Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9877 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 13/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33859-2018 proposto da:

T & T PLUS SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

ANTONACCI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA MOBILE SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI

29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6607/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2020 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso notificato il 14 novembre 2018 T&T Plus s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma numero (OMISSIS), pubblicata il 18 ottobre 2017, affidato a 7 motivi. Telecom Italia Mobile S.p.A. (TIM) ha notificato controricorso per resistere. Ha proposto controricorso anche Internationl Factors Italia s.p.a. (Ifitalia) quale fideiubente della società attrice affiliata per rilevare il giudicato interno inerente alla sua posizione, correlata a una sentenza non definitiva pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia, n. 2544/2017, non impugnata e non fatta oggetto di riserva, in relazione all’accertamento definitivo della validità della fideiussione prestata dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) per l’importo di Euro 27.809,11, prestata a favore di Ifitalia, cessionaria dei crediti della TIM verso la T&T Plus s.r.l., deducendo comunque la inammissibilità dell’impugnazione. Con memoria la parte ricorrente precisava che la menzione alla sentenza del Tribunale, anzichè della Corte d’appello, era frutto di errore materiale. Le parti hanno prodotto memorie. Tim deduceva l’erronea indicazione di Ifitalia quale parte processuale.

2. Nel giudizio di primo grado la ricorrente ha visto rigettare la domanda di accertamento del carattere vessatorio della clausola di variazione dei prezzi dei prodotti e servizi inserita nel contratto di franchising, e il conseguente diritto al risarcimento per i reiterati inadempimento di TIM, compreso quello per il danno all’immagine e per lo sviamento di clientela, pari alla somma complessiva di Euro 6.958.888,06, nell’ambito di una domanda tesa a ottenere l’adempimento del contratto di franchising. Si era costituita TIM per dedurre di essersi limitata ad esercitare la facoltà e i diritti nascenti dal contratto di franchising, deducendo che l’attrice, stante la intervenuta disdetta del contratto, aveva restituito sia i locali che le attrezzature e i beni ivi presenti; pertanto, chiedeva la condanna dell’attrice alla somma di Euro 33.043,64 a titolo di penale, oltre ulteriori Euro 116,46 per ciascun giorno a decorrere dal 20 settembre 2003 fino alla data della effettiva riconsegna. Nel 2003 TIM rientrava in possesso dei locali e dei beni strumentali, mediante un accesso ritenuto lesivo dell’immagine dell’attrice, la quale reagiva chiedendo il sequestro giudiziario della documentazione sottratta. L’iniziativa cautelare veniva rigettata e l’attrice, sul presupposto che in data 30 dicembre 2003 i locali erano stati consegnati alla Tim, modificava la propria domanda chiedendo, non più l’adempimento del contratto, bensì la risoluzione del rapporto per fatto e colpa di Tim. In seguito ad ordine del giudice, la TIM produceva parte della documentazione contabile dal 1998 al 2003 afferente al rapporto con l’attrice e venivano assunte le prove orali. Con la sentenza n. 2848/2010 il Tribunale di Roma rigettava tutte le domande svolte dall’attrice e la domanda riconvenzionale proposta di TIM. La sentenza del Tribunale veniva impugnata dall’attrice, e così anche in via incidentale da Tim. La Corte d’appello rigettava l’appello principale della società affiliata e accoglieva l’appello incidentale della Tim affiliante, riducendo la penale richiesta di in Euro 30.000, condannando l’appellante principale alle spese dei due gradi di giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Preliminarmente deve rilevarsi che il controricorso di Ifitalia non è inerente alla presente impugnazione e, dunque, deve essere espunto in quanto non concernente il procedimento in esame, avente ad oggetto la sentenza della Corte d’appello di Roma n. (OMISSIS), pubblicata il 18 ottobre 2017.

2. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce l’errata interpretazione della domanda svolta dalla ricorrente e conseguente e omessa o non motivata pronuncia sulle principali istanze avanzate nei confronti di Tim. Si deduce che la Corte d’appello, dopo avere erroneamente escluso la natura vessatoria delle clausole contrattuali impugnate, ha esaminato in maniera completamente erronea parte del materiale istruttorio acquisito.

2.1. Il motivo è palesemente inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3 e n. 4, posto che nella censura non si dà conto nè della norma di diritto che si assume violata nè della ratio decidendi oggetto di impugnazione.

3. Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la mancata considerazione della natura vessatoria delle clausole contrattuali, erroneamente ritenute valide dalla Corte d’appello, e l’errata applicazione dei principi interpretativi della legge in materia: le clausole riguarderebbero le condizioni generali di vendita dei prodotti e prevederebbero la facoltà di Tim di cessare la vendita di alcuni prodotti a modelli indicati al paragrafo 1.1, come anche quelli di rivedere i prezzi di listino; tali clausole sarebbero assistite da altra clausola che prevedrebbe che, in caso di dissenso dell’affiliato, questo è da intendersi come dichiarazione di recesso dal contratto di affiliazione nella sua interezza; altra clausola prevedrebbe l’accettazione delle ordinazioni con riserva e l’assenza di responsabilità per le forniture rimaste inevase; altra clausola, messa in questione, riguarderebbe la facoltà di variare l’importo dei corrispettivi stabiliti, con diritto di recesso dal contratto previsto per l’affiliata qualora la variazione sia superiore del 10%. Tutte queste clausole sarebbero, in tesi, vessatorie, e avrebbero dovuto essere specificamente approvate per iscritto in calce al contratto ex art. 1341 c.c., comma 20.

3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la censura riguarda questioni interpretative del contratto, ampiamente scrutinate dal giudice di seconda istanza, e non è comunque idoneo a intaccare la ratio della sentenza, che ha ritenuto che le suddette clausole non hanno contenuto vessatorio proprio perchè tale facoltà è inerente alla politica dei prezzi dell’affiliante che l’affiliato ha accettato nell’ambito del rapporto di franchising, ed è controbilanciata dal diritto di recesso dell’affiliato proprio in riferimento al superamento del 10%, escludendone il carattere vessatorio.

4. Con il terzo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, la parziale errata interpretazione delle risultanze istruttorie per quanto riguarda gli adempimenti contrattuali contestati. Anche in questo caso i motivi sono inammissibili per assoluta aspecificità, in quanto non si prende considerazione la decisione della Corte d’appello in riferimento alle norme in tesi violate, di cui non viene fornita menzione.

5. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360, nn. 3 e 5, la non riconosciuta violazione del diritto di esclusiva e del diritto di prelazione, nonchè il mancato riconoscimento del conseguente danno all’immagine. Il motivo è inammissibile. La censura fa riferimento a questioni di merito inerenti alle trattative intercorse tra le parti in ordine all’apertura del nuovo punto vendita da parte dell’affiliante. Non tiene conto, però, del fatto che la Corte di merito ha ritenuto, scrutinando le clausole del contratto, che non vi fosse la pattuizione di un diritto di esclusiva con riguardo a eventuali dealers, ma solo un diritto di prelazione per l’affiliante, non includente l’obbligo di comunicare la pendenza di trattative con altri dealers, comunque rispettato dall’affiliante. Si tratta, dunque, di questioni di merito, e di circostanze, ampiamente valutate dalla Corte d’appello, a fronte delle quali viene omesso il riferimento alle norme o clausole contrattuali in ipotesi violate.

5.1. In particolare, relativamente al punto B) della censura, relativo al mancato riconoscimento di un’ipotesi di concorrenza sleale, relativamente alle presenze nel territorio di competenza di vari dealers, la censura avrebbe dovuto basarsi sul contenuto delle clausole contrattuali, e non su contestazioni in fatto del tutto inammissibili e aspecifiche, in quanto non riferite alla sentenza della Corte d’appello, che ha escluso non solo un’interpretazione in tal senso delle clausole, ma anche la violazione di specifiche norme in tema di concorrenza, posto che il divieto di concorrenza era stato posto a carico della affiliata, e non dell’affiliante, e l’esclusiva riguardava rapporti aventi lo stesso oggetto, ma non la diversa attività svolta dai dealers.

5.2. Inoltre, non risulta censurata la ratio dove si indica che la deduzione è inammissibile in quanto è mancata l’allegazione dei prezzi, diversi e più concorrenziali, praticati dai dealers.

5.3. Quanto al punto C) della censura, relativo alla illegittima disattivazione dei terminali e alla sussistenza di una ipotesi di concorrenza sleale e di danno all’immagine, anche in questo caso si vuole indurre la Corte di legittimità a svolgere considerazioni di merito del giudice, senza alcun riferimento alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto non sufficientemente provate tali turbative, posto che la sola disattivazione dei terminali determinatasi alcune volte nell’ultimo periodo non può costituire motivo di risoluzione del contratto per colpa dell’affiliante.

5.4. Ugualmente, quanto al punto E) della censura, mossa in ordine alla percezione di alcuni centesimi di Euro da parte di Tim, da parte della clientela dell’affiliata, nonostante dette operazioni fossero state proposte alla clientela come gratuite, non si tiene conto del fatto che la Corte ha ritenuto questo un danno non direttamente riferibile all’affiliato, ma alla clientela dell’affiliante, risultando quindi del tutto non pertinente la critica mossa all’affiliante; quanto alla deduzioni di cui al dedotto danno all’immagine, conseguito in relazione all’accesso, non preannunciato, fatto dall’affiliante presso i locali della affiliata, anche in questo caso si tratta di censure di merito non riferite a una specifica contestazione in diritto della ragione del decidere, che ha definito come nuova la deduzione di tale fatto avvenuto al tempo della risoluzione del contratto, intervenuta nel corso del giudizio, allorchè lo stesso affiliato si era dimostrato inadempiente per non avere rispettato il termine di consegna delle attrezzature all’affiliante.

6. Con il quinto motivo si deduce ex art. 360 c.p.c., n. 35, l’arbitrarietà ed inefficacia della clausola di recesso ad nutum, deducendo che il Tribunale di Roma, confermato dalla Corte d’appello di Roma, ha errato nel ritenere non abusivo il recesso di TIM, posto che il punto di osservazione avrebbe dovuto essere il criterio della buona fede e lo squilibrio contrattuale rappresentato dalla posizione dominante di TIM nei confronti della affiliata.

6.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si riferisce specificamente alla decisione della Corte d’appello, ma si limita a svolgere considerazione in astratto, senza alcun riferimento ai fatti come interpretati dalla Corte d’appello, che ha ritenuto tale prospettazione di illecito certamente non riferibile al contratto di franchising sottoscritto tra le parti.

7. Con il sesto motivo si deduce il vizio di carenza di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla mancata considerazione della

violazione dei principi generali di correttezza e della buona fede di cui all’art. 1175 c.c.. Al motivo è inammissibile, in quanto non è incentrato sulla mancata considerazione di un fatto o di circostanze decisive ai fini del decidere, ma sulla mancata valutazione giuridica di comportamenti, indicati come determinanti di una posizione dominante di TIM dell’andamento del rapporto, presi in considerazione dalla Corte di merito sotto il profilo della loro inconsistenza giuridica, e dunque non riferiti a fatti non valutati e propriamente omessi, ma a questioni giuridiche trattate e decise nel corso del giudizio di appello, in quanto dichiarate inammissibili.

8. Con il 70 motivo si deduce ex art. 360 c.p.c., n. 5,. l’omessa quantificazione del danno da risarcimento richiesto. Le censure sono inammissibili sotto il profilo dell’art. 366 c.p.c., n. 4: l’omessa quantificazione del danno deriva dal rigetto della domanda di risarcimento danni per comportamento dell’affiliante, e si pone in linea con la decisione di rigetto della domanda sull’an debeatur, ove la questione sul quantum risulta evidentemente assorbita.

9. In definitiva, la lettura dei sette motivi, al lume della motivazione, evidenzia come la loro illustrazione non si correli alla motivazione, amplissima, enunciata dalla Corte territoriale, incentrata sulla corretta interpretazione da darsi alle clausole qui in esame. Sicchè, non apparendo i motivi correlati ad essa, incorrono nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto recentemente rinnovato da Cass. SU n. 7074 del 2017, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

10. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni

conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore della parte resistente. Nulla si pronuncia nei confronti di Ifitalia, dovendosi prendere atto che Ifitalia, non risultante parte del presente giudizio, è intervenuta in base all’erroneo inserimento, nel presente procedimento, dell’atto di intervento relativo ad altro ricorso avverso una pronuncia non definitiva resa dalla Corte d’appello di Venezia tra le medesime parti e BNL.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 9.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 13 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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