Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9874 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avv. BOGNANNI Giuseppe e Stefano

Lupis, elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in

Roma, viale Mazzini, n. 6;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempere;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano in data 9 novembre

2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso;

sentito l’Avv. Sergio Lio, per delega;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione notificato il 25 maggio 2004 P. D. ha convenuto in giudizio il Condominio (OMISSIS), al fine di conseguire il risarcimento dei danni tutti – patrimoniali e non – patiti e patiendi in conseguenza delle infiltrazioni d’acqua e macchie di umidità verificatesi, a decorrere dall’autunno 2001, all’interno del locale autorimessa di sua proprietà, sito al locale interrato del suddetto fabbricato condominiale, provenienti dalle griglie di aerazione delle corsie box poste attigue al suddetto edificio;

che l’attrice ha chiesto l’accertamento della responsabilità del condominio ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., e ha quantificato la richiesta risarcitoria nella somma di Euro 1.100,00 ovvero nella minore somma determinata dal giudice;

che si è costituito il Condominio, resistendo alla domanda attrice;

che l’adito Giudice di pace, con sentenza depositata il 9 novembre 2005, ha rigettato la domanda attrice;

che il primo giudice ha rilevato che la domanda di risarcimento delle spese di imbiancatura non aveva ragione di sussistere, essendo intervenute delibere dell’assemblea condominiale, “tutte convergenti con l’obiettivo di risarcimento a tutti i danneggiati dalle infiltrazioni”; e che, quanto alla richiesta di danni relativamente all’alzavetro elettrico sinistro, parte attrice non aveva provato “il nesso causale del danno con il fatto, non fornendo la prova necessaria ex art. 2697 cod. civ., comma 1”;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 dicembre 206, sulla base di due motivi;

che l’intimato Condominio non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1135 e 1137 cod. civ.) la ricorrente si duole che il Giudice di pace abbia ritenuto vincolanti per la condomina P. le delibere dell’assemblea condominiale con cui era stato offerto a tutti i condomini, i cui boxes erano stati danneggiati dalle infiltrazioni, o un risarcimento forfetario equivalente, oppure il ripristino dei locali, senza considerare che tali delibere non erano state votate espressamente, nè accettate, dalla P. e che nella specie trattavasi di delibere nulle, in quanto aventi un oggetto esorbitante i limiti di attribuzioni dell’assemblea, i cui poteri non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini;

che il motivo è infondato;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 3^, 10 maggio 2005, n. 9752; Sez. 2^, 19 marzo 2007, n. 6382), le sentenze pronunziate, come nella specie, dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1 e 2, solo – con riferimento al n. 3 dello stesso articolo – per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione – in relazione al n. 4 dello stesso art. 360 cod. proc. civ. – per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la ratio decidendi;

che, nella specie, le censure avanzate dalla ricorrente non rientrano in alcuna delle categorie suddette;

che il Giudice di pace ha rigettato la domanda perchè, a suo avviso, avendo il condominio deliberato un risarcimento forfettario, l’attrice avrebbe dovuto proporre, non un’azione risarcitoria, ma un’impugnativa della deliberazione;

che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare siffatta statuizione sotto il profilo, consentitole anche nelle cause decise secondo equità ex art. 113 cod. proc. civ., della violazione di norme processuali in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., e art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per avere il Giudice di pace erroneamente interpretato la domanda come riconducibile a rapporti condominiali laddove, agendo per danni derivanti alla proprietà esclusiva dal bene comune, il condomino si pone in posizione di terzo rispetto al rapporto condominiale;

che, invece, la ricorrente, seguendo l’erronea impostazione data dal Giudice di pace alla vertenza ma non comprendendone il senso, ha dedotto la violazione delle norme in materia di validità e di impugnazione delle delibere condominiali, questione che non solo non poteva sollevare avverso sentenza equitativa, ma che neppure risulta cogliere nel segno in relazione alla pur erronea ratio decidenti, in quanto il Giudice di pace aveva ritenuto necessaria l’impugnazione della deliberazione, non sotto il profilo formale degli eventuali vizi della stessa, ma sotto quello sostanziale dell’entità eventualmente non satisfattiva del risarcimento deliberato;

che con il secondo mezzo si lamenta omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, perchè il Giudice di pace non avrebbe considerato che la proposta di rimborso danni non era stata neppure votata dall’assemblea del 13 febbraio 2004, essendo ciò avvenuto soltanto in corso di causa, con la Delib. 2 marzo 2005, e che l’offerta risarcitoria era del tutto irrisoria; e perchè non sarebbe stato dato ingresso alle istanze istruttorie dell’attrice, volte a dimostrare la sussistenza e consistenza dei danni nonchè il nesso causale con i fenomeni di infiltrazione verificatIsi nel box di proprietà;

che il motivo è inammissibile, non potendo dirsi che la motivazione sia apparente ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse;

che, in concreto, l’argomentazione alla base della sentenza impugnata si compone di un ragionamento che non presenta intrinseci vizi logici e che, quindi, da un punto di vista giuridico, costituisce motivazione;

che, in ordine al rigetto della domanda risarcitoria in relazione ai danni asseritameli te patiti dall’alzavetro elettrico della vettura, la ricorrente omette di trascrivere, in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, i capitoli di prova che il primo giudice non ha ammesso, e quindi non consente a questa Corte di legittimità di valutare se essi attenevano ad un punto decisivo della controversia;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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