Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9873 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace

di Carrara, con ordinanza N.R.G. 796/08, depositata il 21/11/08 nel

procedimento pendente fra:

TECNOIMPIANTI ITALIANA SRL;

NUOVA RIVAS SRL;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che il Giudice di pace di Pontedera, adito dalla s.r.l. Tecnoimpianti Italiana con opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal medesimo giudice in favore della s.r.l. Nuova Rivas, ha dichiarato con sentenza n. 592 del 2008 la continenza della causa con altra pendente davanti al Giudice di pace di Carrara;

che il giudice di pace di Carrara, adito con atto di riassunzione dalla società opponente, ha richiesto regolamento di competenza di ufficio, sul rilievo della assoluta inderogabilità della competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nella specie il giudice di Pontedera.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in accoglimento della richiesta del Giudice di pace di Carrara, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Pontedera, dato il carattere funzionale e pertanto inderogabile della competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione (per tutte, Cass. Sez. Un. 10984/1992), inderogabilità che non subisce eccezione neppure in ipotesi di continenza di cause (Cass. 854/2003, 15525/2000);

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente regolamento, richiesto d’ufficio.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pontedera e dispone la riassunzione nei termini di legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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