Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9873 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 05/05/2011), n.9873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARONGIU GIANNI, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 28/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il resistente l’Avvocato BODRITO, per delega dell’Avvocato

MARONGIU, che ha chiesto il rigetto e deposita copia sentenza n.

24975/2006;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.P. impugnava la cartella di pagamento conseguente ad un accertamento asserito definitivo per mancata impugnazione:

sosteneva la mancata notifica dell’avviso di accertamento e deduceva che la stessa risultava effettuata il (OMISSIS) in (OMISSIS), mentre egli era residente ad altro indirizzo. L’ufficio resisteva.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso.

Contro tale sentenza proponeva appello l’agenzia; resisteva il contribuente ed entrambe le parti reiteravano le proprie tesi.

La Commissione tributaria Regionale rigettava l’appello ritenendo che il ricorrente risultava anagraficamente residente in (OMISSIS) e che non vi erano elementi per ritenere che il contribuente avesse eletto domicilio fiscale nella precedente residenza.

Contro tale ultima sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia con ricorso fondato su duplice motivo. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dei ricorso proposto dai Ministero dell’Economia e delle Finanze non essendo stato lo stesso parte del procedimento di merito. Si compensano le relative spese tenuto conto del fatto che non vi è stato nessun aggravamento di attività difensiva per il contribuente.

2. L’Agenzia con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 100 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per non avere il giudice a quo rilevato il difetto di interesse da parte del contribuente alla denuncia del vizio di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, derivante dal fatto che lo stesso si era limitato ad eccepire il vizio di cui sopra senza dedurre la sopravvenuta decadenza dell’amministrazione all’esercizio del potere impositivo.

2.1 La censura è manifestamente infondata secondo i principi già enucleati da questa Corte che ha già affermato (Cass. n. 5100 del 1997) “Se il contribuente impugna l’iscrizione a ruolo di un’imposta per invalidità della notifica (mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 140 cod. proc. civ.) del relativo avviso di accertamento, non può ritenersi che i vizi di essa si sono sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 cod. proc. civ.), atteso che nessuna tempestiva conoscenza di tale indispensabile presupposto della predetta iscrizione si è verificata in conseguenza della notifica di questa. ” La Corte ha poi ribadito tale indirizzo (Cass. n. 10772 del 2006) e lo ha compiutamente motivato (Cass. n. 24975 del 2006) con argomentazioni dalle quali questo collegio non ritiene di discostarsi. Ha infatti affermato che, se si tiene conto dell’orientamento assunto dalle Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza 25 maggio 2005, n. 10958, secondo cui “nel caso in cui non sia stato notificato un atto presupposto, c’è la possibilità di fare valere anche questioni di merito relative al rapporto tributario”, e se si tiene conto del vincolo ad interpretare le norme primarie in senso conforme alla Costituzione, con particolare riguardo, nella questione in esame, ai suoi dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, artt. 3, 24 e 113, si deve trarre la norma secondo la quale l’impugnazione congiunta di atti presupposti di imposizione tributaria e di atti ad essi conseguenti è un potere del contribuente attinente a una situazione giuridica soggettiva statica di vantaggio della specie della facoltà o del diritto potestativo. Il contribuente, esercitando pienamente a sua autonomia, può, sulla base della citata disposizione, valutare se abbia interesse ad aprire la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, n. 2, è, dunque, una norma stabilita a favore del contribuente, che gli consente – è la stessa disposizione di legge a usare il verbo “consentire” -di impugnare, solo se lo vuole, tutti gli atti presupposti non notificati o tutti quegli atti che avrebbero dovuto essergli notificati perchè autonomamente impugnabili. A conferma di questa Interpretazione si consideri che, ove si accogliesse la tesi opposta, l’Ufficio potrebbe procedere sempre all’adozione di atti conseguenti – per esempio, come nella specie, la cartella di pagamento – senza notificare gli atti presupposti – nella specie l’avviso di accertamento -, o notificandoli ritualmente, perchè il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. E’ evidente che una tesi siffatta, configurandosi il potere del contribuente D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, comma 3, come una situazione giuridica soggettiva dinamica strumentale di facoltà o di diritto potestativo, stravolgerebbe l’intero impianto del procedimento di formazione degli atti di imposizione tributaria e vanificherebbe ogni garanzia del diritto di difesa riconosciuto dagli artt. 24 e 113 Cost..

2.2 In applicazione di tali principi correttamente il giudice a quo non ha ritenuto la carenza di interesse all’impugnazione da parte del contribuente che non aveva eccepito, unitamente al vizio della notifica dell’avviso di accertamento, la conseguente decadenza dell’ufficio.

Il contribuente infatti ben poteva, come sopra motivato, limitarsi ad eccepire solo la mancata conoscenza dell’atto presupposto, derivando solo da tale atto – e non dalla successiva cartella – il soddisfacimento del suo diritto sia ad essere posto correttamente, cioè nei tempi e nei modi previsti dalla legge, in condizione di conoscenza sul contenuto preciso dell’atto di imposizione tributaria, sia ad esercitare una consapevole difesa contro tale imposizione.

2.3 Il motivo in esame deve pertanto essere rigettato.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 100 e 156 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 57, per essere la notifica dell’avviso di accertamento nulla, ma non inesistente, e quindi tale da non incidere sulla validità dell’atto notificato.

La censura è infondata sotto vari profili.

3.1 Premesso tutto quanto già esposto in ordine al primo motivo con riferimento all’interesse ad agire del contribuente, si osserva che il ricorrente afferma che la notifica è stata eseguita in luogo che comunque deve ritenersi di pertinenza del destinatario, trattandosi della precedente residenza del destinatario. Sul punto deve rilevarsi che la relazione esistente tra un luogo ed il soggetto destinatario è certamente questione di fatto che, in quanto tale, è censurabile in cassazione solo per difetto di motivazione, difetto che, nella specie non è stato rilevato nè eccepito.

3.2 Ancora va affermata l’irrilevanza della distinzione richiamata dal ricorrente tra ipotesi di nullità e di inesistenza della notifica per inapplicabilità alla presente fattispecie del principio enucleato da questa Corte (Cass. S.U. n. 19854 del 2004), secondo il quale ” La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento.” Nei caso di specie, infatti, è pacifico che il contribuente non ha impugnato l’avviso di accertamento ma la successiva cartella: da tale impugnativa non poteva scaturire la sanatoria della notifica dell’atto presupposto nè, per tutto quanto esposto con riferimento al primo motivo del ricorso, l’obbligo per il contribuente di impugnare coevamente la cartella e l’atto dalla stessa presupposto.

Anche tale motivo del ricorso deve pertanto essere rigettato.

4. Le spese di giudizio vengono compensate tenuto conto della natura delle questioni di diritto proposte con il ricorso per Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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