Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9874 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29932-2017 proposto da:

C.M., titolare della ditta individuale AZIENDA AGRICOLA

PALAZZUOLO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIZIO

PELLEGRINI;

– ricorrente –

contro

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (già ENEL SERVIZIO ELETTRICO

S.P.A.),in persona della procuratrice, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

GALLI’, che lo rappreeuLd e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2369/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo di

ricorso assorbiti gli altri;

udito l’Avvocato PATRIZIO PELLEGRINI;

udito l’Avvocato CLAUDIO GALLI’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. chiamò in giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società Enel Servizio Elettrico di Firenze, che aveva gestito l’operazione per conto di Enel Servizio Elettrico SpA, al fine di sentirla condannare alla restituzione della somma di Euro 20.337,02 a suo dire indebitamente pagata per ottenere lo spostamento di un palo della luce. Contumace la società convenuta, il Tribunale adito, con ordinanza del 2 maggio 2001, accolse la domanda e condannò l’Enel a pagare quanto richiesto. L’attore notificò l’ordinanza ed il precetto ad Enel Servizio Elettrico in (OMISSIS) (anzichè 125), dove la notifica si perfezionò in data 12 luglio 2011, nonchè all’Ufficio di Firenze, dove la notifica si perfezionò in data 7 luglio 2011. In data 2 settembre 2011 Enel di Roma inviò al C. un assegno facendo espresso riferimento all’ordinanza e al precetto.

L’Enel Servizio Elettrico S.p.A. impugnò l’ordinanza conclusiva del giudizio del 2 maggio 2011 invocando la nullità della notifica del ricorso introduttivo e dell’intero giudizio. Il C., costituendosi in giudizio, rilevò l’inammissibilità dell’appello perchè tardivo ex art. 326 c.p.c. e comunque la sua infondatezza.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2369 del 13 luglio 2017, respinse l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal C. dichiarando che l’ordinanza era stata notificata ad Enel Servizio Elettrico S.p.A. con notifica nulla perchè non eseguita presso la sede legale ma presso la sede della controllante Enel S.p.A. e presso l’Ufficio di Firenze, sicchè non era applicabile il termine breve ex art. 325 c.p.c. e l’appello doveva considerarsi tempestivo perchè perfezionato nel termine lungo.

Verificata l’ammissibilità dell’appello di Enel, la Corte territoriale lo accolse, dichiarando la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, dell’intero giudizio di primo grado e dell’ordinanza conclusiva, rimettendo ex art. 354 c.p.c., le parti al giudice di primo grado.

Avverso la sentenza, che condannò l’appellato C. alle spese del gravame, il C. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, il primo articolato in quattro distinte censure.

La società Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (già Enel Servizio Elettrico S.p.A.) resiste con controricorso. C.M. deposita memoria ex art. 378 c.p.c.. La causa, assegnata all’Adunanza Camerale del 22/3/2019, è stata rimessa alla pubblica udienza in considerazione della presenza di delicate questioni processuali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, articolato in quattro distinte censure, è volto a contestare l’impugnata sentenza per aver ritenuto ammissibile l’appello di Enel Servizio Elettrico S.p.A. che, al contrario, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardività.

1.a La declaratoria di ammissibilità dell’appello contrasterebbe innanzitutto con l’art. 145 c.p.c. e art. 46 c.c., per avere la Corte erritoriale ritenuto nulla la notifica dell’ordinanza del Tribunale, non per errata individuazione del destinatario, ma per il luogo in cui era stata indirizzata (viale (OMISSIS), sede legale di Enel S.p.A., anzichè (OMISSIS) del medesimo complesso, sede di Enel Servizio Elettrico nonchè presso l’Ufficio di Firenze in (OMISSIS)), senza tenere conto del fatto che al civico 137 si collocava la sede effettiva dell’appellante e che l’Ufficio territoriale di Firenze era diretta emanazione di Enel Servizio Elettrico S.p.A..

1.b Con la seconda censura il ricorrente contesta la violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, per non avere l’impugnata sentenza ritenuto che la notifica avesse comunque raggiunto lo scopo della conoscenza dell’azione da parte di Enel Servizio Elettrico SpA, come si desumerebbe da corrispondenza versata in atti ed in assenza di prova, da parte del ricevente, dell’impossibilità materiale di conoscenza dell’atto: anche in base a tale secondo profilo, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammissibile l’appello perchè tempestivo, dovendosi, invece, dichiarare l’inammissibilità rispetto al termine breve.

1a-1b. Le prime due censure possono essere esaminate congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e sono entrambe infondate. Il giudice di merito, con motivazione non sindacabile in questa sede, ha ritenuto non fornita la prova che la sede presso la quale era avvenuta la notifica del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado, diversa da quella legale, era quella effettiva. In mancanza di prova circa la sede effettiva, la sentenza ha correttamente ritenuto che la notifica dell’ordinanza conclusiva del giudizio non era idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello di guisa che quest’ultimo, intervenuto nel termine lungo, era conseguentemente ammissibile. La sentenza è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, secondo la quale la notifica effettuata presso la sede effettiva, ove distinta da quella legale, è valida purchè il notificante provi che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative, in mancanza della quale prova la notifica non può ritenersi valida (Cass., 6-5, n. 21699 del 19/9/2017; Cass., 6-5, n. 1248 del 18/1/2017).

lc Con la terza censura – dichiarazione d’ufficio della nullità della notifica dell’ordinanza/sentenza in assenza di richiesta di parte (art. 157 c.p.c., comma 1) – il ricorrente assume che, non avendo l’appellante formulato domanda di declaratoria di nullità della notifica dell’ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado, il giudice avrebbe violato l’art. 157 c.p.c., pronunciando su una nullità non eccepita dalla parte.

1d Con la quarta censura – tardività della richiesta di nullità della notifica (art. 157 c.p.c., comma 2) -il ricorrente assume che l’appellante avrebbe, solo tardivamente, replicato all’eccezione di tardività dell’appello, formulata tempestivamente dall’appellato, con la comparsa conclusionale del giudizio di gravame.

1c -1d. Le due censure sono entrambe volte a sostenere che la pretesa inidoneità della notifica dell’ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado a far decorrere il termine breve era stata illegittimamente rilevata d’ufficio, essendo stata prospettata dall’appellante solo in comparsa conclusionale, a fronte dell’eccezione di tardività dell’appello svolta dall’appellato nel suo atto di costituzione. Le due censure possono essere esaminate congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e sono entrambe palesemente infondate, in quanto le questioni relative alla tempestiva proposizione dell’appello sono evidentemente scrutinabili d’ufficio.

2. Con il secondo motivo di ricorso – validità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado – il ricorrente aggredisce la seconda ratio decidendi dell’impugnata sentenza consistente nella statuizione di invalidità della notifica del ricorso di primo grado, segnatamente evidenziando al riguardo di non aver mai sostenuto che l’ufficio di Firenze integrasse la sede legale della società e di aver piuttosto rappresentato che quell’ufficio fosse stabilmente utilizzato per la gestione dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari dell’ente.

2.1 Il motivo è inammissibile perchè non correlato alla ratio decidendi. La Corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado perchè avvenuta presso la sede legale di Enel S.p.A., soggetto diverso da Enel Servizio Elettrico S.p.A., nonchè presso un ufficio decentrato di Firenze di Enel Servizio Elettrico S.p.A., che non è la sede legale dell’ente. Ha conseguentemente concluso che il processo dovesse ricominciare con la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., comma 1. Questa ratio decidendi non è adeguatamente censurata dal ricorrente. 3. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.800 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, a seguito di trattazione in pubblica udienza, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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