Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9873 del 14/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 9873 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 24124-2009 proposto da:
CINCIDDA CRISTINA CNCMCR53C46I165E,

elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA
GIOVANNELLI;
– ricorrente –

2015
984

contro

CAPPELLO LUIGI, CAPPELLO MARGHERITA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 2,
presso lo studio dell’avvocato ALFREDO DI GIROLAMO,

Data pubblicazione: 14/05/2015

i

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
STEFANIA SACCARDI;
controricorranti nonché contro

MUGNAI LAURA;

avverso la sentenza n. 1359/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 29/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato GREGORIA MARIA FAILLA, con delega
dell’Avvocato ARTURO ANTONUCCI difensore della
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimati –

.11.1■~1.

“;•:.1,..,h 40 , 1

+t -Iii I

o

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
i

„.

Con citazione del 28.4.1994 Margherita e Luigi Cappello esponevano che erano
proprietari di un immobile al terzo piano di un edificio in Firenze via Camaldoli
33 e che Laura Mugnai, proprietaria di un appartamento contiguo, in violazione
I l’i

-delle distanze legali; avevaltrasfortnato’ ufta” finestra tergale in’porta’fintstra, al— “”‘ ”
fine di annettere un solari° condominiale e trasformarlo in terrazzo esclusivo,
,
aveva trasformato in finestra una luce del bagno ed installato una grata alla
finestra adiacente all’ingresso, con abusivo aggancio alla ringhiera condominiale.
Tanto premesso convenivano davanti al Tribunale di Firenze la Mugnai per

I

1.0.eq’. .4

••

.

r’,•• t • 1.4•0 0 , 4

5. ■ *4

jL

>I’

h

7Y.

sentirla condannare a ll a ri messione

.4

i•

lig

111,..-

.0

+41.5 •

•,-M7

1 ,1

pristmo con eliminazione delle opere

realizzate in violazione delle distanze ed ai danni.
.44,
La Mugnai resisteva deducendo di aver acquistato l’appartamento da Cristina

?,’

Cincidda solo il 15.6.1993 quando detti lavori erano già stati effettuati da vari
anni e chiamava in causa la precedente proprietaria che rimaneva contumace.
I h V+I44 4 , •341. 4,- 4 ,4•.•

st

+.”

•,.

hal

11 ,P11.

••

A seguito di prova testnnornale e ctu il tribunale respingeva la domanda
4

i

ritenendola rivolta al rispetto delle, distanze, e non ravvisando alcuna servitù a
«, p,
carico degli attori.
Proposto appello dai Cappello, svolgeva appello incidentale per le spese la
Mugnai e si costituiva la Cincidda chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

rt. if :AI do.ti,….:;y94,1-,?,é••,-.•».

Mb • b- 1.3.

;.!

.”

I

4.

M i , P..

‘P

44

e

••

La Corte di appello di Firenze, con sentenza 29.9.2008, in riforma, condannava la
– Mugnai alla riduzione in pristino – medianté:eliminazionecidella ringhiera, del’ solaio
condominiale, alla chiusura della porta finestra, ricostituendo l’originaria finestra,
alla riduzione della finestra del bagno alla misura preesistente ed ai danni in
10.000 euro oltre accessori e spese e la Cincidda a tenere indenne la Mugnai da
‘ tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’accoglimento della domanda.
t

•••■ ■• ■

L

UNIEN111~1111L4111~

111~ 11111~4.

t

1.•

t i 1, # .1444+4r

rt

Ese

I ,

t.

‘ì•I

,

„ „

t, ; m„,„

ry

1 ,111,

1,

rio,P>1

711.• .. ■

+1.

11,1e

7. 4 .

La Corte territoriale rilevava che il giudizio era stato introdotto per il rispetto delle
distanze legali_ con conseguente riduzione in pilistino, : che gli interventi avevancr
inciso sulla proprietà esclusiva dei Cappello e sulle parti condominiali
dell’edificio, che le violazioni erano state tutte accertate dal etu e sostanzialmente
riconosciute esplicitamente od implicitamente dalla Mugnai e dalla Cincidda e
• I

0.1

if

r.

p

r.r

•.

risultavano da un verbale dei vigili urbani e dalla planimetria allegata alla
sanatoria.
1-4

Ricorre Cincidda con tre motivi e relativi quesiti, resistono i Cappello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia violazione degli artt. 360 n. 3 cpc e 112 cpc col
eh.

I 4 • •14

• I

r.

44 4 .1″-•• 4.

quesito se vi è violazione dell’art. 112 cpc nell’ordine di rimessa in pristino per
•Violazione delle”distahie senza una dénianCla in tal senso.
Col secondo motivo si denunziano vizi di motivazione per la acritica adesione
alla ctu, con quesito.
Col terzo motivo si deduce violazione cli nonne di diritto quanto alla
11

r 4 Ir

114 4

.•

4 i4

••••

•2

I

I

•••• • L

•vr

•. ■

NO 4. ,

trasformazione della finestra in porta finestra e all’ampliamento della finestrella
e)

donire quésiti.

t

Ciò premesso, si osserva:
La Corte territoriale, come dedotto, ha rilevato che il giudizio era stato introdotto
_per il rispetto delle distanze legali con ponseguente riduzione in pristino che
interventi avevano inciso sulla proprietà esclusiva dei Cappello e sulle parti
I
• I• 4

dèll’edificio, che le violazibni erano state tutte accertate dal etti e
sostanzialmente riconosciute esplicitamente od implicitamente dalla Mugnai e
dalla Cincidda e risultavano da un verbale dei vigili urbani e dalla planimetria

t t i t ■ts

ren l. rt.N .allegata

alla sanatoria.

I

t

Il primo motivo va respinto perché risulta chiaramente dagli attib proposizione di
una domanda relativa alla violazione di distanze ed in ogni caso il giudice
; 101.1’

” ititeiVié’ta

e

Nella fattispecie la CArte

e/

r

9 9 1199

917 99, A.1.9 4. L

appello, hai ravviato una errata interpretazione della

domanda da parte del primo giudice.

(Cass. 12.2.2013 n. 3340, Cass.22.5.2013 n. 8053, Cass. 11.5.2012 n. 7347 e,
1, 1

• •• ■

.11!

’91

;.• t ‘•

e

I e,

.

I

,e,I

• I r

i

,

t

specificamente in tema di ctu, Cass. 11.5.2012 n. 7364) in ordine all’avvenuto

accertamento di tutte, le violazioni denunziate da parte del ctu, con la ulteriore
precisazione che i fatti risultavano sostanzialmente ammessi e non contestati e col
richiamo ad un verbale dei vigili e ad una planimetria allegata alla domanda di
sanatoria.
• li , e

.

i •,

r!

‘4 9 ‘9

’11

9.

1 . 1’t •. •

-9. 9 e

,1

!

et

Il terzo motivo propone un riesame del merito e si concreta in tardivi rilievi alla
h

etu, senza impugnare la dedotta mancata. contestazione degli ‘accertamenti e si
conclude con tre quesiti meramente assertivi , senza osservale il d.lgs. n. 40/2006,
applicàbile ratione temporis, trattandosi di sentenza pubblicata il 29.9.2008 ( S.U.
20603/2007, 16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008,
I i e 3 1 , ..”7…”,•11

l•

L’e

t..9,199.34, 9 1

•• 01.

• •.• •

..;

r

• • 9 ,

-9

9 ‘I’ t • t .

e,!!e

24255/20′ 11, 4566/2009).
,In definitiva il ricorso: va rigettato con còndanhaalle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Carte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro
3000 di cui 2800 per compensi, oltre accessori.
;•1

‹, V

, e14.

re e,e,

0,0

,!!..•ua..,1

e

Roma 18 marzo 2015.
conigliere eezicie
rikAà

i

i!G

q! e.. 4.

‘ 4.1é4t!II I’ le’ N`lb,

‘l`

‘I

Il secondo motivo va respinto perchè è consentita la motivazione per relationem

994’ tett

I.

DEPOSITATO IN CANCELLERRA

i 4 MAG. 2015

Roma,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA