Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9873 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 6955 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

B.D., (C.F.: BGI DNL 79D18 F9120) rappresentato e difeso

dall’avvocato Roberto Lenza (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

GENERALI ITALIA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), quale Impresa Designata

per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. per la

regione Campania, in persona del rappresentante per procura

S.G. rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Magaldi

(C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n.

1244/2018, pubblicata in data 31 agosto 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 26 gennaio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.D. ha agito in giudizio nei confronti di Generali Italia S.p.A., quale Impresa Designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto in data 3 febbraio 2001.

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato la domanda.

La Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il B., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione ex art. 112 c.p.c. tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – c.d. extrapetizione”.

Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo il tribunale, l’attore aveva avuto la possibilità di identificare, anzi aveva addirittura in concreto identificato il veicolo che (a suo dire) aveva causato l’incidente, onde, non potendo ritenersi che questo fosse rimasto non identificato per circostanze obiettive non imputabili a negligenza della vittima, non sussistevano i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 ritenuto per tale ragione ed in tal senso sfornito di legittimazione passiva in senso sostanziale (cioè, in altri termini, non obbligato a risarcire il danno).

Su gravame del B., che ha sostenuto la sussistenza della legittimazione passiva in senso sostanziale (quale soggetto obbligato a risarcire il danno) del suddetto Fondo di garanzia, la corte di appello ha espressamente confermato la statuizione del tribunale, condividendone il rilievo di insussistenza dei presupposti per l’operatività della garanzia del Fondo.

Non vi è stata dunque alcuna violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato di cui all’art. 112 c.p.c. da parte della corte territoriale, che ha correttamente interpretato, esaminato e deciso, per quanto attiene al punto in discussione, il motivo di gravame dell’attore.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa interpretazione della L. n. 990 del 1969, art. 19 nonchè dell’art. 283, lett. A), C.d.A. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

La corte di appello ha dato atto che era pacifico che il conducente dell’autovettura con il quale l’attore si era scontrato non si era affatto dato alla fuga, ma lo aveva anzi accompagnato in ospedale e che lo stesso attore non solo aveva avuto ampiamente la possibilità di identificare detto veicolo, ma lo aveva addirittura identificato in concreto, arrivando a presentare querela in sede penale contro il relativo conducente (in tale sede indicando tipo, marca e targa dell’autovettura coinvolta), anche se il procedimento penale era stato archiviato, essendo state rilevate incongruenze nelle deposizioni testimoniali, con riguardo alla effettiva dinamica del sinistro, al tipo di ciclomotore condotto dal B. ed all’identificazione del conducente dell’autovettura.

Sulla base di queste premesse, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la dedotta mancata identificazione, nel presente giudizio, del veicolo cui l’attore imputava la responsabilità del sinistro, e la conseguente omessa citazione del responsabile civile (e della sua compagnia di assicurazione), non erano dovute a circostanze oggettive ma al più dipendevano esclusivamente da sua negligenza.

Si tratta di un apprezzamento di fatto, sostenuto da adeguata motivazione, non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.

Sulla base di tale accertamento di fatto, la corte di appello ha poi ritenuto che non potevano ritenersi integrati i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19.

Sotto tale ultimo profilo, la decisione impugnata è pienamente conforme, in diritto, all’indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere) secondo cui “in tema di sinistri automobilistici, l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell’assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, in linea con l’art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, sicchè, ai fini della statuizione sulla risarcibilità del danno da parte dell’impresa designata per il Fondo, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea anche quando la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione, ad opera del danneggiato, di regole di ordinaria diligenza e comune prudenza” (in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13/01/2015, Rv. 633964 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18308 del 18/09/2015, Rv. 636918 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33444 del 17/12/2019, Rv. 656451 – 01).

La sentenza impugnata si sottrae quindi a tutte le censure avanzate con il ricorso.

E’ opportuno precisare, in proposito, che l’indirizzo appena richiamato non può in alcun modo essere ritenuto in contrasto con i principi di diritto affermati da questa stessa Corte (e richiamati da parte ricorrente), secondo i quali “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 (“ratione temporis” applicabile), nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nè il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014, Rv. 633196 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27541 del 30/12/2016, Rv. 642837 – 01).

In tali ultime decisioni, come emerge con evidenza dalle relative motivazioni, si è infatti inteso esclusivamente negare – oltre all’obbligo della vittima di compiere specifiche indagini volte all’identificazione dell’investitore e al condizionamento dell’azione civile alla conclusione delle indagini penali – la necessità della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la presentazione di una tempestiva denuncia contro ignoti), quale elemento necessario a integrare il requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione del veicolo investitore, escludendosi dunque che la mancanza di tale denuncia possa determinare automaticamente il rigetto della domanda, senza una adeguata valutazione del compendio probatorio.

Non si è inteso, invece, affatto negare, anzi risulta espressamente confermato (in perfetta coerenza con i principi di diritto in precedenza esposti, che stanno alla base della decisione nella specie impugnata) che comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell’intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (il che nella specie risulta espressamente escluso dalla corte territoriale).

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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