Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9871 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9871 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 27859-2008 proposto da:
BITTL CHRISTOFF C.F.BTTCRS60T02Z112W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G DOMINICI 6, presso STUDIO
PIATTONI, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO
PALERMO, CRISTINA SAVORELLI;
– ricorrente 2015
485

contro

FONDAZIONE ROMACO 97104950155, IN PERSONA DEL SUO
LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato
MAURO MEZZETTI, che la rappresenta e difende

Data pubblicazione: 14/05/2015

unitamente all’avvocato FRANCO NOBILI;
– controricorrente non chè contro
BUEHLER RENE’;
– intimato –

di FIRENZE, depositata il 08/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Mezzetti Mauro difensore della
controricorrente che si riporta alle conclusioni in
atti ed ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del
ricorso e deposita 1 avviso di notifica del
controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’improcedibilità, per l’inammissibilità, o in
subordine, il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 742/2008 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 18.12.1999 Buehler René e Bittl Christoff citarono la fondazione di
diritto elvetico Ramaco chiedendo pronunzia ex art. 2932 cc relativamente alla
proprietà indivisa di un podere con terreni e fabbricati denominato 11 Poggio in
•.
Casale Marittimo, loro promesso in vendita od in subordine il doppio della caparra

La convenuta dedusse solo l’esistenza di trattative.
Il tribunale respinse la domanda, decisione confermata dalla Corte di appello di
Firenze, con sentenza 8.5.2008 che dedusse il giudicato sulla richiesta del doppio
della caparra e dei danni e ribadì come la corrispondenza tra le parti non era mai
,arrivata a concretare la coincidente -voldntà. sugli “estremi essenziali ,del supposto
impegno preliminare di vendita risolvendosi nella manifestazione di intenti e di
trattative mai giunte a buon fine.
Ricorre Bittl con tre motivi, resiste la fondazione, che ha anche presentato memoria.
e,

.• 41.••

••-

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.

• • • ••

••

• •

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• •

All’udienza del 27.5.2014 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei
•:confronti di Renè Buehler, akImpinierito.effetti.ìato’presSo i prociaratori còstituiti in
precedenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 1325, 1326, 1470, 2932 cc, 360
nn. 3 e 5 cpc sull’accordo tra le parti con relativo quesito.
•• Col secondo motivo ai: lamenta io1azoi degli “arti. 1972, 1325:1326, 1470, 2932
cc, 360 nn. 3 e 5 cpc cc, dell’art. 1650 cc in relazione all’art. 360 I nn. 3 e 5 sulla
valutazione dell’efficacia novativa della rinunzia col relativo quesito.
Col terzo motivo si lamenta violazione _delle stesse . norme sulla _domanda di
restituzione della somma versata.

.versata per. 50.000 franchi svizzeri oltre i danni.:

-

Le. censure, a prescindere dalla irritualità della notifica della integrazione del
contraddittorio, non meritano accoglimento, essendo in parte meramente ripetitive
di quelle proposte in appello, sulle quali la Corte territoriale ha dato puntuale
risposta ed in parte nuove.
Esse si traducono nella espressione di un mero dissenso rispetto ad una decisione

sede, posto che nel giudizio di legittimità non si possono riproporre le censure del
giudizio di appello ma individuare vizi .specifici della sentenza impugnata, la cui
adesione a quella di primo grado non viene formulata acriticamente ma attraverso
attenta disamina del gravame e puntuale risposta allo stesso.

Le dogliatize Violano il Principiò ‘della neceSsaria specificità dei Motivi ed i relatiVi
quesiti finali non osservano fi disposto slel d,lgs n. 40/2006, applicabile ratione
temporis, trattandosi di sentenza pubblicata il 28.3.2008 S.U. 20603/2007,
16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011,
4566/2009), non concretandosi in un interrogativo concretamente funzionale
iente, log
ica e condivisibile
all’accoglimento

della censura rispetto a suffic
motivazione
.11

Alla cassazione della sentenza si può ghingere.solo quando la motivazione
sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia
valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass.

14 febbraio 2003 n. 2222).
ln. relazione ai. primi due rnotiyi va .osservato che 1?opera dell’interprete,
mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti
espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al
giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei
canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC, oltre che per

corretta, logica e coerente, tentando un riesame del merito non consentito in questa

vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una
violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non
solo .fare esplicito, riferimento alle regole legali-d’interpretazione mediante specifica
indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è
tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del

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I

merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia

applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.
Di conseguenza, ai fini c:Iell’ammissibilità’del motivo di ricorso sotto tale
profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma . non
concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel
giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica
.
.„
contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla
mOtiva±iorie della sentenza impugnati,’ tr- attandoii’d’arkonieritaZioni che riportano
semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di
legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579,
16,3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
In particolare, poi, nessun rilievo può assumere il conferimento della
procura od il riehiamd chriisixinden44 rio-U déCitSilia in’eritré iíe-Suna
– Censura viene
rivolta all’affermazione della sentenza circa il parziale giudicato.
In ordine al terzo motivo, la sentenza alle pagine sette ed otto riporta una
dichiarazione degli appellanti secondo cui “il pagamento a titolo di caparra di 50.000
franchi.. ..non sarà rimborsato, ma verrà utilizzato come nostro contributo alla nuova
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società che dovrà essere costituita secondo l’accordo che raggiungeremo col sig.
Bravi”, aggiungendo che rispetto all’eventuale violazione della nuova destinazione
nessuna contestazione era stata sollevata, donde il rigetto della domanda di
, restituzione. ..

„…

In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
‘La’Corte rigetta il ricorso e’condarnia il ricorrente alle spese, liqUidate 1n eiiró 5800
di cui 5600. per compensi,. oltre,accessori.
Roma 11 marzo 2015.

,

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