Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9876 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 9199 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

D.F.L., (C.F.: (OMISSIS)), D.F.G., (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Mancini

(C.F.: MNC GPP 48R24 I148X);

– ricorrenti –

nei confronti di:

P.E., (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila

n. 1613/2018, pubblicata in data 6 settembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 26 gennaio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.F.L. e G. hanno proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto di pagamento loro intimato da P.E. sulla base di titoli di formazione giudiziale, costituiti da ordinanze emesse nella fase sommaria di un giudizio possessorio, di condanna al pagamento delle spese processuali.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Vasto, con condanna degli opponenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

La Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, con nuova condanna degli appellanti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ricorrono D.F.L. e G., sulla base di tre motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, nonchè istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, disattesa dal Primo Presidente con provvedimento in data 19 gennaio 2021.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 669 septies c.p.c. Omessa pronuncia Violazione di un preciso indirizzo dettato dalla Suprema Corte”.

Il motivo è manifestamente infondato.

La decisione impugnata – contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, anche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, – è pienamente conforme all’indirizzo di questa Corte (che nel ricorso viene inteso in modo difforme dal suo effettivo senso e che comunque il ricorso stesso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare) secondo cui “il provvedimento col quale il Tribunale, provvedendo “ante causam”, rigetti il reclamo avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, ovvero dichiari la cessazione della materia del contendere, e condanni il reclamante alle spese del giudizio non ha natura di sentenza e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; ne consegue che il reclamante soccombente, ove non intenda iniziare il giudizio di merito ma intenda contestare la sola liquidazione delle spese in esso contenuta, deve farlo attraverso l’opposizione al precetto intimato sulla base del detto provvedimento o all’esecuzione iniziata sulla base di esso” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11370 del 24/05/2011, Rv. 618285 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2264 del 16/02/2012, Rv. 620408 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11800 del 12/07/2012, Rv. 623371 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16259 del 28/06/2017, Rv. 645858 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6180 del 01/03/2019, Rv. 652799 – 01).

L’indirizzo appena richiamato – ed al quale si intende dare continuità – è chiarissimo nell’ammettere la possibilità di esperire l’opposizione all’esecuzione al fine di contestare la liquidazione delle spese del procedimento sommario cautelare (e, quindi, anche di quello della fase sommaria del giudizio possessorio, soggetto alla medesima disciplina) esclusivamente con riguardo al quantum di dette spese (non invece con riguardo all’an) e, comunque, esclusivamente nell’ipotesi in cui nessuna delle parti abbia interesse ad instaurare il giudizio di merito, che costituisce, di regola, la sede naturale ed esclusiva per mettere in discussione (nell’an e nel quantum) la predetta liquidazione.

Del tutto correttamente, pertanto, la corte di appello ha ritenuto non ammissibili le contestazioni avanzate in sede di opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., dai ricorrenti, con riguardo all’an ed al quantum della regolamentazione delle spese processuali del procedimento sommario, in pendenza del giudizio di merito possessorio.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 39 c.p.c. Omessa pronuncia”.

Il motivo è manifestamente infondato.

Dal momento che, come fin qui chiarito, laddove venga instaurato il giudizio di merito, esso costituisce la sede esclusiva in cui è possibile mettere in discussione la regolamentazione delle spese della fase sommaria/cautelare, in tale ipotesi le questioni attinenti a detta regolamentazione non possono essere dedotte mediante opposizione all’esecuzione, tenuto anche conto che l’ordinanza che liquida tali spese costituisce, per espresso disposto di legge (art. 669 septies c.p.c., comma 3) titolo esecutivo.

Non sussisteva pertanto alcuna questione di litispendenza o continenza, come sostenuto dai ricorrenti nel ricorso e ribadito nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2. Al contrario, come correttamente statuito dalla corte di appello, si è verificata l’ipotesi della proposizione di un motivo di opposizione all’esecuzione non consentito alla luce della regola generale per cui, in caso di esecuzione fondata su titolo esecutivo di formazione giudiziale, i cd. vizi di costruzione del titolo vanno fatti valere esclusivamente nel procedimento all’esito del quale si è formato il titolo stesso e non possono essere dedotti mediante opposizione all’esecuzione (regola che, come già ampiamente chiarito, soffre eccezione esclusivamente nel caso in cui le parti non abbiano interesse a instaurare il giudizio di merito e intendano peraltro avanzare contestazioni attinenti al solo quantum della liquidazione delle spese della fase sommaria/cautelare, eccezione che nella specie non ricorre, come è pacifico).

3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3. Omesso esame di una questione decisiva Omessa pronuncia”.

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

Secondo l’indirizzo di questa Corte “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonchè interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sè legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte; ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede nè la domanda di parte nè la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 01).

Nella specie, sia il tribunale che la corte di appello hanno rilevato la palese inconsistenza delle ragioni di diritto poste dai ricorrenti a fondamento dell’opposizione, così come del gravame da essi avanzato contro la sentenza di primo grado, anche in considerazione del chiaro disposto normativo sull’efficacia esecutiva del provvedimento di liquidazione delle spese della fase sommaria/cautelare e della chiarezza dell’indirizzo di questa Corte in proposito, che peraltro gli stessi ricorrenti hanno, invertendone palesemente il senso, posto a base delle proprie difese. La corte di appello ha altresì sottolineato il carattere sostanzialmente pretestuoso, e come tale “dilatorio”, della presente opposizione, stante la pendenza del giudizio di merito possessorio, in cui la questione delle spese della fase sommaria era già in discussione.

I giudici di merito, valutando dunque adeguatamente tutte le circostanze rilevanti emergenti dagli atti (e non potendosi certo ritenere decisiva la circostanza di cui si lamenta l’omesso esame) hanno, in altri termini, ritenuto che i ricorrenti fossero consapevoli della infondatezza delle proprie ragioni (o che, quanto meno, avrebbero dovuto esserlo, in base all’ordinaria diligenza) e che l’opposizione all’esecuzione sia stata da essi proposta e coltivata, anche in sede di gravame, per fini diversi da quelli suoi propri e comunque abusivi.

La disposizione di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, deve quindi ritenersi correttamente applicata, onde la decisione impugnata anche per questo aspetto si sottrae senz’altro alle censure di cui al ricorso, ribadite nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

4. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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