Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9871 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2017, (ud. 21/12/2016, dep.19/04/2017),  n. 9871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19233/2014 proposto da:

A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO VENERUSO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

JANNONE ARM S.P.A. P.I., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio degli avvocati NUNZIO RIZZO,

AMALIA RIZZO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8554/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/02/2014 R.G.N. 875/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 22140 del 16.10.2012, ha accolto il ricorso proposto da A.M. relativo all’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatole dalla datrice di lavoro Jannone Arm spa in data 13.7.2010, dichiarando l’illegittimità del recesso datoriale e ordinando alla società di reintegrare la dipendente nel posto di lavoro nonchè a risarcirle i danni in misura pari alla retribuzione globale di fatto di Euro 1.682,86 mensili, dalla data del recesso a quello della reintegra.

2. La Corte di appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dalla società e in riforma della impugnata sentenza, ha rigettato la originaria domanda proposta dalla lavoratrice in prime cure, evidenziando che il comportamento tenuto da quest’ultima appariva gravemente inadempiente ai suoi obblighi di diligenza e giustificava la perdita di fiducia da parte della società.

3. Per la cassazione A.M. propone ricorso affidato a tre motivi

4. Resiste con controricorso la Jannone Arm spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte territoriale pretermesso completamente la delibazione sulla ammissibilità dell’appello per la mancata specificità dei motivi: in particolare per non essere state precisate con il gravame quali fossero le parti del ragionamento del Tribunale meritevole di censura.

6. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La A. sostiene che la Corte di appello ha malamente invertito l’onere probatorio, ricadente in capo a parte datoriale in ordine alla prova sui compiti ed oneri che incombevano sulla lavoratrice, e si era fatta carico motivazionalmente della delibazione delle risultanze istruttorie fornite dalle parti in termini di mera probabilità deduttiva con giudizio meramente presuntivo non ammissibile nel caso de quo.

7. Con il terzo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere ritenuta provata la gravità dell’inadempimento, da parte della lavoratrice, pur in presenza di un deficit istruttorio sul punto.

8. Il primo motivo, relativo alla mancata pronuncia sulla eccepita inammissibilità dell’appello della società, è comunque da rigettarsi ove l’appello risulti contenere idonee confutazioni, potendo la Corte integrare la motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c. (cfr. Cass. n. 23989/2014; Cass. n. 18537/2014; Cass. n. 28663/2013).

9. Va rimarcato, inoltre, che la specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall’art. 342 c.p.c., è verificabile in sede di legittimità direttamente, poichè la relativa censura è riconducibile nell’ambito dell’ “error in procedendo”, non riguardando l’interpretazione dell’atto di appello, in quanto tale riservata al giudice del merito, ma risolvendosi nel convincimento della mancanza di una effettiva censura alla decisione di primo grado (Cass. Sent. n. 806/2009; Cass. n. 2908/2001; Cass. n. 19661/2006).

10. Orbene, l’esito dello scrutinio dell’atto di appello non consente di ritenere fondata l’eccezione di inammissibilità perchè, oltre ad essere stata manifestata dall’appellante la volontà di impugnare la pronuncia, risulta svolta una articolata parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirava ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.

11. In particolare, è stato dedotto il travisamento dei fatti, da parte del primo giudice, circa la ritenuta esenzione di responsabilità della dipendente in ordine ai fatti oggetto della contestazione disciplinare nonchè l’erronea lettura degli statini paga ai fini della determinazione della retribuzione globale di fatto mensile della lavoratrice.

12. Ciò è sufficiente ai fini della specificità dei motivi di appello.

13. Anche il secondo motivo non è meritevole di pregio.

14. In tema di licenziamento per giusta causa, è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all’elemento psicologico, mentre spetta a quest’ultimo la prova di un esimente (Cass. sent. n. 11206 del 29.5.2015).

15. L’onere di provare le circostanze di fatto costituenti la giustificazione di un licenziamento disciplinare può essere assolto mediante presunzioni, sempre che queste siano basate su fatti notori o su fatti acquisiti alla causa con i normali mezzi istruttori (cfr. Cass. sent. n. 476 del 20.1.1998).

16. Nella fattispecie in esame, pertanto, alcuna violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, è ravvisabile, perchè, in virtù dei principi sopra richiamati, ben poteva il giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (in questi termini Cass. sent. n. 8023 del 2.4.2009).

17. Quanto, poi, alla delibazione delle risultanze istruttorie, va sottolineato che, con riferimento alla prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento dei giudici di merito in ordine alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa di principi che regolano la prova per presunzioni (tra le altre Cass. n. 10958/2015; n. 16728/2006).

18. Ne consegue che il motivo scrutinato proposto dalla A. è inammissibile sia nella parte in cui denunzia una violazione di legge relativamente ad una asserita inversione dell’onere della prova in danno del lavoratore attuata mediante il procedimento logico per presunzioni, sia allorquando si limita ad affermare un convincimento (quello del Tribunale di primo grado ad essa favorevole) diverso da quello espresso dal giudice di merito di seconde cure senza fare emergere la sussistenza di vizi nel ragionamento decisorio ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile nel caso di specie, non richiamato nella rubrica della censura ma in qualche modo enucleabile dall’esame delle argomentazioni poste a suo sostegno.

19. Analogo discorso deve essere fatto per ciò che concerne il terzo motivo riguardante la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c..

20. E’ inammissibile in relazione alla violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (tra le altre Cass. sent. n. 16038 del 26.6.2013; Cass. sent. n. 3010 del 28.2.2010).

21. Con riguardo, invece, al denunziato vizio ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come si è detto applicabile ratione temporis per la pubblicazione della sentenza impugnata, la doglianza della ricorrente si sostanzia in una contestazione della valutazione e dell’accertamento in fatto della Corte territoriale, e non già in omissione di esami di fatti storici decisivi e, in quanto tale, è inammissibile in questa sede.

22. Va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. sent. 12928 del 9.6.2014).

23. L’accertamento e la valutazione in concreto della prospettata colpa grave si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e giuridicamente immune da vizi (cfr. Cass., sent. n. 144/2008), come si ricava dal caso in esame ove la Corte territoriale ha ritenuto gravemente inadempiente ai suoi obblighi di diligenza, con conseguente perdita di fiducia nei successivi adempimenti, il comportamento omissivo, dianzi precisato e scaturito dalle risultanze processuali, della lavoratrice, così ritenendo sussistente la giusta causa dii licenziamento ex art. 2119 c.c..

24. Alla stregua di quanto esposto il ricorso va, quindi, respinto.

25. Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

26. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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