Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9870 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1183/2017 R.G. proposto da:

C.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Piccinno,

con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18,

presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Pecorilla;

– ricorrente –

contro

Ca.Ni., rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele Vito Rausa, con

domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, n. 106, presso lo

studio dell’Avv. Paola Vaccaro;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4715 del Tribunale di Lecce pubblicata l’8

novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2020;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Cardino Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ca.Ni., in forza di un titolo provvisoriamente esecutivo, avviava nei confronti di C.L. una prima procedura esecutiva immobiliare (n. 279/2004 R.G.E.), che si concludeva con il recupero della somma di Euro 30.310,75.

Divenuta definitiva la condanna, il Ca. intimava precetto di pagamento per l’importo di Euro 68.582,12 risultante dalla sentenza e, successivamente, intraprendeva una seconda procedura esecutiva immobiliare (n. 702/2011 R.G.E.).

Con ricorso del 12 novembre 2013, il C. proponeva opposizione agli atti esecutivi, affermando l’inesistenza di tutte le notifiche, poichè effettuate presso la propria precedente residenza in (OMISSIS), con la quale egli non aveva più alcun collegamento in quanto residente già dal 2001 presso (OMISSIS): dell’esecuzione forzata era venuto a conoscenza soltanto in occasione del sopralluogo del perito stimatore dell’immobile; successivamente, solo in data 2 novembre 2013 aveva avuto legale conoscenza di un atto della procedura (l’ordine di rilascio dell’immobile pignorato), che gli veniva finalmente notificato presso la nuova residenza. Inoltre, il C. contestava che dall’importo precettato non era stata decurtata la somma di Euro 30.310,75, già recuperata con la prima esecuzione.

Conseguita la sospensione del processo esecutivo, il C. introduceva il giudizio di merito.

Il Tribunale di Lecce dichiarava l’opposizione tardivamente proposta, in quanto l’opponente era venuto a conoscenza della procedura sin dal 28 gennaio 2013 (data di accesso del perito stimatore).

Il C. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, affidandosi a cinque motivi. Il Ca. ha resistito con controricorso. Equitalia Sud S.p.a., creditore intervenuto, citato e già contumace nel merito, non ha svolto alcuna difesa in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 186-bis disp. att. c.p.c., in quanto la sentenza impugnata è stata pronunciata dal medesimo magistrato che era divenuto anche giudice dell’esecuzione nell’espropriazione immobiliare opposta, avendo egli emesso il decreto di liquidazione dei compensi del custode giudiziario, nonchè altri provvedimenti sulle attività svolte da quest’ultimo.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, la violazione dell’obbligo di astensione, previsto dall’art. 186-bis disp. att. c.p.c., per il giudice dell’esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi (Sez. U, Sentenza n. 1545 del 20/01/2017, Rv. 642004 01).

Ad ogni modo, non ricorre neppure la fattispecie applicativa dell’art. 186-bis disp. att. c.p.c.. La norma, difatti, è finalizzato ad escludere unicamente la coincidenza fra i magistrati persone fisiche che debbano trattare le due fasi (sommaria e ordinaria) del procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non implica quindi che il magistrato persona fisica cui sia demandata la trattazione della fase di merito dell’opposizione suddetta non possa coincidere con quello designato quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 484 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26551 del 22/10/2018, Rv. 650889 – 01).

In sostanza, l’invocata incompatibilità si sarebbe verificata soltanto se il giudice che ha emesso l’ordinanza di rigetto della sospensione dell’esecuzione (Dott. M.A.) fosse stato il medesimo estensore della sentenza impugnata (Dott. M.G.), circostanza non verificatasi nel caso in esame.

Con gli ulteriori motivi, il ricorrente sostiene, in sostanza, che le notificazioni effettuate presso un luogo che non costituiva più la sua residenza anagrafica sarebbero inesistenti ed insanabili. Di conseguenza, l’opposizione agli atti esecutivi si sarebbe potuta proporre senza sbarramenti processuali.

Tutte le censure, nel loro complesso, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si basa sul consolidato orientamento secondo cui, ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, è sufficiente una conoscenza di fatto, essendo onere dell’interessato, anche in caso di incompletezza della informazione, attivarsi per prendere utile e piena conoscenza degli atti espropriativi e valutare se e per quali ragioni proporre tempestivamente l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (ex plurimis: Sez. 3, Sentenza n. 5172 del 06/03/2018, Rv. 648288 – 01).

Tale conoscenza di fatto è stata correttamente ricondotta dal Tribunale alla data dell’accesso del perito stimatore. Quindi, il vizio della procedura doveva essere dedotto entro il termine di venti giorni da tale data, decorso il quale l’opposizione ex art. 617 c.p.c., doveva essere dichiarata tardiva.

Nè sarebbe possibile obiettare che, a causa della radicale inesistenza delle notificazioni, queste sarebbero insanabili, neppure per omessa proposizione dell’opposizione nel termine di cui all’art. 617 c.p.c..

Infatti, l’inesistenza di una notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01).

Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, posto che le notificazioni – secondo la prospettazione dello stesso ricorrente sono state eseguite presso un luogo dove egli aveva dapprima la residenza e che, pertanto, non è del tutto privo di collegamenti con il destinatario.

Pertanto, avrebbe dovuto essere onere del C. proporre tempestiva opposizione agli atti esecutivi.

Trovando, quindi, conferma il rilievo preliminare di inammissibilità dell’opposizione, perchè tardivamente proposta, ogni altra censura è assorbita.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA