Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9871 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2165/2017 R.G. proposto da:

P.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Ceriello, con

domicilio eletto in Roma, via Sabotino, n. 46, presso lo studio

dell’Avv. Claudio Romano;

– ricorrente –

contro

U.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberta Marchesetti,

con domicilio eletto in Roma, via del Tritone, n. 169, presso lo

studio dell’Avv. Stefania Martucci Clavica;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1836 del Tribunale di Monza depositata il 21

giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2020

dal Consigliere D’ARRIGO Cosimo;

udito l’Avvocato Roberta Marchesetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avvocato P.D. conveniva in giudizio, Finanzi al Tribunale di Monza, B.A.M., chiedendone la condanna al pagamento di compensi professionali. La convenuta indicava come obbligato il proprio marito U.A., il quale, chiamato in causa, si riconosceva debitore e pagava un acconto di Euro 1.474,52. All’esito del giudizio il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2571/2011, determinava in Euro 4.692,92, oltre accessori, la somma dovuta al P..

In forza di tale sentenza, il creditore notificava all’ U. un atto di precetto avverso il quale l’intimato proponeva opposizione, lamentando che dall’importo stabilito dal Tribunale non era stato decurtato l’acconto che egli aveva versato in corso di causa.

Il Giudice di pace di Monza accoglieva l’opposizione e dichiarava la nullità dell’atto di precetto, compensando le spese processuali.

Il P. appellava tale decisione in via principale, mentre l’ U. proponeva appello incidentale limitatamente alle spese di giudizio.

Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice d’appello, respingeva entrambe le impugnazioni.

Contro tale decisione il P. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. L’ U. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso non contiene un’autonoma esposizione dei fatti di causa. Gli stessi sono illustrati, in modo frammentario. nel corpo del primo motivo e ne esauriscono quasi totalmente il contenuto.

Per il resto, il motivo si compone solamente dell’asserzione secondo cui la sentenza impugnata avrebbe rimesso in discussione il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2571/2011 (che nella procedura esecutiva opposta assolve al ruolo di titolo esecutivo).

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Infatti, per prospettare correttamente l’eccezione di giudicato esterno, il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre direttamente o indirettamente il contenuto della sentenza passata in giudicato ed indicare specificatamente in che modo il giudice del merito avrebbe violato tale giudicato. Queste indicazioni sono, invece, assolutamente insufficienti, in quanto il P. si è limitato a riportare sono due righe della sentenza passata in giudicato, che non rappresentano neppure una frase nella sua interezza (pag. 5). In tal modo questa Corte non è stata posta nelle condizioni di verificare su quali accertamenti si sarebbe formato il giudicato e, quindi, di valutare la fondatezza della censura.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 324 e 615 c.p.c.. Nella sostanza, il P. sostiene che, quand’anche la sua prima doglianza fosse infondata (in realtà, è risultata inammissibile), in ogni caso a suo vantaggio residuava quantomeno un credito di Euro 202,80.

Anche questo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorrente, infatti, prospetta una serie di addizioni e sottrazioni fra importi, ma non individua in modo chiaro e specifico la loro origine, sottintendendo una completa conoscenza della pregressa vicenda processuale che questa Corte, invece, evidentemente non ha. Il motivo è, dunque, carente di autosufficienza, in quanto non contiene la specifica indicazione degli atti processuali su cui si fonda e del loro contenuto, rendendo impossibile verificare la rispondenza fra le somme esposte nel ricorso e quanto effettivamente spettante al P..

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c..

Il ricorrente, in sede di appello, si era lamentato della circostanza che il giudice di pace, non rinvenendo il precetto nel fascicolo dell’opponente, ne avesse disposto l’acquisizione d’ufficio dopo aver trattenuto la causa per la decisione. Il motivo è stato ritenuto infondato in quanto “la presenza dell’atto di precetto come allegato alla citazione in opposizione risulta, dalla copia dello stesso atto, ritualmente depositata”.

Ora il P. impugna la sentenza d’appello, sostenendo che era stato lo stesso giudice di primo grado a dare atto della circostanza che il precetto non era stato inserito nel fascicolo che, pertanto, si era reso necessario disporne l’acquisizione con ordinanza depositata il 29 maggio 2015.

Anche questo motivo è inammissibile.

Il giudice d’appello, nel far riferimento all’attestazione della cancelleria relativa all’allegazione del precetto all’atto di citazione, ha voluto evidenziare che se, ai momento della decisione, il precetto opposto non era stato rinvenuto ciò era verosimilmente riconducibile allo smarrimento o sottrazione dello stesso; pertanto, bene aveva fatto il giudice di pace a disporne la (ri)acquisizione.

Il P., invece, sostiene che l’atto di precetto non era mai stato prodotto dall’opponente. Ma tale asserzione è del tutto indimostrata e contrasta con le risultanze dell’accertamento compiuto dal cancelliere. Ad ogni modo, la questione non viene prospettata in termini di violazione di legge, ma semplicemente come accertamento in fatto circa l’esistenza o meno dell’atto di precetto fra gli allegati del fascicolo dell’opponente.

Per tali ragioni, la censura è inammissibile.

Si deve, inoltre, rilevare che nell’intestazione dei primi tre motivi viene indicata anche la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ma nel prosieguo è assente qualsiasi riferimento ad un “fatto decisivo” di cui sarebbe stato omesso l’esame. Sotto questo profilo, i tre motivi sono inammissibili per carenza del requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Infatti, in tutti e tre i motivi manca l’esposizione delle ragioni sottese alla dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il quarto motivo il P. chiede la riforma della condanna, posta a suo carico, alle spese legali, nonchè la condanna della controparte per lite temeraria. Non si tratta di una specifica censura della sentenza impugnata, ma della sollecitazione a riformare, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., un capo dipendente della sentenza impugnata, nel presupposto della fondatezza delle prime doglianze. Poichè, invece, i primi tre motivi sono inammissibili, il quarto li segue nella stessa sorte.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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