore ad Euro 1.032,00, pertanto fondata su un giudizio di equità.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Va anzitutto osservato che non risulta idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui “l’appello è ammissibile, nonostante la decisione secondo equità, poichè non si verte nei giudizi relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., ed avendo l’appellante denunciato la violazione dei principi regolatori della materia ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, quali sono quelli in materia di notifica a mezzo posta e relative spese. Nè modifica tale conclusione l’avvenuta riunione di n. 20 giudizi. Infatti, ai fini della determinazione della competenza per valore, il criterio del cumulo di cui all’art. 10 c.p.c., non opera nel caso di domande proposte in giudizi diversi successivamente riuniti, poichè ciascuno dei singoli procedimenti mantiene la propria individualità, nonostante l’intervenuta riunione. Ne segue che la competenza per valore deve essere stabilita attraverso la verifica del valore di ciascuna domanda”.

1.4. Deve ulteriormente porsi in rilievo che l’assunto dell’odierno ricorrente secondo cui “parte attrice in primo grado ha limitato la domanda al di sotto dell’importo di Euro 1.100,00 e la presente causa non deriva da “rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.””, nè “è stata mai dimostrata la sussistenza di singoli contratti per adesione tra D.M. e Poste Italiane s.p.a. relativi al recapito degli avvisi di ricevimento e della CAN che non doveva essere emessa trattandosi di atti indirizzati a persone giuridiche”, si appalesa inidoneo a fondare la censura mossa, risultando la stessa formulata in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacchè il ricorrente non riporta debitamente nel ricorso l’atto con il quale ha formulato l’asserita limitazione della domanda nel corso del giudizio di 1 grado, nè fornisce puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

1.5. E’ al riguardo appena il caso di ribadire che anche allorquando, come nella specie, viene denunziato un error in procedendo il requisito in argomento ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va imprescindibilmente osservato.

1.6. In conformità a un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunziato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., 25/9/2019, n. 23834; Cass., 2/2/2017 n. 2771; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

1.7. A tale stregua, quando nel ricorso si lamentino errores in procedendo, e questa Corte si ponga quale giudice del fatto processuale, con potere di esaminare direttamente gli atti di causa, il ricorrente non può considerarsi esente dall’indicare gli elementi, le precisazioni ed i riferimenti necessari al Giudice di legittimità per avere piena cognizione della violazione processuale, non implicando la denunzia di un error in procedendo il dovere di questa Corte di ricercare genericamente atti processuali, colmando con indagini integrative le lacune dell’indicazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della decisività della questione (v. già Cass., 18/7/2002, n. 10410).

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione della L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 2 quater, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.1. Il ricorrente lamenta che essendo stata e a specie effettuata presso la sede legale della società con consegna a persona addetta al servizio del destinatario ex art. 145 c.p.c., non era necessaria la spedizione della CAN, i cui costi non possono essergli addebitati da controparte, giacchè “la notifica deve ritenersi correttamente perfezionata, senza la necessità di un secondo avviso a mezzo lettera raccomandata”.

2.2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

2.3. Ai sensi della L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 2, “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta comunicazione a mezzo lettera raccomandata”.

2.4. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 145 c.p.c., a mente del quale “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla

sede stessa, ovvero al portiere dello stabilire in cui è la sede” (comma 1, prima parte).

2.5. Dalle norme riportate emerge invero, da un canto, che l’agente postale è tenuto a dare notizia della comunicazione a mezzo lettera raccomandata in caso di mancata consegna del piego direttamente al destinatario; per altro verso, che con il termine “destinatario” deve intendersi non solo il legale rappresentante della persona giuridica, ma anche le persone indicate dalla disposizione generale di cui all’art. 145 c.p.c., che equipara al legale rappresentante della società le persone ivi indicate, e in particolare “la persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”.

2.6. Orbene, nel caso di specie i pieghi contenenti le notifiche degli atti giudiziari sono pervenuti ai destinatari della notificazione presso la sede legale della società, in persona dei soggetti indicati all’art. 145 c.p.c., risultando essere stati ricevuti dalle persone addette al servizio (così qualificatesi all’atto di ricezione dei pieghi, come annotato dagli stessi agenti postali).

2.7. A tale stregua, la notificazione degli atti in argomento si è regolarmente perfezionata, senza la necessità del secondo avviso a mezzo di lettera raccomandata.

2.8. Non essendo necessaria la spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica (CAN), i relativi costi sostenuti dall’agente postale non potevano essere pertanto addebitati al richiedente la notifica.

2.9. Correttamente l’odierno ricorrente ha pertanto proposto nella specie domanda di restituzione dell’ammontare dalla società controricorrente riscosso a titolo CAN, trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..

2.10. Altrettanto correttamente l’odierno ricorrente ha proposto la domanda di restituzione dell’ammontare in questione nei confronti dell’odierna controricorrente società Poste Italiane s.p.a..

2.11. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’agente postale è un ausiliare dell’ufficiale giudiziario (v. Cass., 12/2/2018, n. 3292; Cass., 18/2/2015, n. 3263), come espressamente riconosciuto anche dal giudice di legittimità costituzionale delle leggi (v. Corte Cost. n. 477 del 2002 e Corte Cost. n. 28 del 2004).

2.12. Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona -per il notificante- alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la Corte Costituzionale ha affermato appunto che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati -per quanto riguarda il notificante- al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari – quale appunto l’agente postale- sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.

2.13. Tale principio corrisponde ormai ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass., 2/9/2004, n. 17714; Cass., 14/7/2004, n. 13065).

2.14. Emerge evidente come il rapporto obbligatorio si istauri tra il richiedente la notificazione e l’ufficiale giudiziario, mentre l’agente postale è un semplice ausiliario del quale l’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione può (e, in caso di notificazione da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l’ufficio, deve) avvalersi perchè la stessa venga effettuata a mezzo posta.

2.15. La L. n. 890 del 1982, prevede infatti che l’ufficiale giudiziario possa avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti; che debba procurarsi buste ed avvisi di ricevimento per effettuare le notificazioni a mezzo posta; che debba presentare all’ufficio postale la copia dell’atto da notificare e debba conservare la ricevuta di spedizione.

2.16. Tra l’ufficiale giudiziario e l’agente postale intercorre dunque un rapporto obbligatorio sulla cui base l’agente -in qualità di ausiliario- adempie il suo incarico, ed è all’ufficiale giudiziario che l’agente postale deve rispondere.

2.17. L. n. 890 del 1982, art. 6, conferma l’indicata ricostruzione, in quanto prevede che il pagamento della indennità per lo smarrimento dei pieghi “è effettuato all’ufficiale giudiziario”, il quale ne corrisponde l’importo “alla parte che ha richiesto la notificazione dell’atto, facendosene rilasciare ricevuta” (v. Cass., 18/2/2015, n. 3263).

2.18. Si è da questa Corte per altro verso precisato che nei confronti dei terzi (tra i quali è compreso, ovviamente, il richiedente la notificazione), in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell’atto notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 1228 c.c., risponde solo l’ufficiale giudiziario che dell’agente postale si è avvalso quale ausiliario (v. Cass., 12/2/2018, n. 3292).

2.19. Orbene, nella specie trattasi di domanda concernente non già il rapporto contrattuale intercorso tra l’odierno ricorrente e l’ufficiale giudiziario ovvero tra quest’ultimo e la società odierna controricorrente, nè avente ad oggetto il risarcimento di lamentati danni, bensì di ripetizione di quanto versato a titolo di costi della CAN, costituente -come detto- un indebito oggettivo.

2.20. Trattandosi di un pagamento richiesto dalla società Poste Italiane s.p.a., e non dall’ufficiale giudiziario, direttamente all’odierno ricorrente e dal medesimo ottenuto, correttamente quest’ultimo alla predetta società ne domanda la ripetizione.

2.21. Dei suindicati principi il giudice dell’appello, pertanto, non ha fatto invero corretta applicazione nell’impugnata sentenza, in particolare là dove ha affermato che “nel caso in esame oggetto del contendere è il costo addebitato della CAN emessa perchè il piego non è stato recapitato personalmente al destinatario. Tanto premesso, assorbe ogni questione il rilievo d’ufficio del difetto di legittimazione passiva dell’ente poste atteso che la notifica è stata avviata con l’ufficiale giudiziario del Tribunale di Avellino che, a sua volta, si è avvalso dell’agente postale… Nel caso in esame la legittimazione passiva spetta all’ufficio notifiche e non alle Poste Italiane dovendosi applicare i medesimi principi dettati dalla Cass. nella sentenza del 2015 n. 3263, le cui argomentazioni si condividono e che questo giudice fa proprie”.

3. Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3.1. Lamenta che il giudice di pace avrebbe dovuto decidere secondo diritto e non secondo equità, in base al disposto dell’art. 113 c.p.c., comma 2, in quanto la materia del contendere è tratta interamente dalle clausole legali di cui alla L. n. 890 del 1982, in tutto e per tutto assimilabili ed equiparabili alla disposizione di cui all’art. 1342 c.c..

4. Con il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 1175 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. Si duole che il Giudice di Pace non abbia dichiarato l’improcedibilità delle azioni per illegittimo frazionamento del credito, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede che regolano i rapporti tra creditore e debitore.

4.2. Lamenta che ciascuno degli atti di citazione con cui sono stati instaurati i singoli giudizi poi riuniti faceva riferimento ad un credito complessivo già maturato, atteso che questo traeva origine dalla somma delle spese di rimborso per spedizioni CAN e CAD che il destinatario-attore aveva ritirato e, quindi, di cui era già a conoscenza, laddove, essendo la richiesta di restituzione dell’importo era in possesso dell’attore, il credito complessivo poteva essere richiesto con un unico atto di citazione, in ossequio ai principi di buona fede e del giusto processo, come affermato da Cass., Sez. Un., 15/11/2007, n. 23726.

4.3. Lamenta che la parcellizzazione del credito unitario, nella fase giudiziale di tutela del credito rappresenta un abuso del processo e, come tale, va sanzionato con la improponibilità della domanda, laddove il Giudice di Pace non ha nella specie dichiarato l’improcedibilità delle singole domande.

5. Con il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 96 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

5.1. Si duole che giudice di pace l’abbia, con “decisione fuori da ogni logica giuridica e priva di ogni fondamento”, condannata ex art. 96 c.p.c., decisione confermata da Tribunale.

5.2. Lamenta di essersi difesa in giudizio con legittime e giustificate argomentazioni giuridiche ritenute da altri Tribunali idonee ad escludere la sua responsabilità, essendo pertanto “del tutto arbitraria”g, la decisione di attribuirle una responsabilità aggravata.

6. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

6.1. Essi sono anzitutto inidonei a individuare e censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, giacchè le doglianze risultano inammissibilmente rivolte alla sentenza del giudice di prime cure, non risultando pertanto correlate alle argomentazioni dal giudice dell’appello poste a base della decisione nella presente sede in esame.

6.2. Va, per altro verso, sottolineato che la ricorrente in via incidentale ha al riguardo mosso ed argomentato censura di error in procedendo ex art. 112 c.p.c., in spregio del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità -come sopra ribadito- va anche in tal caso osservato.

6.3. Con particolare riferimento al secondo motivo non può d’altro canto sottacersi che la relativa inammissibilità discende altresì dal risultare la doglianza ivi formulata priva d’interesse, avendo sin dall’inizio il giudice di prime cure disposto la riunione dei processi.

7. Stante quanto sopra rilevato ed esposto, in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale, e rigettato l’incidentale condizionato, s’impone pertanto la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Avellino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato principio, del tutto disatteso.

7.1. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso principale; rigetta l’incidentale condizionato. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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