Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9875 del 24/04/2010
Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.G., rappresentato e difeso, in forza di delega a
margine del ricorso di primo grado, dall’Avv. NICOLIN Daniele,
elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Francesco Saulle in
Roma, via delle Medaglie d’Oro, n. 157;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI PISTOIA, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del
controricorso, dall’Avv. CECCHI Alessandro, elettivamente domiciliata
in Roma, Via Panama, n. 58, presso lo studio dell’Avv. Claudia
Molino;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 10 dicembre
2005.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso
per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, conclusioni
alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, il Sostituto
Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Pistoia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 10 dicembre 2005, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla s.r.l. Immobiliare Costetti, in persona del legale rappresentante P.G., ed ha respinto il ricorso proposto da G.A. avverso le ordinanze-ingiunzione emesse a loro carico dalla Provincia di Pistoia per violazione della normativa in materia di rifiuti;
che per la cassazione di detta sentenza il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 gennaio 2007, sulla base di cinque motivi;
che la Provincia di Pistoia ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso presenta due concorrenti ragioni di inammissibilità;
che, infatti, il ricorso proviene da soggetto privo di legittimazione attiva, essendo stato proposto da P.G. in proprio, laddove l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione è stata promossa nel giudizio a quo dal predetto P., ma nella qualità di legale rappresentante della società Immobiliare Costetti;
che, inoltre, il ricorso per cassazione è stato proposto dall’Avv. Daniele Nicolin “come da delega a margine del ricorso di primo grado”, con cui gli era stata conferita procura ad agire “nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado”;
che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la procura speciale non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso, stante il disposto tassativo dell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli indicati, con la conseguente invalidità della procura medesima ove non sia apposta in uno degli atti richiamati nella suddetta norma (ex multis, Cass., Sez. 3^, 18 gennaio 2006, n. 823);
che, inoltre, la procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365 cod. proc. civ., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui tale procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata (Cass., Sez. Lav., 24 giugno 2008, n. 17145);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia per difetto di legittimazione attiva ad impugnare, sia perchè affetto da procura invalida, in quanto conferita anteriormente alla sentenza impugnata e a margine di un atto diverso dal ricorso per cassazione;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Provincia controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010