Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9872 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9872 Anno 2015
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 6975-2009 proposto da:
GALEANDRO VITO MICHELE GLNVMC56H23L049N, elettiVamente
domiciliato in ROMA, VIA GALILEO GALILEI 45, presso lo
studio dell’avvocato LITTA P, rappresentato e difeso
dall’avvocato SILVANA QUARANTA;
– ricorrente 2015
944

contro

T M COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE 01864830730,
elettivamente domiciliato

in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ4t r
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO

Data pubblicazione: 14/05/2015

BLASI;
QUARTO MARIO 00124610734, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo STUDIO GARDIN,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO COLARUSSO;

controricoxrenti

DI LECCE sezione distaccata di TARANTO, depositata il
23/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 14/2008 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 24.6.1994 Quarto Mario conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Taran-

soluzione del contratto di prestazione professionale con
lo stesso concluso e riguardante la redazione di un progetto per la realizzazione di un complesso edilizio su
un suolo di proprietà della T.M. Costruzioni (i cui amministatori erano il Quarto e Luccarelli Tullio), con determinazione del compenso per l’attività effettivamente
svolta dal professionista e condanna dello stesso al risarcimento dei danni per inadempimento,
A sua volta il Galeandro conveniva in giudizio Quarto
Mario e la T.M. Costruzioni per sentirli condannare, in
solido, all’adempimento del contratto ed al corrispettiso
dovuto. Riuniti i giudizi ed espletata C.T.U., il Tribunale adito,in persona del G.O.A., con sentenza 22.5.2003,
rigettava la domanda del Quarto ed, in accoglimento per
quanto di ragione di quella del Galeandro, condannava il
Quarto a pagare a quest’ultimo la somma di C 35.481,37.
Avverso tale decisione proponeva appello principale Galeandro Vito Michele ed appello incidentale Quarto Mario e la T.M. Costruzioni s.r.l. in liquidazione.
Con sentenza depositata il 23.1.2008 la Corte di Appello
di Lecce, sez. dist. di Taranto, in parziale riforma della

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to, Galeandro Vito Michele per sentire dichiarare la ri-

sentenza impugnata, respingeva la domanda proposta dal
Galeandro nei confronti della T.M. Costruzioni s.r.l. in
liquidazione, rigettando nel resto il gravame principale
e quello incidentale; compensava interamente fra le parti

le spese del grado.
La Corte di merito aderiva alle conclusioni del C.T.U.,
rilevando che lo stesso aveva quantificato il compenso
dovuto al Galeandro tenendo conto dell’attività da questi effettivamente svolta; riteneva, inoltre, condivisibile
la statuizione del primo giudice laddove, nel valutare i
reciproci inadempimenti delle parti, aveva considerato
prevalente quello dell’impresa Quarto che ,nell’atto
stragiudiziale del 23.5.1994, pur avendo riconosciuto
di dovere corrispondere al Galeandro il compenso per
quanto compiuto ad espletamento dell’incarico commissionatogli, aveva tuttavia condizionato il pagamento
“all’accettazione da parte del professionista di un progetto di variante in corso d’opera senza concordare, in
relazione a tale nuovo incarico ) il relativo ulteriore compenso ed ( anzi i subordinando all’accettazione di questo il
pagamento del compenso per la concessione principale”.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Galeandro sulla base ditre motivi.
Resistono con distinti controricorsi la T.M. Costruzioni
s.r.l.

z

in liquidazione

e Quarto Mario, quale titolare

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dell’omonima impresa.
Motivi della decisione
Il ricorrente principale deduce:

dell’art. 1362 c.c.

nonché difetto di motivazione in relazione all’art. 360 n.1
t c.p.c.; erroneamente la Corte di Appello aveva ravvisato un inadempimento del Galeandro nei confronti del
Quarto, procedendo ad una valutazione comparativa
dei rispettivi inadempimenti contrattali, non tenendo
conto che, secondo il tenore letterale del contratto stipulato fra le parti, la volontà delle stesse era finalizzata
al rilascio della concessione edilizia e non alla predisposizione di progettazione esecutiva per la r.e.alizzazione effettiva dell’opera;
La censura si conclude con il quesito: “se in un contratto
a prestazioni corrispettive, può essere considerato inadempimento contrattuale, l’opera professionale consistita, come contrattualmente pattuito tra le parti, nella redazione di un progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia, che ha raggiunto lo scopo, sebbene le
progettazioni medesime non presentino le caratteristiche
di esecutività complete per lo sviluppo particolareggiato
dell’opera”;
2) omessa motivazione su motivi di appello, in relazione
artt. n. 3 e 5 c.p.c., laddove la Corte di merito ave-

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1)violazione e falsa applicazione

va immotivatamente ritenuto infondati il terzo ed il
quarto motivo di appello con cui era stato chiesto di accertare che la base del calcolo per determinare gli im-

ti effettuati sia prima che dopo il subentro del Quarto e
del Luccarelli nell’obbligo di versare ciascuno il 50%
del residuo importo dovuto, era costituita dalla somma
indicata nell’atto di conferimento dell’incarico, pari a £
450.000.000; sottraendo gli importi versati sarebbe,
quindi, residuata in favore del Galeandro la somma di £
143.700.000 ( pari ad

e

74.214,86) e non l’importo di E

35.418,37, come determinato dal primo giudice e confermato in sede di appello.
3)violazione e falsa applicazione della L. 2/3/1949 n.
143- art. 16 e succ. mod. ed int., disciplinanti le tariffe
degli ingegneri ed architetti; contraddittorietà della motivazione; in particolare, la Corte di merito aveva omesso
di valutare, ai fini della qualificazione come esecutivo
del progetto realizzato dal Galeandro, che l’incarico professionale era stato finalizzato al risultato del rilascio
delle concessioni edilizie sicché il compenso professionale andava riconosciuto per intero secondo la Tab. A)
delle tariffe professionali di cui alla L.n. 143/1949. e
succ. mod.
Sul punto si chiede l’affermazione del seguente princi-

porti ancora dovuti dal convenuto, al netto dei versamen-

pio di diritto: “ove sia stata rilasciata da parte dell’ente
civico competente la concessione edilizia ad edificare
degli alloggi facenti parte di un complesso edilizio mi-

nersi che il professionista incaricato della presentazione
dei progetti, che li abbia poi effettivamente presentati e
controfirmati, abbia realizzato un progetto esecutivo ai

fini dell’applicazione della tariffa di cui alla legge 2
marzo 1949 n. 143”.
Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione sollevata dal
controricorrente Quarto in ordine alla invalidità della
procura speciale rilasciata a margine del ricorso.
Sostiene il controricorrente stesso che detta Procura riguarderebbe un giudizio di merito, atteso che non 1 solo
non fa alcun riferimento al ricorso per cassazione, ma
contiene la delega all’avvocato.a svolgere stattività proprie del grado di merito (rappresentare e difendere la
parte in ogni fase e grado del ‘relativo giudizio ivi compresa quella eventuale di opposizione, con facoltà di
conciliare, transigere… ecc. ); peraltro, il mandato sarebbe carente dell’elezione di domicilio in Roma e ‘sarebbe stato rilasciato su un foglio allegato al ricorso quando ancora lo stesso non era stato redatto.
Osserva il Collegio che, ai fini della specialità della
procura, non rileva che la relativa formula non faccia

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sto consistente in abitazioni, uffici e negozi, deve rite-

à

specifico riferimento ad un determinato processo, quale
il giudizio di legittimità, essendo sufficiente che sia apposta a margine del ricorso formando un corpus inscindi-

lontà della parte di proporre il ricorso per cassazionei
aggiunto che l’elezione di domicilio- atto giuridico
unilaterale ricettizio-è ontologicamente distinto dalla
procura cui accede; non è, pertanto, requisito di validità
del mandato ad litem e, nella specie, risulta comunque
riportata nella premessa del ricorso l’elezione di domicilio in Roma.(Cass. S.U. n. 12265/1998; n. 17418/2007).
Passando all’esame dei motivi di ricorso, la prima dolgianza, riguardo al primo profilo, attinente alla violai

zione dell’art. 360 n. 3 0 c.p.c., contiene un quesito generico e non rapportato alla “ratio decidendi” ed, infatti,
vero è che il progetto era finalizzato al rilascio della
concessione edilizia e che essa era stata rilasciata dalla
P.A.,ma il Giudice di appello ha evidenziato che
l’incarico professionale non era stato portato a termine
in relazione a tutte le componenti in cui si articolava.

bile con esso ed essendo, quindi, inequivocabile la vo-

Il secondo profilo della censura difetta del momento di
sintesi, richiesto in relazione al denunciato vizio di motivazione.
Il secondo motivo è inammissibile, posto che non risulta corredato né del quesito di diritto né del momento di

i

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m

e

sintesi.
Del pari il terzo motivo di ricorso, anch’esso proposto
ex artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., è privo del “momento di sin-

la ” ratio decidendi”, adottata dal Giudice di Appello, atteso che, pur risultando rilasciata dalla P.A. la concessione edilizia, l’incarico professionale comprenderebbe
più prestazioni non del tutto eseguite.
Il ricorso per, quanto, osservato, va rigettato. Consegue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali che si liquidano , per
ciascuno dei controricorrenti, in

e

2.500,00 di cui C

200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12.3.2015

tesi” ed il quesito di diritto non è pertinente rispetto al-

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