Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9873 del 24/04/2010
Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 24/04/2010), n.9873
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Carrara, con ordinanza N.R.G. 796/08, depositata il 21/11/08 nel
procedimento pendente fra:
TECNOIMPIANTI ITALIANA SRL;
NUOVA RIVAS SRL;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che il Giudice di pace di Pontedera, adito dalla s.r.l. Tecnoimpianti Italiana con opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal medesimo giudice in favore della s.r.l. Nuova Rivas, ha dichiarato con sentenza n. 592 del 2008 la continenza della causa con altra pendente davanti al Giudice di pace di Carrara;
che il giudice di pace di Carrara, adito con atto di riassunzione dalla società opponente, ha richiesto regolamento di competenza di ufficio, sul rilievo della assoluta inderogabilità della competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nella specie il giudice di Pontedera.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, in accoglimento della richiesta del Giudice di pace di Carrara, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Pontedera, dato il carattere funzionale e pertanto inderogabile della competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione (per tutte, Cass. Sez. Un. 10984/1992), inderogabilità che non subisce eccezione neppure in ipotesi di continenza di cause (Cass. 854/2003, 15525/2000);
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente regolamento, richiesto d’ufficio.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pontedera e dispone la riassunzione nei termini di legge.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010