Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9875 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9875 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. r.g. 26499/2009 proposto da:

Adriano BATTEL ( c.f.: BTT DRN 36C28 C957L);
nonché dagli eredi di Leonardo BATTEL:
Denis BATTEL ( c.f.: BTT DYS 65B12 I103P);
Doriana’ BATTEL ( c.f.: BTT DRN 62R57 I103P);
Nella FOLTRAN ved. BATTEL ( c.f.: FLT NLL 39T49 I103G)
Parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Donano Dorigo nonché, in via disgiunta,
dall’avv. Giovanni Francesco Biasotti-Mogliazza; con domicilio eletto presso il secondo
in Roma, piazza Adriana n.8, giusta procura a margine del ricorso

Contro
Chiara BASTIANEL (

BST CHR 32M50 C957Q);

Antonello MANZONI ( c.f.: MNZ NNL 74M01 C957A);
Giuseppina MANZONI ( c.f.: MNZ GPP 61S47 C9570J;
Alessandro MANZONI (

MNZ LSN 59M25 C9571);

Ricorrenti –

Data pubblicazione: 14/05/2015

- Elena MANZONI ( c.f.: MNZ LNE 58B57 1103R);
Fiorenza MANZONI ( c.f.: MNZ FNZ 55C44 1103Z)
Parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Gianmaria Dalle Crode e dall’avv. Paolo
Voltaggio; con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Fontanella Borghese n.

– Controricorrenti Nonché nei confronti di

– Romana DOIMO;
– Giordano DOIMO
– Parti intimate –

contro la sentenza /i. 1228/2009 della Corte di Appello di Venezia, depositata il
13 luglio 2009, notificata il 25 settembre 2009.
Udita la ‘relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19 marzo 2015 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Fabrizio Bracciani, munito di delega dell’avv. Giovanni Francesco
Biasiotti Mogliazza, per le parti ricorrenti, che ha concluso per raccoglimento del
ricorso;

Udito l’avv. Gianmaria Dalle Crode, per le parti controricorrenti, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale , dr.
Alberto Celeste, che ha concluso per il rigetto dell’istanza di rinvio; per
l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Camillo Manzoni citò innanzi al Tribunale di Treviso Adriano e Leonardo Battei
nonché Giordano e Romana Doimo , esponendo di esser proprietario di terreni a
confine con altri dei convenuti ; stante l’incertezza della linea confinaria, ne chiese

72, giusta procura in calce al controricorso.

l’accertamento e la sua concreta delimitazione; assumendo poi che Adriano e Leonardo
Battei avrebbero esercitato un passaggio sul suo fondo senza averne titolo e che
Adriano Battei avrebbe realizzato un muro di calcestruzzo che aveva invaso il terreno
di proprietà, chiese che a quest’ultimo fosse inibito il passaggio e che fosse ordinato

sostenendo la coincidenza del confine di fatto con quello reale; i Battei chiesero in via
riconvenzionale che fosse accertato l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù
di transito, anche con mezzi meccanici, a cavallo del confine con le rispettive proprietà.
Deceduto in corso di causa Camillo Manzoni, si costituirono gli eredi: la moglie Chiara
Bastianel ed i figli Fiorenza, Elena, Giuseppina, Antonello ed Alessandro. L’adito
Tribunale, con sentenza del dicembre 2012, accertò il confine secondo le mappe
catastali — in difformità dunque da quello delimitato dall’esistente recinzione- <, dichiarò l'intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di transito reciproca a cavallo della linea confinaria; rigettò la domanda di apposizione di termini sulla porzione interessata dalla servitù; ordinò l'arretramento del muro sino al 'confine catastale; rigettò le domande proposte contro i Doimo ; condannò gli attori a rifondere a questi ultimi le spese di lite e compensò le stesse tra le altre parti. 2 — Adriano e Leonardo Battei proposero appello principale; gli eredi Manzoni impugnarono in via incidentale la indicata decisione; i Doimo si opposero all'accoglimento dell'appello incidentale e proposero eccezione di usucapione della striscia di terreno appartenente agli appellanti incidentali, nel caso di accoglimento delle domande di costoro. La Corte di Appello di Venezia , con sentenza pubblicata il 13 luglio 2009 e notificata il 25 settembre 2009, dichiarò la insussistenza della servitù di transito; accertò il confine tra le proprietà dei Manzoni e dei Doirno conformemente alla risultanze della eseguita consulenza tecnica , da un lato — per quello che riguardava la servitù di transito- valorizzando in particolare le deposizioni dei testi che avrebbero indicato che prima della edificazione del muro in cemento armato , riferita come /irr""e'i 3 l'abbattimento del muro; i convenuti si costituirono chiedendo il rigetto delle domande avvenuta nel 1983, il contestato transito avrebbe avuto svolgimento in parte diverso da quello allegato dalle parti ricorrenti; dall'altro — in ordine alla delimitazione della linea confinaria — che il ricorso al residuale criterio identificativo fornito dalle mappe catastali sarebbe stato giustificato dalla impossibilità di far coincidere la Linea di confine tra facciata esterna del manufatto in cemento armato. 3 — Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i Battel-Foltran sulla base di sei motivi; i Bastianel-Manzoni hanno risposto con controricorso, illustrato da successiva memoria; i Doimo non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE I — Con il primo motivo viene denunciata l'esistenza di vizi di motivazione — riportati in maniera indifferenziata a tutte e tre le ipotesi contemplate dall'art. 360, I comma n.5, nella formulazione precedente la novellazione introdotta dal decreto legge n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012 — laddove la Corte del merito avrebbe omesso di dar risalto all' esistenza di una strada a cavallo tra i confini dei ricorrenti Battel-Foltran e quelli del Bastianel-Manzoni , nell'ambito della determinazione dei confini "teorici", facendo con. ciò venir meno l'interesse stesso ad una regolamentazione dei confini divergente rispetto all'assetto confinario esistente al momento della domanda; assumono altresì le parti ricorrenti che la Corte del merito non avrebbe considerato che il muro in cemento armato , costruito nel 1983, non avrebbe influito, se non in minima parte, sulla determinazione del coous possessionis , atteso che il tracciato del passaggio si sarebbe svolto quasi per intero prima di raggiungere il detto manufatto; il giudice dell'impugnazione, al fine di raggiungere la non condivisa conclusione trasfusa nella decisione, avrebbe poi dato rilievo solo alle testimonianze di parte avversa e non anche alle proprie , rappresentate daila deposizione del redattore della convenzione ( di carattere ricognitivo di una situazione già esistente, piuttosto che costitutivo di nuovi diritti) del 2 agosto 1978 che — pur se non sottoscritta dalle parti — avrebbe - 4 - capisaldi certi, conformemente alle risultanze catastali, con quella determinata dalla rappresentato quanto meno un grave elemento indiziario di due circostanze: che la strada avrebbe avuto lo sviluppo a cavallo del confine anche nell'ultimo tratto ; che tale situazione sarebbe stata esistente sin dal 1978. Del pari, secondo le parti ricorrenti, la Corte veneziana avrebbe omesso di valorizzare l'atto a rogito notar Sartorio del 1966 con le altre parti ma anche con il frontistante lotto dell'acquirente Camillo Manzoni; sostengono infine che l'esistenza del tracciato della strada a cavaliere dei fondi sarebbe emerso dalla mappa catastale del 1972. I.a — Il mezzo è inammissibile perché non indica ove l' iter espositivo della gravata decisione sarebbe stato omesso (chè di tutte le circostanze sopra lumeggiate la Corte ha dato, sia pure in sintesi, ragione); ove esso sia stato tanto carente da non consentire la ricostruzione del ragionamento ; ove infine non sia stato conseguente alle premesse poste. II — Con il secondo motivo viene denunciata la falsa applicazione dell'art. 1027 cod. civ. , in relazione alla figura della servitù reciproca — caratterizzata da un indissolubile nesso tra i due "pesi" — laddove il giudice dell'impugnazione non ebbe a rilevare che, accogliendo la negatoria servitlliis, avrebbe al contempo dovuto accertare l'inesistenza di tutta intera la servitù," ...chè altrimenti l'attore in negatoria potrebbe usufruire ancora della parte di servitù che insiste sul fondo dell'attore in confessoria, che appunto ha riconosciuto già espressamente l'esistenza della servitù sulla sua parte del fondo" (così a fol 21 del ricorso) ; ne deriva, secondo i ricorrenti, che la sentenza avrebbe dovuto estendere la sua pronuncia di insussistenza anche alla servitù di transito a carico del fondo di essi deducenti. Ma — Il motivo è infondato perché omette di considerare che non vi è alcuna ineluttabilità logica, nel caso di c.d. servitù reciproche, che l'accertamento della insussistenza di un peso a carico di un fondo, non possa far permanere analogo e reciproco rapporto a carico dell'altro fondo: in concreto, se in una medesima striscia di _ 5 _ che assumono aver avuto carattere costitutivo della servitù non solo nel tratto a confine terreno si esercitino promiscuamente due passaggi ( e quindi il transito di un soggetto sulla striscia di terreno del confinante trovi reciproco e fattuale passaggio dell'altro sul proprio, nella area di sedime di pertinenza) non si vede perché non possa ipotizzarsi la permanenza di un transito sulla striscia di terreno dove sia stata accertata l'insussistenza conseguenza della contrapposizione di due domande aventi medesimo oggetto, non sussistendo alcun nesso "sinallagmatico" ( usando il termine solo in senso descrittivo della linea difensiva in esame) tra le due posizioni. III Con il terzo motivo viene denunciata la carenza di interesse all'azione di regolamento di confini e con il connesso quinto motivo a quella diretta all' apposizione di termini , in ragione del fatto che risulterebbe incontroverso che la linea confinaria si sarebbe svolta all'interno della striscia di terreno di possesso promiscuo - così che la proposizione della stessa si sarebbe ridotta ad un artificio processuale per raccoglimento della negatoria servitutis : il mezzo è infondato in quanto parte da un - presupposto logico non condivisibile, quello per il quale sarebbe indifferente il posizionamento del confine laddove esso cadesse su una fascia di terreno oggetto di servitù reciproca, essendo al contrario evidente che la sussistenza e soprattutto la collocazione della linea confinaria sono destinate ad incidere sulla esistenza prima e sul posizionamento poi della servitù, soprattutto ove, come sostenuto nel primo motivo del ricorso, si lumeggi la sussistenza di un titolo alla base del proprio diritto reale parziario. IV — Con il quarto motivo nuovamente si censura la gravata decisione per violazione dell'art. 950 cod. civ. assumendosi che nell'indagine circa la sussistenza di elementi identificativi del confine il giudice del merito deve dare la preferenza ad elementi diversi da quelli emergenti dall'esame delle mappe catastali e, che nel tener conto di ciò, la norma non impone che tali elementi di valutazione siano esistenti in rerum natura da oltre un ventennio: applicando la deduzione alla fattispecie, le parti ricorrenti assumono che 6 del reciproco passaggio; l'inconveniente sottolineato nel motivo non è altro che la erroneamente la Corte veneziana avrebbe escluso la sussistenza di una linea confinaria che coincidente con il muro di cemento armato. IV.a — Il mezzo è inammissibile perché si risolve non già in una doglianza attinente alla interpretazione dei confini applicativi della norma sibbene in una critica rivolta alla presupposto logico da cui parte l'argomentazione dei ricorrenti, atteso che la natura petitoria dell'azione di regolamento dei confini pone una precisa gerarchia nella valutazione delle emergenze istruttorie : innanzi tutto devono essere valutati i titoli dai quali si fa discendere il diritto al passaggio e tra questi vi è l'usucapione: dunque se non si riscontra il decorso del ventennio, la sussistenza di un manufatto con funzione confinaria, non vale ad integrare la sussistenza degli "altri elementi" in mancanza dei quali il giudice, a mente dell'art. 950, III comma, cod. civ., deve attenersi alle mappe catastali. .4 V — Con il sesto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 97 cpc laddove essi ricorrenti furono condannati all2 rifusione delle spese assieme ai Doimo, pur non avendo linee difensive comuni ed in via differenziata per il primo ed il secondo grado di giudizio V.a — H motivo è infondato perché se non viene contestata l'esorbitanza di quanto liquidato rispetto alle tariffe , e rimanendo conclamata la soccombenza dei ricorrenti, gli stessi sono carenti di interesse a far valere una specificazione del carico delle spese per gradi e per parti vittoriose VI — Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate secondo quanto indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso e condanna parti ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi. /50.4.444.14.4 ..,,-t , I .,. 7 _ ... concreta motivazione posta a base della decisione; è poi destituito di fondamento il Così deciso in Roma il 19 marzo 2015 , nella camera .di consiglio della 2^ Sezione Civile

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