Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9871 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 15/04/2021), n.9871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5078 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

M.A., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato

Fiorello Tattone (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE, S.p.A (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore PREFETTURA DI PESCARA

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (C.F.: non indicato), in persona

del Prefetto, legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila

n. 1418/2018, pubblicata in data 13 luglio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 26 gennaio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A. (indicata nella sentenza impugnata con il prenome di Alba) ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in relazione ad una cartella di pagamento notificatale dal locale agente della riscossione Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. per crediti di titolarità della Prefettura di Pescara.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Pescara.

La Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece respinta.

Ricorre la M., sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 13 luglio 2018.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2015. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (l’esclusione vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, oltre che per quelli di accertamento dell’obbligo del terzo; ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

E’ appena il caso di osservare che la qualificazione della domanda proposta in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. è pacifica ed incontestata ed anzi è la stessa ricorrente ad affermarla espressamente nel ricorso. Tale qualificazione è del resto corretta, in quanto la contestazione della cartella di pagamento (che nell’esecuzione esattoriale svolge la funzione dell’atto di precetto), rivolta nei confronti dell’agente della riscossione che la forma (ente non titolare del credito, ma della sola azione esecutiva per la soddisfazione coattiva del medesimo), non può che risolversi nella contestazione del diritto di quest’ultimo di esercitare l’azione esecutiva, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (ovvero, se del caso, nella contestazione delle modalità del suo esercizio, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., azione per la uale il regime della sospensione feriale dei termini è il medesimo dell’opposizione all’esecuzione) Il termine per impugnare scadeva dunque in data 13 gennaio 2019.

Il ricorso risulta notificato in data 4 febbraio 2019 (con richiesta di notificazione indicata nella data del 30 gennaio 2019; la data esatta di tale richiesta non emerge chiaramente dagli atti, ma comunque non potrebbe essere anteriore alla data del ricorso stesso e quindi al 29 gennaio 2019).

Il ricorso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

Ciò esime la Corte dall’esame dei motivi posti a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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