Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9876 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 05/05/2011), n.9876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 35032/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CEDIL COSTR. EDILI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 24/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 59/15/05, depositata il 24.10.05, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, avverso la decisione di prime cure con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Cedil Costruzioni Edili s.r.l., avverso l’avviso di accertamento, ai fini IRPEG ed ILOR, per l’anno 1986.

2. La Commissione Tributaria Regionale – condividendo le, argomentazioni della sentenza di primo grado – riteneva, invero, irrilevante, ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento dei beni strumentali, la loro mancata registrazione nel registro dei cespiti ammortizzabili, e reputava illegittimo il recupero a tassazione dei costi considerati inesistenti dall’Ufficio, poichè fondato su elementi meramente indiziari.

3. Per la cassazione della sentenza 59/15/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, formulando due motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 16, e art. 61, comma 3, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

1.1. La CTR della Calabria avrebbe, invero – a parere dell’Ufficio ricorrente – erroneamente ritenuto ininfluente, ai fini di escludere la deducibilità dell’onere ai fini IRPEG, la mancata annotazione da parte della contribuente delle quote di ammortamento dei beni strumentali nel registro dei cespiti ammortizzabili, reputando trattarsi “di irregolarità formale non rivolta a modificare l’effettivo risultato economico d’esercizio”.

Tale assunto, ad avviso dell’amministrazione, si paleserebbe del tutto infondato, tenuto conto, per converso, dell’essenzialità di detto adempimento ai fini della deducibilità di tali oneri, ai fini della tassazione del reddito di impresa.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

Osserva, invero, la Corte che, ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, (nella formulazione temporalmente applicabile alla fattispecie concreta), per i contribuenti tenuti ad allegare alla dichiarazione il conto economico, la deduzione di costi ed oneri è subordinata, oltre che all’imputazione degli stessi al conto economico, all’osservanza dell’obbligo di contabilizzazione nelle scritture nelle quali è prescritto debba avvenire la registrazione.

In particolare, per quanto concerne le quote di ammortamento dei beni strumentali, tali oneri debbono essere registrati – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 16, – nel registro dei cespiti ammortizzabili. In mancanza di tale adempimento, dunque, l’Ufficio – in sede di accertamento in rettifica – ha il potere di ritenere indeducibili costi ed oneri che il contribuente ha incluso tra le componenti negative del reddito, e che dovrebbero essere considerate tali anche in sede fiscale, ove l’inerenza alla produzione del reddito risultasse nel modo prescritto dalla legge (Cass. 4397/95, 16702/05).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, è di tutta evidenza l’erroneità dell’impugnata sentenza, nella parte in cui ha considerato come un inadempimento irrilevante, ai fini dell’esclusione della deducibilità delle quote di ammortamento, la loro mancata registrazione, da parte della società Cedil Costruzione Edili s.r.l., nel registro dei beni ammortizzabili. 2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973,, art. 39, comma 1, lett. c), artt. 2697, 2727 e 2730 c.c..

2.1. La CTR avrebbe, invero, erroneamente ritenuto illegittimo il recupero a tassazione dei costi considerati inesistenti dall’Ufficio, poichè fondato su elementi meramente indiziari.

In particolare, il giudice di appello aveva ritenuto illegittimi: a) il recupero a tassazione della somma di L. 164.120.000, reputando doversi considerare come una “semplice presunzione” la dichiarazione di inesistenza delle forniture, resa dallo stesso titolare della ditta fornitrice; b) il recupero a tassazione della somma di L. 314.450.000, a fronte di lavori edili, dovendo ritenersi non comprovata la dedotta inesistenza della ditta fornitrice, essendo tale circostanza – allegata dall’Ufficio – rimasta “a livello di semplice indizio”.

Tale decisione, ad avviso dell’amministrazione ricorrente, – oltre ad essere affetta da extrapetizione, poichè non corrispondente a censure proposte dalla società contribuente – avrebbe illegittimamente ritenuto, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), di non potere attribuire la natura di presunzioni, e quindi di prova piena, agli elementi raccolti dall’ufficio in forza della norma summenzionata. Tale disposizione consente, invero, all’amministrazione di porre a fondamento dell’accertamento, tra l’altro, “i verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti”, nonchè “altri atti e documenti in possesso dell’Ufficio”.

2.2. Il motivo è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione.

2.2.1. Va premesso, invero, che non può ravvisarsi la dedotta extrapetizione nell’impugnata sentenza, atteso che la stessa ricorrente riferisce (p. 3 del ricorso) che i recuperi a tassazione suindicati erano stati contestati dalla contribuente, fin dal primo grado del giudizio, sotto i profili in discussione.

2.2.2. Ciò posto, per quanto concerne il recupero a tassazione della somma di L.. 164.120.000, va osservato che, nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo – acquisite, come nel caso concreto, dalla Polizia Tributaria nel corso di un’ispezione, e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell’avviso di accertamento – hanno per lo più valore meramente indiziario, per cui concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di prova. Tuttavia, tali dichiarazioni – nel concorso di particolari circostanze – possono rivestire i caratteri della presunzioni (generalmente ammesse nel processo tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale) gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c., dando luogo, di conseguenza, non ad un mero indizio, bensì ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica, da parte dell’amministrazione finanziaria.

Il che accade, in particolare, quando le dichiarazioni rese a verbale dal terzo si segnalino come dotate di una particolare attendibilità ed affidabilità, poichè aventi natura confessoria, per le conseguenze negative che possano derivarne a carico del terzo medesimo (Cass. 9402/07).

Da quanto suesposto deriva, con riferimento al caso concreto, che ha errato il giudice di appello nel ritenere che la dichiarazione del fornitore – partecipe dello stesso illecito fiscale commesso dall’acquirente – costituisca un mero elemento indiziario, che avrebbe dovuto essere supportato da altri elementi di prova. Ed Invero, attesa la natura indubbiamente confessoria di tale dichiarazione, alla stessa va attribuita la valenza di una presunzione rivestita dei caratteri di cui all’art. 2729 c.c. e perciò di per sè idonea a supportare l’avviso di accertamento notificato alla contribuente.

2.2.3. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi, per quanto attiene al recupero a tassazione dell’importo di L. 314.450.000.

Va rilevato, infatti, che l’Ufficio si è limitato a dedurre – senza fornire, peraltro, neppure in questa sede, nessun elemento a sostegno del proprio assunto – che la ditta fornitrice era inesistente, asserendo che la medesima non avrebbe una propria sede, che non avrebbe posto in essere gli adempimenti essenziali (posizioni assicurative, dichiarazioni IVA), e che il suo titolare non sarebbe stato reperibile.

E, tuttavia, tali asserzioni sono rimaste in giudizio del tutto sfornite di riscontri probatori concreti, sicchè pienamente condivisibile si palesa, ad avviso della Corte, la conclusione cui è pervenuta la CTR della Calabria, che ha escluso il recupero a tassazione dell’importo suindicato.

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, vanno accolti, in toto, il primo motivo di ricorso, e nei limiti sopra evidenziati, il secondo motivo.

L’impugnata sentenza va, di conseguenza, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria della Calabria, che si atterrà ai seguenti principi di diritto: “ai fini della deducibilità dal reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1974, art. 74, le quote di ammortamento dei beni strumentali debbono essere registrate nel registro dei cespiti ammortizzabili, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 16”;

“le dichiarazioni del terzo, raccolte dalla polizia tributaria e trasfuse nel processo verbale di constatazione, nel concorso di particolari circostanze, ed in particolare qualora abbiano valore confessorio, possono costituire una prova presuntiva, ai sensi dell’art. 2729 c.c., idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica, da parte dell’amministrazione finanziaria”.

4. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il primo motivo di ricorso, ed il secondo nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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