Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9872 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2924/2017 R.G. proposto da:

S.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Zito e

Glenda Prochilo, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, n.

114/b, presso lo studio dell’Avv. Francesca Bellocco;

– ricorrente –

contro

Banca Nuova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Costanza, con domicilio

eletto in Roma, via Sabotino, n. 2/a, presso lo studio dell’Avv.

Valentino Vulpetti;

– controricorrente –

Sicilfer s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 669 del Tribunale di Trapani depositata il 15

novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2020

dal Consigliere D’Arrigo Cosimo;

uditi l’avvocato Giovanni Soliano, in sostituzione dell’Avv. Domenico

Zito, e l’avvocato Elisabetta Rossi, in sostituzione dell’avvocato

Roberto Costanza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.C. agiva esecutivamente nei confronti della Sicilfer s.r.l. per un credito di Euro 6.229,06, sottoponendo a pignoramento quanto dovuto alla società esecutata dalla Banca Nuova s.p.a., ai sensi dell’art. 543 c.c..

La Banca Nuova s.p.a. rendeva la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c., con cui comunicava di essere debitrice di Sicilfer s.r.l. della somma di Euro 25.425,00, pari al controvalore di 25.000 obbligazioni emesse dalla medesima banca, costituite in pegno a garanzia di un affidamento concesso alla società esecutata. In data 14 gennaio 2011 la Banca Nuova s.p.a. vendeva i titoli obbligazionari e il ricavato della vendita veniva accreditato sul conto corrente della Sicilfer s.r.l., che presentava un saldo negativo.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trapani assegnava allo S. la somma precettata, maggiorata di interessi e spese della procedura.

Avverso l’ordinanza di assegnazione la Banca Nuova s.p.a. proponeva, in data 20 maggio 2011, opposizione agli atti esecutivi e, interinalmente, istanza di sospensione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Lo S., nel frattempo, notificava alla Banca Nuova s.p.a. un atto di precetto, intimando il pagamento della somma di Euro 8.901,75 oltre spese ulteriori. L’intimata corrispondeva tali somme.

Successivamente, la Banca Nuova s.p.a. introduceva la fase di merito dell’opposizione, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità dell’ordinanza e conseguentemente di revocarla. Si costituiva lo S., chiedendo il rigetto dell’opposizione. La Sicilfer s.r.l. rimaneva contumace.

Il Tribunale di Trapani accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullità dell’ordinanza di assegnazione delle somme; compensava le spese di lite.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione S.C.. Resiste con controricorso la Banca Nuova s.p.a. La Sicilfer s.r.l. non ha svolto attività difensiva. Lo S. ha depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, lo S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 554, 544 e 546 c.p.c., e degli artt. 2786, 2787 e segg. c.c.. Le censure si rivolgono contro la sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che “dalla dichiarazione di terzo non emerge la sussistenza di un’attuale disponibilità monetaria della banca nei confronti della società esecutata, dovendosi, al più, ritenere ricorrente un rapporto obbligatorio (affidamento) garantito da pegno su titoli, che, come tale, non poteva essere oggetto di assegnazione”.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale, ritenutosi investito del compito di interpretare la dichiarazione del terzo pignorato e di valutarne la portata, fonda la propria decisione su tre circostanze: la Banca non ha dichiarato l’esistenza di un proprio debito, bensì di un rapporto di affidamento; mancherebbe, dunque, un credito certo o determinato nel suo ammontare; possono, invece, costituire oggetto di assegnazione solamente somme o crediti esigibili o di celere liquidazione.

Tutte le premesse su cui poggia la sentenza impugnata sono errate.

Anzitutto, va posto in evidenza che la Banca, nel rendere la dichiarazione di terzo, si è espressamente dichiarata “debitrice della Sicilfer s.r.l. della complessiva somma di Euro 25.425,00, pari al controvalore di numero 25.000 obbligazioni Banca Nuova s.p.a. con scadenza 06.03.2014, costituite in pegno con atto del 27.07.2019 a garanzia di un affidamento concesso dalla banca”. Il tenore testuale della dichiarazione, dunque, è nel senso dell’esistenza del credito pignorato. Stante il valore confessorio della stessa, già sulla base di questo solo rilievo, il Tribunale avrebbe dovuto respingere l’opposizione agli atti esecutivi.

In secondo luogo, è evidente l’errore logico nel quale cade il Tribunale, che arriva a confondere l’oggetto del pignoramento con il rapporto affidato, anzichè con i titoli obbligazionari costituiti in garanzia. Una volta chiarito che, in realtà, l’oggetto del pignoramento è costituito dai titoli obbligazionari (circostanza, quest’ultima, non posta in discussione), viene ovviamente meno l’argomento secondo cui la banca non avrebbe dichiarato l’esistenza di un proprio debito.

Ciò posto, non è neppure vero che la condizione per la pignorabilità dei crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso dei terzi sia costituita dalla possibilità di una celere liquidazione.

Al contrario, in tema di pignoramento di crediti, l’art. 553 c.p.c., comma 2, espressamente prevede la possibilità di assoggettare ad espropriazione forzata crediti esigibili in termini maggiori di 90 giorni, con l’unica differenza, rispetto all’ipotesi inversa, che in tal caso è nella facoltà del creditore procedente chiedere, anzichè l’assegnazione, la vendita del credito pignorato.

Nel caso in cui, invece, il pignoramento abbia ad oggetto cose appartenenti al debitore, il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 552 c.p.c., ne dispone la vendita, a norma degli artt. 529 ss. c.p.c., e ciò a prescindere dalla loro agevole liquidabilità.

Consegue che, nel caso in cui l’oggetto del pignoramento è costituito da titoli obbligazionari che si trovano nella disponibilità di un terzo, in quanto costituiti in pegno a suo favore, deve procedersi alla liquidazione degli stessi, così come in realtà è stato fatto anche nel caso in esame.

In particolare, occorrerebbe distinguere a seconda che si tratti di certificati obbligazionari cartolari ovvero di titoli dematerializzati, atteso che i primi sono soggetti al regime di circolazione dei titoli di credito, mentre per i secondi sono previste specifiche disposizioni per l’apposizione del vincolo e la liquidazione. Tali profili, però, non vengono messi in discussione nel giudizio in esame e poichè, d’altro canto, nel frattempo i titoli sono stati effettivamente liquidati e convertiti in denaro accreditato sul conto corrente della società esecutata, la questione può ritenersi irrilevante ai fini della decisione.

Il ricorso è quindi fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Si deve, tuttavia, rilevare che la Banca Nuova s.p.a., creditrice privilegiata sul ricavato della vendita dei beni costituiti in pegno (ancorchè rappresentati da obbligazioni emesse dal medesimo istituto di credito), avrebbe potuto eccepire l’esistenza del vincolo al creditore procedente, assumendo le opportune iniziative processuali per far valere in sede esecutiva il privilegio.

La Banca, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., di tenore positivo, ha fatto menzione dell’esistenza del privilegio. Pertanto, competerà al giudice di rinvio valutare se il pegno, dichiarato nella dichiarazione di terzo, sia opponibile al creditore procedente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trapani, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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