Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9876 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato LORIEDO Camillo, presso lo studio del

quale in Roma, via della Giuliana n. 74, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI GENOVA, in persona

del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Genova n. 4821/05,

depositata in data 8 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto

del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale in

persona del Dott. LECCISI Giampaolo, che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 8 novembre 2005, il Giudice di pace di Genova dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da C.M. avverso il verbale di contestazione, elevato nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Pronto Impiego di Genova, per violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3.

Il Giudice rilevava la tardività della opposizione, proposta con ricorso depositato il 18 aprile 2005, mentre la violazione era stata contestata il 9 febbraio 2005, e quindi oltre il termine di sessanta giorni.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre C.M. sulla base di due motivi; l’intimata amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi che la nullità del giudizio di merito, svoltosi nei confronti della Prefettura di Genova pur se oggetto del giudizio di opposizione era un verbale di accertamento elevato dalla Guardia di finanza – giudizio nel quale la legittimazione passiva spettava al Ministero dell’economia e delle finanze, quale amministrazione centrale cui appartiene il corpo, ed al Ministero dell’interno che, ai sensi dell’art. 11 C.d.S., possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale (v. da ultimo, Cass., n. 8249 del 2009) – risulta sanata per il fatto che l’Avvocatura Generale dello Stato ha resistito con controricorso per conto dell’autorità che è stata parte nel giudizio di merito, senza eccepire il difetto di legittimazione dell’autorità stessa.

Opera, invero, nella specie, il principio per cui “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell’Amministrazione, con la conseguente inapplicabilità del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione. (Nella specie, era stata proposta opposizione avverso un verbale di accertamento della violazione del limite di velocità, rilevata tramite autovelox dalla polizia stradale; benchè la domanda fosse stata proposta nei confronti del Prefetto, anzichè del Ministro dell’Interno, in qualità di organo di vertice dell’amministrazione dalla quale dipendeva l’organo verbalizzante, la S.C. ne ha escluso l’inammissibilità, prendendo atto che l’Amministrazione non aveva formulato alcuna censura al riguardo)” (Cass. , S.U., n. 3117 del 2006; Cass. , n. 16458 del 2006; Cass., n. 10706 del 2007).

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 204 bis C.d.S., comma 1.

Il Giudice di pace, sostiene il ricorrente, avrebbe errato a considerare tardivo il ricorso, giacchè il verbale era stato notificato il 18 febbraio 2005 alla Green Oils s.p.a, proprietaria del veicolo. Il termine per la proposizione del ricorso in opposizione, quindi, al momento del deposito del ricorso non era ancora scaduto.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Premesso che l’opposizione è stata proposta dal solo C. e non anche dalla società proprietaria del veicolo, obbligata in solido con il conducente, e premesso che lo stesso ricorrente ammette che la violazione è stata contestata immediatamente il 9 febbraio 2005, non può essere condiviso l’assunto del ricorrente, secondo cui il termine di proposizione dell’opposizione per il conducente del veicolo debba decorrere non dalla contestazione immediata, ma dal diverso momento della notificazione della contestazione all’obbligato in solido.

Questa Corte ha, infatti, avuto modo di chiarire che “in materia di sanzioni amministrative, nel caso in cui delle conseguenze dell’illecito debbano rispondere più persone, la parte cui sia stata notificata l’ordinanza-ingiunzione non può giovarsi, ai fini della opposizione, del termine ancora pendente nei confronti dell’altro coobbligato, atteso che, vertendosi in tema di obbligazione solidale, è in facoltà dell’Amministrazione procedere nei confronti di tutti ovvero di uno solo degli obbligati” (Cass., n. 8881 del 2006).

Il secondo motivo, stante il rigetto, risulta assorbito, dal momento che il Giudice di pace ha correttamente dichiarato la tardività dell’opposizione, sicchè risulta priva di consistenza la censura – peraltro generica e non autosufficiente – concernente la mancata ammissione dei mezzi istruttori che sarebbero stati finalizzati a provare la insussistenza dell’illecito contestato.

Il ricorso va quindi rigettato perchè manifestamente infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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