Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9878 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 15979

del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

YPSILON S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, S.A. rappresentato e difeso

dagli avvocati Roberto Coen (C.F.: (OMISSIS)), Marco Vezzani (C.F.:

(OMISSIS)) e Ruggero Fregni (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

F.LLI C. S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.M. rappresentato e difeso

dall’avvocato Maria Angela Nervi (C.F.: (OMISSIS));

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 509/2020, pubblicata

in data 5 maggio 2020;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. Corrado

Mistri, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con dichiarazione

della competenza del Tribunale di Modena;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

26 gennaio 2021 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ypsilon S.r.l. ha convenuto in giudizio (nel 2015), davanti al Tribunale di Modena, la F.lli C. S.r.l., chiedendo la parziale risoluzione di un contratto avente ad oggetto la fornitura di un quantitativo di cerniere “zip”, nonchè il risarcimento dei danni.

La società convenuta ha eccepito l’incompetenza del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Brescia.

All’esito dell’istruttoria e dell’assegnazione della causa in decisione, il Tribunale di Modena, con sentenza del 5 maggio 2020, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Brescia.

Ypsilon S.r.l. propone istanza di regolamento di competenza. Resiste la F.lli C. S.r.l..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’istanza di regolamento di competenza è ammissibile e fondata, sussistendo la competenza per territorio del Tribunale di Modena.

In base al consolidato indirizzo di questa Corte, cui intende darsi continuità, “nella compravendita di merce da piazza a piazza, la conclusione del contratto, anche al fine della determinazione della competenza territoriale, per il caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi di esecuzione senza preventiva accettazione contemplate dall’art. 1327 c.c., resta soggetta ai principi generali fissati dall’art. 1326 c.c., con la conseguenza che, ove vi sia spedizione senza preventiva risposta di accettazione, detta conclusione si verifica nel momento e nel luogo in cui la merce stessa è recapitata al proponente, non in quello in cui è consegnata al vettore, dato che solo detto recapito porta a conoscenza del proponente l’accettazione dell’altra parte” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2755 del 07/05/1984, Rv. 434794 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14565 del 11/10/2002, Rv. 557864 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 12585 del 27/08/2003, Rv. 566343 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 453 del 12/01/2007, Rv. 596537 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 16182 del 26/06/2013, Rv. 627003 – 01; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 462 del 13/01/2014, non massimata).

Nella specie, esclusa la sussistenza di una delle ipotesi di cui all’art. 1327 c.c. (mancandone del tutto i presupposti, in verità neanche allegati dalle parti), le risultanze dell’istruttoria, richiamate nelle rispettive difese da entrambe le parti, portano a ritenere che il contratto sia stato stipulato ai sensi dell’art. 1326 c.c., con una proposta di acquisto della merce effettuata dalla società Ypsilon S.r.l. mediante l’ordine inviato a mezzo posta elettronica alla società venditrice F.lli C. S.r.l., la quale non ha in alcun modo documentato (anzi, non ha neanche dedotto) di avere mai comunicato alla prima una risposta di accettazione anteriormente alla consegna della merce, consegna che, di conseguenza, segna il momento ed il luogo in cui deve ritenersi concluso il contratto (nella specie, quindi, in (OMISSIS), sede della società attrice, sita nel circondario del Tribunale di Modena).

Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata (e tenuto conto che in tema di regolamento di competenza questa Corte è giudice anche del fatto: cfr. ad es.: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006, Rv. 588793 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19546 del 30/09/2015, Rv. 637119 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016, Rv. 642061 – 03; Sez. 6 2, Ordinanza n. 17312 del 03/07/2018, Rv. 649798 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20996 del 02/10/2020, Rv. 659562 – 01), non sussistono elementi sufficienti a ritenere che una vera e propria proposta sia stata formulata dall’agente di zona della società F.lli C. S.r.l. (venditrice) alla società Ypsilon S.r.l. (acquirente) e che questa l’abbia accettata mediante l’invio del suddetto ordine, non emergendo in alcun modo che l’agente avesse già indicato compiutamente alla Ypsilon S.r.l. tutti gli elementi del contratto da stipulare e avesse formulato una vera e propria proposta di vendita alla stessa, ma risultando semplicemente che questi si fosse limitato a consegnare ad una dipendente della Ypsilon S.r.l. una cartella con i colori delle “zip” prodotte dalla F.lli C. S.r.l., condotta che non può configurare di per sè una proposta contrattuale.

Dunque, nella specie, la competenza per territorio dell’adito Tribunale di Modena va certamente affermata sulla base del luogo di conclusione del contratto, corrispondente a quello in cui sono sorte le relative obbligazioni, ai sensi dell’art. 20 c.p.c..

Di conseguenza, non hanno rilievo le questioni relative al luogo di esecuzione della prestazione e, in particolare, quelle relative all’eventuale efficacia liberatoria della consegna della merce al vettore da parte della venditrice.

2. L’istanza di regolamento di competenza è accolta ed è dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Modena.

Per le spese del procedimento di regolamento di competenza si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Modena;

condanna la società resistente a pagare le spese del procedimento di regolamento di competenza in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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